Sentenza n. 232/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento 1) dell’ordinanza n. 130 del 21 agosto 2019, notificata il successivo 30 ottobre 2019, con la quale il Responsabile del Settore del Comune di Cisternino ha ordinato alla ricorrente la demolizione delle opere illecitamente realizzate e la remissione in pristino dello stato dei luoghi eseguite in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo ed in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 23 gennaio 1970, ( ampliamento del fabbricato rurale preesistente; una veranda; locale deposito; prefabbricato ad uso ricovero attrezzi). 2) di ogni altro atto antecedente e/o conseguente comunque connesso con il precedente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e remissione in pristino relativa a un ampliamento di fabbricato rurale, una veranda, un locale deposito e un prefabbricato per ricovero attrezzi, realizzati senza titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione deducendo la violazione degli artt. 31 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e di istruttoria e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato la qualificazione degli interventi come opere abusive soggette a demolizione, sostenendo l'applicabilità della sanzione pecuniaria sostitutiva per parziale difformità. Ha inoltre valorizzato la denuncia di variazione catastale e dedotto l'assenza di un'adeguata istruttoria, anche in relazione al vincolo paesaggistico, nonché la necessità di tutelare il diritto all'abitazione.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le opere — ampliamento del corpo di fabbrica principale, veranda, deposito e ulteriore manufatto — abbiano prodotto una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, con creazione di nuova volumetria e modifica sostanziale della sagoma dell'edificio, originariamente costituito da un rudere collabente. Pertanto, non si tratta di mera difformità parziale e non è applicabile la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001. La denuncia di variazione catastale è stata ritenuta irrilevante ai fini della legittimità edilizia, poiché costituisce un adempimento fiscale finalizzato all'adeguamento della rendita e non comporta alcuna verifica della conformità urbanistica, né può valere come titolo abilitativo implicito o in sanatoria. Il TAR ha precisato che l'eventuale fiscalizzazione dell'abuso riguarda esclusivamente la successiva fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non incide sulla legittimità dell'ordine stesso. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, poiché l'immobile ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico e l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio è stato ritenuto prevalente e intrinseco. Il richiamo al diritto all'abitazione non è stato ritenuto idoneo a legittimare opere abusive: la tutela dell'abitazione deve essere bilanciata con la tutela dell'ambiente, del paesaggio e il rispetto della disciplina urbanistica. Inoltre, le opere riguardavano ampliamenti di un manufatto esistente e non incidevano direttamente sull'abitazione. Le spese sono state compensate per giustificati motivi, con riferimento anche alla peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La disposizione è stata richiamata quale base della contestazione, ma il giudizio non sviluppa una distinta interpretazione dei suoi presupposti.
art. 34 d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva presuppone una parziale difformità e non è invocabile per interventi che abbiano determinato nuova volumetria e una modifica sostanziale della sagoma. La possibile fiscalizzazione opera, comunque, nella fase esecutiva successiva all'ordine di demolizione e non ne condiziona la legittimità.
D.M. 23 gennaio 1970
Il vincolo paesaggistico gravante sull'area rafforza l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio, ritenuto prevalente e intrinseco ai fini della valutazione della legittimità dell'ordine di demolizione.
Massime di principio
- La realizzazione di un ampliamento, di una veranda, di un deposito e di un ulteriore manufatto che comportino nuova volumetria e modifica sostanziale della sagoma dell'edificio integra una trasformazione edilizia e urbanistica non qualificabile come mera difformità parziale; non è quindi applicabile la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista per le parziali difformità.
- La denuncia di variazione catastale ha natura meramente fiscale e non dimostra la legittimità edilizia dell'opera, non costituisce titolo abilitativo implicito o in sanatoria e non presuppone una verifica di conformità urbanistica.
- La possibile fiscalizzazione dell'abuso edilizio attiene alla fase esecutiva dell'ordine di demolizione e non incide sulla legittimità dell'ordinanza repressiva adottata dall'amministrazione.
- In presenza di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'interesse pubblico alla tutela del paesaggio può essere ritenuto prevalente e non è necessario uno specifico deficit istruttorio ulteriore quando la natura e l'ubicazione degli interventi risultino accertate.
- Il diritto all'abitazione non può essere invocato per legittimare indiscriminatamente opere abusive; l'ingerenza nel godimento dell'abitazione è legittima quando persegua finalità di tutela dell'ambiente, del paesaggio e della disciplina urbanistica e risulti proporzionata a tali finalità.
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