L.R. Lazio 7/2024
Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce misure regionali per tutelare e promuovere i dialetti del Lazio: studi, progetti scolastici, eventi culturali, pubblicazioni, un fondo bibliografico, contributi e premi. Prevede un Piano annuale approvato entro marzo, un Comitato scientifico senza costi, norme sugli aiuti di Stato e finanziamenti per il 2024-2026. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio
Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti del Lazio
La legge disciplina, per la Regione Lazio, un insieme di interventi per tutelare e promuovere i dialetti locali come parte del patrimonio culturale regionale. Il provvedimento combina attività di studio, divulgazione, sostegno economico e strumenti organizzativi per la programmazione annuale.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione riconosce i dialetti del Lazio, nelle loro forme orali e letterarie, popolari e colte, come componente del patrimonio storico, civile e culturale regionale. L’obiettivo dichiarato è conservarne la fruibilità per le future generazioni attraverso la trasmissione delle diverse espressioni e manifestazioni.
Interventi promossi dalla Regione
Per perseguire tali finalità la Regione può promuovere diverse tipologie di iniziative, tra cui:
- studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti;
- progetti e sussidi didattici nelle scuole, con attenzione al dialogo intergenerazionale tra giovani e anziani;
- manifestazioni, spettacoli e produzioni artistiche, oltre a iniziative editoriali, discografiche, televisive e multimediali;
- seminari, convegni e corsi di aggiornamento.
La legge prevede inoltre la costituzione e l’incremento di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale multimediale, consultabili online nella sezione “Biblioteca” del sito del Consiglio regionale.
Strumenti di attuazione e forme di sostegno
Per realizzare gli interventi, la Regione può operare in via diretta, anche conferendo incarichi per studi e ricerche. Può inoltre stipulare intese o convenzioni con istituti scolastici, università, centri di documentazione e ricerca, pubblici o privati, nonché con enti e associazioni che svolgano un’attività qualificata e continuativa nel settore.
Sono previste anche:
- concessione di contributi per progetti presentati da soggetti pubblici o privati finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dei dialetti, anche per favorire la conoscenza della storia e delle tradizioni locali;
- istituzione di premi per tesi di laurea e/o dottorati già discussi in materia di storia, cultura e patrimonio letterario dei dialetti del Lazio;
- istituzione di un registro dei dialetti del Lazio riconosciuti.
Piano annuale degli interventi
La Giunta regionale, sentito il Comitato scientifico, approva entro il mese di marzo di ogni anno il Piano annuale degli interventi. Il Piano definisce, per l’anno di riferimento:
- gli interventi da realizzare;
- le risorse finanziarie disponibili;
- gli schemi di intese e convenzioni;
- i destinatari dei contributi;
- criteri e modalità dei bandi pubblici per la concessione dei contributi, inclusi importi massimi di spesa ammissibili, percentuale del contributo e modalità di erogazione;
- condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
- controlli, revoche e recupero delle somme erogate;
- modalità di monitoraggio degli interventi;
- caratteristiche dei premi, requisiti di partecipazione, criteri di selezione e modalità di svolgimento;
- criteri per la costituzione, l’iscrizione e la tenuta del registro dei dialetti.
Il Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale regionale.
Comitato scientifico per i dialetti del Lazio
È istituito presso l’assessorato regionale competente un Comitato scientifico con funzioni propositive e consultive, senza oneri per il bilancio regionale. È presieduto dall’Assessore competente o da un delegato ed è composto da sei esperti, scelti dal Presidente della Regione previo avviso pubblico, con rappresentanza dei territori di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e di ciascuna provincia.
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Presidente della Regione, sentita la commissione consiliare competente, costituisce il Comitato con proprio decreto. Il Comitato resta in carica fino alla fine della legislatura e continua comunque a operare fino all’insediamento del nuovo Comitato. La Giunta ne definisce i compiti con deliberazione, mentre un regolamento interno disciplina organizzazione e funzionamento. La partecipazione è gratuita e non dà diritto a compensi, indennità o rimborsi.
Regime degli aiuti di Stato
I contributi previsti dalla legge devono rispettare la normativa dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Se rientrano tra gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica, sono concessi nel rispetto dei regolamenti europei applicabili, tenendo conto dei relativi periodi di validità.
Se invece sono soggetti a notifica, i contributi possono essere concessi solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea, oppure quando sia giustificato ritenere che l’autorizzazione sia intervenuta in via implicita. In tal caso, la concessione decorre dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale dell’avviso relativo all’autorizzazione esplicita o implicita.
Monitoraggio e valutazione degli effetti finanziari
La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio svolto dalla direzione competente e in raccordo con quella di bilancio, presenta annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sugli effetti della legge. La relazione deve indicare:
- gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento;
- le risorse finanziarie impiegate e quelle eventualmente disponibili per i contributi;
- la tipologia e il numero dei beneficiari dei contributi concessi.
Disposizioni finanziarie
Per finanziare la legge sono istituiti, nel programma relativo alle attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, due fondi regionali:
- un fondo di parte corrente, con autorizzazione di spesa pari a 95.000 euro per il 2024 e 190.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026; dal 2027 la copertura avviene con lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio regionale;
- un fondo in conto capitale, con autorizzazione complessiva di 25.000 euro nel triennio 2024-2026, di cui 5.000 euro per il 2024 e 10.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
Alla realizzazione degli interventi possono concorrere anche le risorse del Fondo unico regionale per la promozione delle attività culturali, nei limiti dell’autorizzazione di spesa della legge annuale di stabilità regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
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