Direttiva 2014/17
Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2014/17/UE istituisce un quadro comune per i mutui e gli altri crediti ai consumatori relativi a immobili residenziali, con l’obiettivo di rafforzare il mercato interno e assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori. Il testo armonizza in modo pieno taluni profili essenziali, in particolare il prospetto informativo europeo standardizzato (PIES) e il calcolo del TAEG, ma lascia agli Stati membri spazi di manovra su diversi aspetti organizzativi e sostanziali. La direttiva impone obblighi stringenti su pubblicità, informativa precontrattuale, valutazione del merito creditizio, competenza del personale, accesso alle banche dati, consulenza, prestiti in valuta estera, estinzione anticipata e vigilanza degli intermediari. Prevede inoltre la trasposizione entro il 21 marzo 2016, con applicazione dal medesimo giorno.
Disciplina armonizzata dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, con regole su informativa precontrattuale, valutazione del merito creditizio, intermediari del credito, consulenza, prestiti in valuta estera e tutela del consumatore.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca o altra garanzia analoga su beni immobili residenziali, nonché ai contratti finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o una costruzione edificata o progettata (art. 3, par. 1). Include creditori, intermediari del credito, rappresentanti designati e, per alcuni profili, enti non creditizi. Sono escluse, tra le altre, le operazioni equity release, i crediti concessi dal datore di lavoro a certe condizioni, i crediti senza interessi o oneri accessori salvo costi di garanzia, gli scoperti rimborsabili entro un mese, i crediti derivanti da accordi giudiziari e la dilazione gratuita di un debito esistente (art. 3, par. 2). Gli Stati membri possono inoltre escludere o sottoporre a regole nazionali specifiche talune categorie ulteriori indicate dall’art. 3, par. 3, purché siano adottate misure alternative adeguate; la direttiva non si applica ai contratti conclusi prima del 21 marzo 2016 (art. 43, par. 1).
Direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali
La direttiva nasce per rafforzare il mercato interno dei mutui e dei crediti garantiti da beni immobili residenziali, correggendo le disomogeneità tra ordinamenti nazionali e i rischi emersi con la crisi finanziaria. Il legislatore unionale punta a un quadro comune fondato su trasparenza, concessione responsabile del credito, elevata protezione dei consumatori e maggiore stabilità finanziaria.
Finalità e logica di armonizzazione
L’art. 1 definisce il perimetro dell’intervento: la direttiva disciplina alcuni aspetti essenziali dei contratti di credito ai consumatori garantiti da ipoteca o altra garanzia analoga su beni immobili residenziali, nonché alcuni profili collegati all’acquisto o alla conservazione di diritti su terreni e costruzioni. Il considerando e l’art. 2 chiariscono che non si tratta di un’armonizzazione totale dell’intero diritto dei mutui, ma di una disciplina mirata: sono pienamente armonizzati il formato del PIES e il calcolo del TAEG, mentre sugli altri aspetti gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme più rigorose, purché compatibili con il diritto UE.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La direttiva si applica ai contratti di credito garantiti da ipoteca o altra garanzia analoga sui beni immobili residenziali e ai contratti finalizzati all’acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o una costruzione. Sono esclusi, tra gli altri, i prodotti equity release, i crediti al personale del datore di lavoro a certe condizioni, i crediti senza interessi o oneri accessori, gli scoperti rimborsabili entro un mese, i crediti da accordi giudiziali e la dilazione gratuita di debiti esistenti. Gli Stati membri possono escludere altre categorie specifiche, ma devono prevedere misure alternative adeguate per garantire informazione e tutela del consumatore.
Autorità competenti, cooperazione e vigilanza
Gli Stati membri devono designare autorità competenti dotate di poteri di indagine, controllo e risorse adeguate, tenute al segreto d’ufficio. La direttiva costruisce un sistema di cooperazione tra autorità nazionali, con punti di contatto, scambio di informazioni e possibile intervento dell’ABE in caso di controversie tra autorità. Il meccanismo è particolarmente rilevante per gli intermediari del credito che operano oltre frontiera.
Educazione finanziaria e comportamenti corretti
L’art. 6 richiede iniziative di educazione finanziaria per favorire indebitamento e gestione del debito responsabili, soprattutto per i mutui ipotecari. L’art. 7 impone a creditori, intermediari e rappresentanti designati un comportamento onesto, equo, trasparente e professionale, tenendo conto degli interessi dei consumatori; inoltre disciplina la remunerazione del personale, per evitare incentivi alla vendita irresponsabile. Le informazioni ai consumatori devono essere gratuite ai sensi dell’art. 8.
Conoscenza e competenza del personale
La direttiva attribuisce grande rilievo alla professionalità degli operatori. L’art. 9 impone che il personale dei creditori, degli intermediari del credito e dei rappresentanti designati abbia e mantenga competenze adeguate, secondo standard minimi fissati nell’allegato III. Gli Stati membri possono differenziare i livelli di requisiti per ruoli diversi e, nei casi di attività transfrontaliere, devono coordinare i rispettivi regimi di vigilanza e controllo.
Pubblicità, marketing e informazioni generali
Gli artt. 10-13 stabiliscono che la pubblicità e il marketing relativi ai crediti immobiliari devono essere corretti, chiari e non ingannevoli. Quando un annuncio indica tassi o altri dati numerici sul costo del credito, deve riportare un set minimo di informazioni di base, tra cui identità del creditore/intermediario, natura della garanzia, tasso debitore, importo totale del credito, TAEG, durata, rate e avvertenze sul rischio di cambio. La direttiva consente inoltre agli Stati membri di imporre avvertenze sui rischi specifici e consente, nei limiti previsti, il mantenimento di requisiti nazionali per la pubblicità che non indichi costi o tassi.
La commercializzazione abbinata è in linea di principio vietata, mentre è consentita la commercializzazione aggregata, salvo alcune eccezioni tipizzate. Gli Stati membri possono consentire, ad esempio, l’obbligo di aprire un conto di pagamento o di risparmio destinato alla capitalizzazione del credito, o di stipulare una polizza assicurativa, purché il consumatore possa scegliere una copertura equivalente presso un altro fornitore. Sul piano informativo, i creditori e, se del caso, gli intermediari con vincolo di mandato o i loro rappresentanti designati devono rendere disponibili informazioni generali chiare e comprensibili in ogni momento.
Informazioni precontrattuali e PIES
Uno dei pilastri della direttiva è il Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), disciplinato dall’art. 14 e dall’allegato II. Le informazioni personalizzate devono essere fornite senza indebito ritardo dopo che il consumatore ha comunicato esigenze, situazione finanziaria e preferenze, e comunque in tempo utile prima della vincolatività dell’offerta o del contratto. L’offerta vincolante deve essere accompagnata dal PIES se questo non è già stato fornito o se le caratteristiche dell’offerta divergono da quanto precedentemente comunicato.
Gli Stati membri devono inoltre garantire un periodo di almeno sette giorni per la riflessione o per il recesso, secondo la scelta nazionale, e possono prevedere che il consumatore non accetti l’offerta nei primi dieci giorni del periodo di riflessione. Il testo stabilisce anche che il PIES sia fornito su supporto cartaceo o durevole e che eventuali informazioni ulteriori siano contenute in un documento separato. È prevista una disciplina transitoria per moduli equivalenti già utilizzati prima del 20 marzo 2014, fino al 21 marzo 2019.
L’allegato II contiene il modello PIES, molto dettagliato, con sezioni su soggetto erogante, intermediario del credito, caratteristiche del mutuo, TAEG e altri costi, pagamenti, tabella di ammortamento, obblighi supplementari, estinzione anticipata, opzioni flessibili, altri diritti del mutuatario, reclami, conseguenze dell’inadempimento, informazioni supplementari e autorità di vigilanza. Le istruzioni di compilazione impongono chiarezza, evidenziazione dei rischi e coerenza con le informazioni fornite in fase precontrattuale.
Obblighi informativi degli intermediari e spiegazioni adeguate
L’art. 15 impone agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati di comunicare per tempo identità, registrazione, vincolo di mandato, eventuale consulenza, compensi dovuti dal consumatore e commissioni ricevute dal creditore o da terzi. Se l’intermediario è indipendente, deve soddisfare specifiche condizioni. L’art. 16 richiede spiegazioni adeguate sul contratto e sui servizi accessori, così che il consumatore possa comprendere se il prodotto sia adatto alle sue esigenze; le modalità possono essere adattate allo specifico contesto di vendita e al livello di esperienza del cliente.
TAEG: formula, ipotesi e comparabilità
L’art. 17 impone il calcolo del TAEG secondo la formula dell’allegato I, che contiene la struttura matematica e una serie di ipotesi tecniche per i casi in cui alcuni elementi non siano noti o siano variabili. Il TAEG deve includere, tra l’altro, alcuni costi del conto necessario per il credito, i costi di operazioni di pagamento e gli oneri accessori conosciuti dal creditore, con esclusione delle spese notarili e di taluni costi di acquisto dell’immobile.
Se il tasso è variabile, il consumatore deve essere informato delle possibili conseguenze sul costo complessivo e sulle rate, compreso un TAEG ulteriore che evidenzi uno scenario di aumento significativo del tasso. Per i mutui a tasso fisso iniziale di almeno cinque anni con successiva rinegoziazione, il PIES deve contenere un ulteriore TAEG esemplificativo limitato al periodo iniziale. La Commissione può aggiornare con atti delegati le ipotesi e le indicazioni dell’allegato I.
Valutazione del merito creditizio e responsabilità nella concessione del credito
L’art. 18 richiede una valutazione approfondita del merito creditizio prima della stipula, basata su fattori pertinenti alla capacità di adempiere agli obblighi. Il valore dell’immobile non può essere il criterio principale, salvo che il credito sia destinato a costruzione o ristrutturazione. L’art. 20 specifica quali informazioni il creditore deve raccogliere e verificare, anche attingendo a fonti indipendenti; il consumatore deve essere avvertito che, se non fornisce le informazioni richieste, il credito non potrà essere concesso.
La direttiva vieta che un contratto validamente concluso venga risolto solo perché, in seguito, si scopre che la valutazione era incompleta, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso o falsificato dati. Il creditore deve inoltre informare il consumatore dell’uso di banche dati e del rigetto della domanda, indicandone i motivi nei limiti consentiti dal diritto UE. L’art. 19 disciplina la valutazione dei beni immobili, imponendo standard affidabili, periti competenti e indipendenti e documentazione su supporto durevole.
Accesso alle banche dati
L’art. 21 garantisce a tutti i creditori degli Stati membri accesso non discriminatorio alle banche dati utilizzate per valutare il merito creditizio e monitorare il rispetto degli obblighi contrattuali nel corso del rapporto. La norma copre sia le banche dati private sia i registri pubblici, ed è espressamente coordinata con la normativa sulla protezione dei dati personali allora vigente.
Servizi di consulenza e conflitti di interesse
L’art. 22 qualifica la consulenza come attività distinta e impone trasparenza al consumatore sulla sua eventuale prestazione, sulla base di prodotti considerati e sul compenso. I servizi di consulenza devono basarsi su un’analisi sufficiente dei prodotti disponibili e su una comprensione adeguata della situazione del consumatore; la raccomandazione deve essere messa per iscritto o su supporto durevole.
La disciplina consente agli Stati membri di vietare l’uso dei termini "consulenza" e "consulente" in certe configurazioni e di imporre regole severe per il caso di consulenza qualificata come indipendente. In ogni caso la consulenza deve essere prestata soltanto da soggetti autorizzati, salvo le eccezioni tassative previste per attività accessorie professionali o per servizi pubblici/volontari di consulenza sul debito.
Prestiti in valuta estera e tassi variabili
L’art. 23 introduce tutele specifiche per i prestiti in valuta estera: il consumatore deve poter convertire il contratto in una valuta alternativa oppure beneficiare di altri meccanismi di attenuazione del rischio di cambio. Se l’esposizione varia di oltre il 20 %, il creditore deve inviare avvisi periodici su supporto durevole. Le norme applicabili devono essere richiamate nel PIES e nel contratto di credito.
L’art. 24 richiede che, nei crediti a tasso variabile, gli indici o tassi di riferimento siano chiari, accessibili, oggettivi e verificabili e che gli archivi storici siano conservati. La direttiva mira così a limitare incertezza e opacità nei mutui indicizzati.
Estinzione anticipata, morosità e pignoramenti
L’art. 25 riconosce al consumatore il diritto di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il credito, con conseguente riduzione del costo totale del credito per gli interessi e gli oneri relativi al periodo residuo. Gli Stati membri possono introdurre condizioni, incluso un interesse legittimo del consumatore nei casi di tasso fisso, e possono riconoscere al creditore un indennizzo equo e obiettivamente giustificato, non superiore alla perdita economica.
Gli artt. 26-28 puntano a mercati immobiliari più affidabili e a una gestione responsabile delle insolvenze. Gli Stati membri devono predisporre meccanismi per l’esigibilità delle garanzie e per il controllo statistico del mercato immobiliare, incoraggiare il miglior prezzo possibile in caso di esecuzione e adottare misure per facilitare il rimborso di eventuali debiti residui. Prima di avviare la procedura di escussione, i creditori devono esercitare un ragionevole grado di tolleranza; eventuali oneri da inadempimento devono essere contenuti e, se ammessi, limitati da tetti massimi.
Abilitazione, passaporto e vigilanza degli intermediari del credito
Gli artt. 29-34 costruiscono un regime organico per gli intermediari del credito e i rappresentanti designati. L’abilitazione è rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine e subordinata, tra l’altro, a responsabilità civile professionale, onorabilità e competenza. Gli intermediari abilitati sono iscritti in un registro pubblico aggiornato e accessibile online, e gli Stati membri devono disporre di uno sportello unico per l’accesso alle informazioni di registro.
La direttiva riconosce il passaporto europeo per gli intermediari del credito: l’abilitazione nello Stato membro d’origine consente di operare in tutta l’Unione, salvo limiti specifici, mentre per l’avvio di attività in altri Stati membri è prevista una procedura di notifica. Gli intermediari con vincolo di mandato e i rappresentanti designati sono soggetti a regole particolari sulla responsabilità del creditore o dell’intermediario che li ha incaricati. È inoltre previsto un sistema di revoca dell’abilitazione in presenza di false dichiarazioni, perdita dei requisiti o violazioni gravi e sistematiche.
Enti non creditizi, sanzioni e risoluzione delle controversie
L’art. 35 richiede che gli enti non creditizi siano assoggettati ad adeguata procedura di abilitazione, iscrizione in registro e vigilanza. Sul piano repressivo, l’art. 38 impone sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento; l’autorità competente può anche pubblicare le sanzioni amministrative, salvo rischio serio per i mercati finanziari o danno sproporzionato.
L’art. 39 obbliga gli Stati membri a garantire procedure extragiudiziali di reclamo e risoluzione delle controversie tra consumatori e creditori, intermediari o rappresentanti designati, anche per i casi transfrontalieri. La partecipazione a tali procedure deve essere effettiva e non meramente opzionale per gli operatori interessati.
Recepimento, applicazione e transitorio
L’art. 42 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 21 marzo 2016 e di applicare le misure dal 21 marzo 2016. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate. L’art. 43 esclude i contratti già in essere prima del 21 marzo 2016 e concede agli intermediari già operativi un regime transitorio fino al 21 marzo 2017; inoltre, i soggetti che svolgevano attività disciplinate dalla direttiva prima del 20 marzo 2014 devono conformarsi ai requisiti sull’art. 9 entro il 21 marzo 2017.
Riesame e sviluppi futuri
La Commissione deve riesaminare la direttiva entro il 21 marzo 2019, valutandone efficacia, adeguatezza del PIES, attività transfrontaliera, ruolo degli enti non creditizi, eventuale passaporto per tali enti, disciplina post-contrattuale e trasparenza delle sanzioni. Entro la stessa data deve presentare una relazione più ampia sulle sfide del sovraindebitamento privato e sulla possibile evoluzione dei registri dei crediti e dei mercati più flessibili e affidabili.
Modifiche ad altri atti UE
La direttiva modifica la direttiva 2008/48/CE inserendo l’art. 2, par. 2 bis sui crediti non garantiti per la ristrutturazione di immobili residenziali oltre 75.000 EUR. Modifica inoltre la direttiva 2013/36/UE con l’introduzione dell’art. 54 bis e il regolamento (UE) n. 1093/2010 con alcune precisazioni sui poteri tecnici e informativi dell’ABE.
Disposizioni principali
Oggetto e livello di armonizzazione
L’art. 1 definisce un quadro comune per alcuni aspetti della disciplina dei contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, inclusa la valutazione del merito creditizio e alcuni requisiti prudenziali e di vigilanza per intermediari del credito, rappresentanti designati ed enti non creditizi. L’art. 2 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme più rigorose a tutela dei consumatori, salvo che per i profili di piena armonizzazione relativi al PIES (art. 14, par. 2 e allegato II, parte A) e al TAEG (art. 17, parr. 1-5, 7-8 e allegato I).
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’art. 3 delimita i contratti interessati e consente esclusioni nazionali per alcune categorie, purché siano garantite misure alternative adeguate e, ove necessario, un quadro nazionale specifico. Per le esclusioni di cui all’art. 3, par. 3, lett. c) ed e), gli Stati membri devono assicurare informazioni tempestive e pubblicità corretta, chiara e non ingannevole. La direttiva introduce inoltre la modifica della direttiva 2008/48/CE per ricomprendere i crediti non garantiti per ristrutturazione immobiliare oltre 75.000 EUR (art. 46).
Autorità competenti, cooperazione e vigilanza
L’art. 5 impone agli Stati membri di designare autorità competenti con poteri di indagine, controllo e risorse adeguate, tenute al segreto d’ufficio. È prevista una designazione di punti di contatto e la cooperazione con l’ABE per alcune disposizioni; la prima notifica delle autorità alla Commissione e all’ABE deve avvenire al più tardi il 21 marzo 2016. Gli artt. 34, 36 e 37 disciplinano la vigilanza degli intermediari e la cooperazione tra autorità, compresa la risoluzione delle controversie con il possibile intervento dell’ABE.
Educazione finanziaria
L’art. 6 richiede agli Stati membri di promuovere misure per l’educazione dei consumatori all’indebitamento responsabile e alla gestione del debito, con particolare attenzione ai mutui ipotecari. La Commissione deve pubblicare una valutazione degli strumenti di educazione finanziaria disponibili e individuare esempi di migliori pratiche.
Norme di comportamento, remunerazione e gratuità delle informazioni
L’art. 7 impone a creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati di agire in modo onesto, equo, trasparente e professionale, tenendo conto dei diritti e interessi del consumatore. Gli Stati membri devono impedire che le politiche retributive pregiudichino tale obbligo e possono vietare o limitare i pagamenti del consumatore prima della conclusione del contratto. L’art. 8 stabilisce che le informazioni fornite ai consumatori ai sensi della direttiva devono essere gratuite.
Conoscenza e competenza del personale
L’art. 9 obbliga creditori, intermediari del credito e rappresentanti designati a garantire che il personale abbia e mantenga conoscenze e competenze adeguate, secondo i principi dell’allegato III. Gli Stati membri d’origine fissano i requisiti minimi, mentre per le succursali e la libera prestazione di servizi sono previste regole di riparto di competenza tra Stato membro d’origine e ospitante; le autorità competenti vigilano sul rispetto dei requisiti.
Pubblicità e informazioni generali
Gli artt. 10-13 disciplinano la correttezza della pubblicità, le informazioni di base obbligatorie quando l’annuncio indica tassi o costi, il divieto generale di commercializzazione abbinata salvo eccezioni e l’obbligo di rendere disponibili informazioni generali in ogni momento. Nell’informativa pubblicitaria devono comparire, tra l’altro, identità del creditore/intermediario, natura della garanzia, tasso debitore, importo totale del credito, TAEG, durata, rate e avvertenze sui rischi di cambio; il TAEG deve avere un rilievo almeno equivalente a quello di ogni tasso di interesse.
Informativa precontrattuale: PIES, riflessione e documentazione contrattuale
L’art. 14 impone la consegna al consumatore delle informazioni personalizzate tramite il PIES, senza indebito ritardo dopo la raccolta delle informazioni dal consumatore e comunque prima che egli sia vincolato da contratto o offerta. Il PIES deve accompagnare l’offerta vincolante, se non già fornito o se l’offerta differisce; gli Stati membri possono imporne la consegna anticipata e devono garantire un periodo complessivo di almeno sette giorni per riflettere o recedere. L’art. 14, par. 5 consente l’uso transitorio di moduli equivalenti fino al 21 marzo 2019; il par. 9 attribuisce alla Commissione il potere di aggiornare la formulazione standard e le istruzioni del PIES per nuovi prodotti, senza modificarne struttura o formato. Il par. 11 impone, nei casi previsti, la consegna o l’offerta di una bozza di contratto di credito.
Obblighi informativi di intermediari e spiegazioni adeguate
L’art. 15 impone agli intermediari del credito e ai rappresentanti designati di fornire al consumatore, prima dell’attività di intermediazione, informazioni su identità, iscrizione nel registro, vincolo di mandato, consulenza, compensi e commissioni. L’art. 16 richiede spiegazioni adeguate sui contratti di credito e sui servizi accessori, affinché il consumatore possa valutarne l’adeguatezza; gli Stati membri possono adattare modalità e portata delle spiegazioni al contesto e al tipo di credito.
TAEG: calcolo, ipotesi e trasparenza
L’art. 17 prevede che il TAEG sia calcolato secondo la formula dell’allegato I e disciplina l’inclusione di costi del conto, ipotesi per tassi variabili e TAEG esemplificativi. Se il contratto consente variazioni del tasso debitore, il consumatore deve essere informato, anche tramite PIES, degli effetti sul TAEG e sulle rate; la Commissione può aggiornare con atti delegati le indicazioni e le ipotesi di calcolo. L’allegato I dettaglia la formula e le ipotesi tecniche, incluse quelle per scoperti, prestiti ponte, contratti a durata indeterminata e operazioni in valuta estera.
Valutazione del merito creditizio e trattamento dei dati
L’art. 18 impone una valutazione approfondita del merito creditizio prima della conclusione del contratto, basata su informazioni pertinenti e verifiche adeguate; il valore dell’immobile non può essere il fattore prevalente, salvo crediti per costruzione o ristrutturazione. L’art. 20 disciplina le informazioni da raccogliere dal consumatore e la loro verifica, vieta la risoluzione del contratto per incompletezza non dolosa delle informazioni precontrattuali e consente la risoluzione solo in caso di falsità o omissione intenzionale; la direttiva fa salvo il diritto UE in materia di protezione dei dati. La direttiva impone inoltre la comunicazione al consumatore dell’uso di banche dati e del rifiuto del credito, se basato su esito negativo o su consultazione di banche dati.
Accesso alle banche dati
L’art. 21 garantisce ai creditori di tutti gli Stati membri accesso non discriminatorio alle banche dati usate per la valutazione del merito creditizio e per il monitoraggio dell’adempimento durante la vita del contratto, incluse banche dati private e pubbliche. L’articolo è espresso come disposizione di mutua apertura delle informazioni ai fini di tutela del consumatore e corretto funzionamento del mercato.
Servizi di consulenza
L’art. 22 disciplina la consulenza come attività distinta, imponendo di informare il consumatore se la consulenza è o può essere fornita, su quali prodotti si basa e quale compenso è dovuto. I servizi di consulenza devono fondarsi su un numero sufficiente di prodotti e su una valutazione della situazione del consumatore; gli Stati membri possono vietare l’uso dei termini "consulenza" e "consulente" o imporre condizioni stringenti per l’uso della qualifica "indipendente". La consulenza può essere fornita solo da creditori, intermediari del credito o rappresentanti designati, salvo eccezioni tassative previste dal testo.
Prestiti in valuta estera e crediti a tasso variabile
L’art. 23 impone un quadro che garantisca al consumatore il diritto di convertire il prestito in una valuta alternativa o, in alternativa, altri meccanismi di limitazione del rischio di cambio; se la variazione dell’esposizione supera il 20 %, il consumatore deve ricevere avvisi regolari su supporto durevole. L’art. 24 richiede che gli indici o tassi di riferimento siano chiari, accessibili, obiettivi e verificabili e che gli archivi storici siano conservati dai fornitori o dai creditori.
Estinzione anticipata, rate, pignoramenti e tutela post-contrattuale
L’art. 25 riconosce al consumatore il diritto di estinguere anticipatamente in tutto o in parte il credito, con riduzione del costo totale del credito, e consente allo Stato membro di subordinare l’esercizio del diritto a condizioni, inclusa l’esistenza di un interesse legittimo nei tassi fissi e un indennizzo al creditore entro il limite della perdita economica. Gli artt. 26-28 disciplinano mercati flessibili e affidabili, informazione sulle modifiche del tasso debitore, tolleranza verso il consumatore in mora, limiti agli oneri da inadempimento e procedure per ottenere il miglior prezzo possibile in caso di esecuzione forzata, nonché misure per gestire eventuali debiti residui.
Abilitazione, passaporto e vigilanza degli intermediari del credito
Gli artt. 29-34 stabiliscono un regime di abilitazione, iscrizione in registro pubblico, requisiti di assicurazione di responsabilità civile professionale, onorabilità e conoscenza/competenza per intermediari del credito e rappresentanti designati. È previsto il passaporto UE per gli intermediari del credito abilitati, con procedure di notifica tra Stati membri, oltre alla possibilità di nominare rappresentanti designati e alla disciplina specifica degli intermediari con vincolo di mandato e della vigilanza transfrontaliera. La revoca dell’abilitazione è prevista in caso di rinuncia, inattività, false dichiarazioni, perdita dei requisiti o violazioni gravi/sistematiche.
Enti non creditizi, sanzioni e composizione extragiudiziale delle controversie
L’art. 35 impone agli Stati membri di prevedere una procedura di abilitazione e vigilanza per gli enti non creditizi. L’art. 38 richiede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, con possibilità di pubblicazione delle sanzioni amministrative salvo rischi gravi per i mercati o danni sproporzionati; l’art. 39 impone procedure extragiudiziali di reclamo e risoluzione delle controversie e cooperazione tra organismi nazionali, anche per controversie transfrontaliere.
Recepimento, applicazione e disposizioni transitorie
L’art. 42 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 21 marzo 2016 le misure di recepimento e di applicarle dal 21 marzo 2016. L’art. 43 stabilisce che la direttiva non si applica ai contratti in essere prima del 21 marzo 2016, mentre gli intermediari già operativi possono continuare temporaneamente fino al 21 marzo 2017; i soggetti già attivi devono adeguarsi ai requisiti sull’art. 9 entro il 21 marzo 2017. L’art. 44 prevede il riesame da parte della Commissione entro il 21 marzo 2019 e l’art. 45 impone una relazione sulle sfide del sovraindebitamento privato entro la stessa data.
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