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Direttiva 2014/19

Direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che modifica l’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32014L0019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva di esecuzione 2014/19/UE modifica l’allegato I della direttiva 2000/29/CE eliminando Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dall’elenco degli organismi nocivi soggetti a misure di protezione. La scelta discende dalla constatazione che l’organismo si è già ampiamente diffuso nell’Unione e che non risultano misure realisticamente attuabili per l’eradicazione o per impedirne efficacemente l’ulteriore diffusione. Restano invece possibili misure di controllo agronomico, come la rotazione delle colture, per limitarne l’impatto sulla resa del granturco.

Soppressione dall’allegato I della direttiva 2000/29/CE dell’organismo nocivo Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, in ragione della sua diffusione nell’Unione e dell’assenza di misure efficaci di eradicazione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’atto e riguarda la disciplina fitosanitaria relativa alle misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L’intervento è circoscritto alla modifica dell’allegato I della direttiva 2000/29/CE, con effetto specifico sulla cancellazione di un organismo nocivo dall’elenco; non introduce un nuovo regime sostanziale generale, ma incide sul perimetro degli organismi soggetti alle misure di protezione previste dalla direttiva madre.

Soppressione di Diabrotica virgifera virgifera dall’elenco degli organismi nocivi della direttiva 2000/29/CE

La direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione modificando l’allegato I della direttiva 2000/29/CE. La misura nasce dalla constatazione che Diabrotica virgifera virgifera Le Conte si è ormai diffusa e stabilita in ampie aree del territorio dell’Unione e che non risultano disponibili misure realisticamente attuabili per la sua eradicazione o per impedirne in modo efficace l’ulteriore diffusione.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che la valutazione d’impatto della Commissione ha escluso l’efficacia di ulteriori misure protettive specifiche ai sensi della direttiva 2000/29/CE. Al contempo, viene sottolineato che esistono strumenti di contenimento sostenibili, in particolare la rotazione delle colture, idonei a minimizzare l’impatto dell’organismo sulla resa del granturco. Per questo motivo non è ritenuto opportuno mantenerlo tra gli organismi nocivi elencati nella direttiva madre.

Modifica normativa introdotta

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 2000/29/CE in conformità all’allegato della direttiva di esecuzione. In termini operativi, nell’allegato I, parte A, sezione II, lettera a), il punto 0.1 è soppresso. La conseguenza giuridica è l’eliminazione dell’organismo nocivo dall’elenco rilevante ai fini dell’applicazione delle misure di protezione previste dalla direttiva 2000/29/CE.

Obblighi per gli Stati membri e termine di recepimento

La direttiva è una direttiva di esecuzione e, come tale, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. L’articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni;
  • applicare le disposizioni nazionali a decorrere dal 1° giugno 2014.

Le disposizioni nazionali di recepimento devono inoltre contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri. La direttiva è stata adottata a Bruxelles il 6 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 7 febbraio 2014.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato I della direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 2000/29/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva di esecuzione. Nell’allegato, parte A, sezione II, lettera a), è soppresso il punto 0.1, con effetto di eliminare Diabrotica virgifera virgifera Le Conte dall’elenco degli organismi nocivi soggetti alle misure della direttiva 2000/29/CE.

Ragioni della modifica

I considerando evidenziano che, sulla base delle informazioni degli Stati membri e della valutazione d’impatto della Commissione, l’organismo è ormai diffuso e stabilito in gran parte del territorio dell’Unione; non esistono misure attuabili per l’eradicazione né per prevenire efficacemente l’ulteriore diffusione. Si ritiene pertanto non opportuno mantenere ulteriori misure protettive specifiche ai sensi della direttiva 2000/29/CE.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 maggio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1° giugno 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafitosanitariotutela delle piantemercato interno

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