Sentenza n. 318/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento della comunicazione AGEA Prot. n. AGEA.AGA.2022.35272, recante “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2000/01 e 2002/03; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, in quanto lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le campagne 2000/01 e 2002/03
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui AGEA aveva ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per le campagne 2000/01 e 2002/03, dichiarando di agire in ottemperanza a due sentenze del Consiglio di Stato che avevano annullato i precedenti provvedimenti di imputazione del prelievo e ne avevano disposto il ricalcolo. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dedotto che l'art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, aveva disciplinato ex novo le operazioni di compensazione e rideterminazione del prelievo supplementare in attuazione di alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, stabilendo altresì che le comunicazioni di ricalcolo già notificate da AGEA prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle adottate secondo la nuova disciplina. AGEA, benché regolarmente notificata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la comunicazione impugnata era anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2023, l'art. 10-bis, comma 4, della relativa disciplina l'ha resa ex lege priva di effetto e destinata a essere sostituita da una nuova comunicazione conforme ai commi precedenti. L'atto non era quindi più idoneo a produrre effetti lesivi e non permaneva un interesse attuale alla sua eliminazione giudiziale. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo
La disposizione disciplina parametri, criteri e modalità per la compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali detenuti da AGEA.
art. 10-bis, comma 4, d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti
Le comunicazioni di ricalcolo anteriori all'entrata in vigore della legge di conversione sono automaticamente private di effetto e sostituite da nuove comunicazioni; ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse alla loro impugnazione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa sopravvenuta priva espressamente di effetto l'atto amministrativo impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'interesse attuale alla decisione di annullamento e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La previsione legislativa secondo cui le comunicazioni amministrative anteriori sono prive di effetto opera direttamente sull'efficacia degli atti già adottati, senza necessità di un autonomo provvedimento amministrativo di annullamento.
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