L.R. Lazio 11/2024
Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità. Abrogazione della legge regionale 25 novembre 1976, n. 58 (Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità) e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso il Consiglio regionale la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, ne disciplina composizione, durata, compiti, sede e funzionamento, e sostituisce integralmente la legge regionale n. 58/1976 e successive modifiche. Prevede una deliberazione attuativa entro 60 giorni e la costituzione della Consulta entro 90 giorni da tale deliberazione.
Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità e abrogazione della disciplina previgente
Istituzione della Consulta femminile regionale per le pari opportunità
La legge istituisce presso il Consiglio regionale del Lazio la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, quale organismo autonomo con funzioni consultive e propositive. L’obiettivo è la tutela dei diritti delle donne, la promozione della parità tra donne e uomini e il contrasto di ogni discriminazione di genere.
Finalità e ambito di intervento
La Consulta opera in particolare per:
- valorizzare le differenze di genere;
- contrastare la violenza di genere;
- superare discriminazioni e disuguaglianze in ambito socio-sanitario, familiare, educativo, culturale, formativo, lavorativo ed economico;
- promuovere la parità nell’accesso alle cariche elettive e alle funzioni direttive.
Composizione e criteri di designazione
La Consulta è composta da quindici componenti:
- dieci designate dal Consiglio regionale, tramite elezioni con voto limitato, sulla base di candidature femminili presentate da enti del Terzo settore e dalle organizzazioni sindacali, datoriali e professionali più rappresentative a livello regionale;
- cinque designate dal Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente in materia di pari opportunità, tra persone dotate di particolare competenza ed esperienza nel settore.
Per ogni componente effettiva è prevista una supplente. Non possono essere designate le persone in condizioni di incandidabilità previste dal decreto legislativo n. 235/2012, né coloro che ricoprono le cariche di assessore o consigliere nei principali enti territoriali regionali indicati dalla legge.
Costituzione, durata e funzionamento
La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione. Dura in carica cinque anni e deve essere ricostituita entro 45 giorni dalla scadenza. L’incarico può essere rinnovato una sola volta.
La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro 30 giorni dalla costituzione. Nella prima seduta la Consulta elegge il proprio Ufficio di presidenza, composto da un presidente e due vicepresidenti. Il funzionamento interno è disciplinato da un regolamento adottato a maggioranza dei componenti.
L’attività è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate dell’Ufficio di presidenza per gli spostamenti necessari allo svolgimento della funzione.
Compiti e attività
La Consulta:
- esprime pareri obbligatori su proposte di legge, programmi regionali e atti amministrativi generali rilevanti in materia di pari opportunità;
- trasmette un programma triennale di attività, aggiornamenti annuali e una relazione annuale entro il 31 marzo;
- trasmette dati sulla situazione occupazionale e professionale del personale femminile e sulla conciliazione vita-lavoro;
- formula proposte a Consiglio e Giunta regionali per rimuovere discriminazioni di genere;
- promuove l’equilibrio di genere nelle nomine e designazioni regionali;
- organizza iniziative pubbliche e svolge ricerche e approfondimenti;
- può promuovere audizioni e proporre missioni valutative.
Rapporti istituzionali e pubblicità degli atti
La Consulta può collaborare con la consigliera o il consigliere di parità, con l’Osservatorio regionale sulle pari opportunità e la violenza sulle donne e con altri enti e organismi del settore. Programma triennale e relazione annuale sono pubblicati nella sezione dedicata del sito del Consiglio regionale, insieme ai materiali informativi connessi.
Sede, supporto organizzativo e attuazione
La Consulta ha sede presso il Consiglio regionale, che deve assicurare locali e adeguate risorse umane e strumentali. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua la struttura di supporto e la relativa dotazione organica.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adotta una deliberazione che disciplina designazione e sostituzione dei componenti, modalità di rilascio del parere obbligatorio e rimborso spese.
Disposizioni transitorie e abrogazioni
La Consulta deve essere costituita entro 90 giorni dall’adozione della deliberazione attuativa. Dalla data della nuova costituzione è soppressa la precedente Consulta femminile regionale per le pari opportunità istituita dalla legge regionale n. 58/1976.
Sono abrogate la legge regionale n. 58/1976 e le successive modifiche indicate, nonché i commi 1 e 2 dell’articolo 16 della legge regionale n. 8/2019.
Disposizioni finanziarie
Per il rimborso delle spese dell’Ufficio di presidenza è prevista una spesa obbligatoria di 1.500 euro per il 2024 e di 4.000 euro annui dal 2025, coperta mediante riduzione del fondo speciale regionale. Inoltre, per l’attuazione degli interventi, concorrono risorse delle leggi regionali in materia di contrasto alla violenza e promozione della parità, entro specifici limiti di spesa e per una quota fino al 5% o comunque non inferiore a 100.000 euro annui.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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