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Legge

L.R. Lazio 12/2024

Modifica alla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche

Normativa regionaleL.R. Lazio 12/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica l’art. 3 della l.r. 12/2004 sugli illeciti edilizi, eliminando un inciso relativo al vincolo paesaggistico/edilizio. Prevede una disciplina transitoria per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore, limitata ai casi in cui il vincolo sia stato imposto dopo la domanda di sanatoria. Nessun onere per il bilancio regionale; entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR.

Modifica alla disciplina regionale sugli illeciti edilizi e regime transitorio sui procedimenti pendenti

Modifica della disciplina regionale sugli illeciti edilizi

La legge regionale del 26 luglio 2024, n. 12 interviene sulla legge regionale 8 novembre 2004, n. 12, che disciplina la definizione degli illeciti edilizi nel territorio della regione. L’intervento è puntuale e riguarda la formulazione di una delle condizioni previste per l’accesso alla definizione in sanatoria.

Contenuto della modifica normativa

La modifica incide sull’articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 12/2004, dal quale vengono soppresse le parole «, anche prima della apposizione del vincolo,». Ne deriva che il testo applicabile della disposizione non contiene più quel riferimento temporale, con conseguente adeguamento dei presupposti previsti dalla norma regionale sulla definizione degli illeciti edilizi.

Ambito applicativo e regime transitorio

La legge introduce una disciplina transitoria per i procedimenti già pendenti alla data di entrata in vigore. La nuova formulazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b), si applica ai procedimenti ancora in corso solo se il vincolo è stato imposto successivamente alla data di presentazione della domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria prevista dall’articolo 4, comma 1, della l.r. 12/2004.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La disciplina transitoria conserva rilevanza per i soli procedimenti pendenti rientranti nella condizione indicata; non sono previste ulteriori scadenze o termini di applicazione nel testo fornito.

Aspetti finanziari

L’attuazione della legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Obsolescenza

Si tratta di una modifica normativa ancora astrattamente utile, perché interviene su una disciplina vigente e su procedimenti pendenti; non risulta quindi deprecata o obsoleta sulla base del solo testo fornito.

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