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Sentenza

Sentenza n. 207/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per due annualità di servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 49/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 29 gennaio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico nel quale la ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, disponendo il pagamento complessivo di € 1.000,00. Il Ministero non ha spontaneamente eseguito il giudicato. La ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l’attivazione della Carta elettronica con l’accredito dell’importo riconosciuto, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza. Ha rilevato che il giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; che la sentenza era stata validamente notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione e costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. nel testo novellato; che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; e che il passaggio in giudicato risultava certificato ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché l’inadempimento dell’Amministrazione era incontestato, il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 1.000,00. È stato nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, senza poter opporre l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa quali impedimenti all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre accessori, spese generali e restituzione dell’eventuale contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione dei giudicati del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce la base normativa del beneficio economico oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 479 c.p.c.

    A seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva; la notificazione al domicilio digitale dell’Amministrazione è stata ritenuta idonea.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; nel caso concreto il termine era decorso inutilmente.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario ha comprovato la definitività del titolo posto in esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e ha costituito la base processuale della pronuncia esecutiva.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    È stato applicato per la liquidazione delle spese e competenze di lite, con riduzione della metà in ragione del carattere seriale e della limitata complessità della controversia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza è sufficiente comprovare l’esistenza del giudicato, la sua idoneità esecutiva, la regolare notificazione del titolo e l’inadempimento dell’amministrazione rispetto all’obbligo risultante dalla decisione.
  • Decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato di condanna al pagamento deve porre in essere tutte le attività contabili necessarie, inclusi lo stanziamento in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento della spesa.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato da parte del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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