Ordinanza n. 1447/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento n. -OMISSIS- SEL di prot. emesso in data 25.09.2025 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, notificato alla ricorrente in pari data e recante il giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali nell'ambito della relativa procedura concorsuale; Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. PER L'ACCERTAMENTO: del diritto della ricorrente a essere giudicata idonea anche dal punto di vista attitudinale e di essere riammessa alla procedura concorsuale in corso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9\2\2026 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL’ESECUZIONE E ADOZIONE DELLE PIÙ IDONEE MISURE CAUTELARI: – Del provvedimento emesso in data 10.11.2025 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, pubblicato in data 28.11.2025 e recante la Graduatoria finale di merito relativa ai candidati della riserva dei posti di cui all'art. 1 co. 1 lett. a) (VFP/VFI) nell'ambito del Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri; – Di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. PER L’ACCERTAMENTO: del diritto della ricorrente a essere giudicata idonea anche dal punto di vista attitudinale e di essere riammessa alla procedura concorsuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale agli accertamenti concorsuali e, con motivi aggiunti, graduatoria finale di merito del concorso per allievi Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri l'ha giudicata non idonea agli accertamenti attitudinali nell'ambito del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi Carabinieri, chiedendone l'annullamento previa sospensione e l'accertamento del diritto a essere giudicata idonea e riammessa alla procedura. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale di merito pubblicata il 28 novembre 2025, reiterando la domanda cautelare e la richiesta di riammissione. Dal testo emerge che la contestazione riguardava il giudizio tecnico-attitudinale espresso dalla Commissione sulla base dei test di personalità, della valutazione dell'Ufficiale psicologo e del colloquio collegiale. Il giudizio aveva evidenziato atteggiamento difensivo, riservatezza e difficoltà nelle relazioni interpersonali in contesti nuovi, maturità ancora in formazione, scarsa perseveranza, rigido controllo delle emozioni, limitata assertività, rigidità relazionale, gestione non serena degli impulsi e motivazione generica, idealistica e poco approfondita rispetto alle specificità del ruolo dei Carabinieri.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha qualificato il giudizio di idoneità attitudinale come espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata agli organi competenti dell'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto. Nel caso concreto tali vizi non sono apparsi configurabili: la selezione si fondava su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dai test somministrati; le criticità emerse dai test erano state confermate dal colloquio dinanzi alla Commissione; il giudizio risultava inoltre motivato attraverso le valutazioni espresse dai diversi componenti e mediante le aggettivazioni utilizzate. Il carattere valutativo dell'indagine, pur opinabile, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare la sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il giudizio attitudinale reso nell'ambito di un concorso per l'accesso alle Forze armate o alle Forze di polizia costituisce espressione di discrezionalità tecnica riservata agli organi tecnici dell'Amministrazione e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di evidente incongruità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto.
- La valutazione attitudinale può legittimamente fondarsi sul concorso di test psicologici, valutazioni specialistiche e colloquio collegiale, purché le criticità rilevate nei diversi momenti della selezione risultino coerenti e adeguatamente rappresentate nel giudizio finale.
- La natura opinabile e valutativa dell'indagine attitudinale non determina, di per sé, l'illegittimità del giudizio, quando questo sia sostenuto da dati, valutazioni professionali convergenti e motivazione congrua.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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