Direttiva 2014/22
Direttiva di esecuzione 2014/22/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014 , che modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA) Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2014/22/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2006/88/CE per adeguare la disciplina unionale sull’anemia infettiva del salmone alle evoluzioni del codice sanitario dell’UIE per gli animali acquatici. In particolare, recepisce la distinzione tra i genotipi HPR-deleto e HPR0 dell’Isavirus e limita la qualificazione di ISA alle sole infezioni da genotipo HPR-deleted. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 15 novembre 2014 e applicarle dal 16 novembre 2014.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE per limitare la definizione di anemia infettiva del salmone (ISA) alle sole infezioni da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetto sul regime di polizia sanitaria per le specie animali d’acquacoltura e i relativi prodotti disciplinato dalla direttiva 2006/88/CE. L’intervento riguarda in particolare la classificazione delle malattie esotiche e non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, e quindi incide su pesci, molluschi e crostacei sensibili alle patologie elencate. Non sono previste esclusioni ulteriori; la modifica è puntuale e circoscritta alla voce ISA nell’elenco delle malattie non esotiche.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE per l’ISA
La direttiva di esecuzione 2014/22/UE interviene in modo mirato sulla disciplina sanitaria dell’acquacoltura contenuta nella direttiva 2006/88/CE. L’obiettivo è allineare l’elenco unionale delle malattie non esotiche alle evoluzioni del codice sanitario per gli animali acquatici dell’UIE, in particolare per quanto riguarda l’anemia infettiva del salmone (ISA).
Contesto e finalità dell’intervento
Dai considerando emerge che la direttiva 2006/88/CE contiene regole di polizia sanitaria per le specie animali d’acquacoltura e i relativi prodotti, incluse le malattie esotiche e non esotiche elencate nell’allegato IV. A seguito della revisione del capitolo 10.5 del codice acquatico dell’UIE nel maggio 2013, l’ISA viene definita a livello internazionale come infezione con genotipo HPR-deleto o HPR0 del genere Isavirus (ISAV). Tuttavia, ai fini dei criteri della direttiva 2006/88/CE, solo le infezioni con genotipo HPR-deleto soddisfano i requisiti per figurare tra le malattie non esotiche; per questo la Commissione limita la voce ISA alla sola infezione HPR-deleted.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri e incide sul regime di polizia sanitaria per le specie animali d’acquacoltura e i prodotti connessi disciplinato dalla direttiva 2006/88/CE. L’effetto concreto riguarda la classificazione delle malattie elencate nell’allegato IV, parte II, con particolare impatto su pesci sensibili all’ISA, come trota iridea, salmone atlantico e salmotrota. Il resto dell’elenco delle malattie esotiche e non esotiche riportato nell’allegato sostituito rimane invariato per quanto qui rileva.
Modifica normativa principale
L’articolo 1 prevede la sostituzione dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE conformemente all’allegato della direttiva di esecuzione. Nel nuovo testo della parte II dell’allegato IV, tra le malattie non esotiche per i pesci, compare l’“Anemia infettiva del salmone (ISA): infezione da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus (ISAV)”, applicabile a:
- trota iridea (Oncorhynchus mykiss)
- salmone atlantico (Salmo salar)
- salmotrota (Salmo trutta)
Significato del rinvio al codice UIE
La direttiva recepisce nel diritto dell’Unione la distinzione introdotta dall’UIE tra i genotipi HPR-deleto e HPR0. Il considerando centrale chiarisce che entrambi i genotipi sono ora soggetti a notifica nel codice acquatico dell’UIE, ma solo il genotipo HPR-deleto soddisfa i criteri unionali per essere considerato malattia non esotica. La conseguenza normativa è una delimitazione più precisa dell’ISA ai fini della direttiva 2006/88/CE.
Recepimento, comunicazioni e applicazione
L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione:
- entro il 15 novembre 2014, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- dal 16 novembre 2014 tali disposizioni devono essere applicate.
È inoltre richiesto che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e trasmettano il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Le modalità del riferimento alla direttiva negli atti nazionali sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Impatto pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare e dell’acquacoltura, la direttiva rileva soprattutto per l’aggiornamento della classificazione sanitaria delle malattie degli animali acquatici. La modifica incide sulla corretta qualificazione dell’ISA nelle procedure di controllo e nelle misure sanitarie nazionali, imponendo un allineamento normativo entro il termine di recepimento fissato dalla Commissione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle malattie nell’allegato IV
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2006/88/CE secondo il testo contenuto nell’allegato della direttiva di esecuzione. La parte II dell’allegato IV viene sostituita integralmente con un nuovo elenco di malattie esotiche e non esotiche per pesci, molluschi e crostacei.
Definizione di ISA e restringimento dell’ambito della voce corrispondente
Per l’anemia infettiva del salmone (ISA), l’allegato modificato stabilisce che la malattia corrisponde a un’infezione da genotipo HPR-deleted del genere Isavirus (ISAV). La voce non include più il genotipo HPR0. La misura deriva dall’adeguamento ai criteri dell’UIE e allinea il diritto UE alla nuova definizione internazionale.
Termine di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 15 novembre 2014 e applicarle dal 16 novembre 2014. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e informare la Commissione delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Riferimento alla direttiva negli atti nazionali
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di un riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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