Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2279/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento del provvedimento di data ed estremi ignoti con cui l’USR Emilia-Romagna ha disposto l’assegnazione del ricorrente per sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2024/25 alla Scuola -OMISSIS- – I.T.T.S. “O. -OMISSIS- – L. -OMISSIS-”, conosciuto, poiché non comunicato, solo successivamente al 28.03.2025 (in quanto caricato sull’area riservata del sito istituzionale dell’amministrazione; (per quanto occorrer possa) della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione”; della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025”; di ogni altro atto antecedente, conseguente e, comunque connesso, ivi compresa – per quanto occorrer possa – la nota del 3.04.2025 con cui l’I.T.T.S. “O. -OMISSIS- – L. -OMISSIS-” ha comunicato al ricorrente le date degli esami preliminari propedeutici al sostenimento dell’esame di Stato.

Giustizia amministrativa202505237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione resa in giudizio secondo cui il ricorrente non aveva più interesse alla definizione del ricorso. Ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione né pronunciarsi sulla legittimità degli atti contestati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della controversia.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione del ricorrente a un istituto scolastico dell'Emilia-Romagna per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025, nonché atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, di data ed estremi non noti, con cui l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna lo aveva assegnato a un determinato istituto scolastico per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Ha inoltre impugnato, per quanto occorresse, le circolari ministeriali relative alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di partecipazione e alla formazione delle commissioni d'esame, il decreto ministeriale sull'esame di Stato e la nota con cui l'istituto aveva comunicato le date degli esami preliminari. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di definire il giudizio quando sopravviene una situazione che determina il venir meno dell'interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio quale base processuale per la definizione del giudizio in presenza della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle parti e degli istituti scolastici interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e definire il ricorso senza esaminarne il merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità della domanda principale, non una decisione favorevole o sfavorevole sulla legittimità dell'atto impugnato.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia, quando il giudice lo ritenga giustificato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.