Direttiva 2014/20
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce, in attuazione della direttiva 2002/56/CE, le classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate di base e certificati, con requisiti tecnici omogenei e denominazioni uniformi. Fissa condizioni di qualità, tolleranze di lotto, limiti alle generazioni e necessità di ispezioni ufficiali per la commercializzazione nelle classi S, SE, E, A e B. La direttiva sostituisce la precedente disciplina del 1993, impone agli Stati membri il recepimento entro il 31 dicembre 2015 e l’applicazione dal 1º gennaio 2016.
Definizione delle classi dell’Unione per tuberi-seme di patate di base e certificati, con relativi requisiti di qualità, ispezione e denominazione commercializzabili.
Ambito di applicazione
Si applica ai tuberi-seme di patate commercializzati nell’Unione europea, distinguendo tra tuberi-seme di patate di base e tuberi-seme di patate certificati. Vincola gli Stati membri a consentire la commercializzazione solo se i lotti soddisfano i requisiti delle classi dell’Unione previste dagli allegati I e II, sulla base di ispezioni ufficiali. La direttiva riguarda anche la produzione certificata degli Stati membri ai fini delle comunicazioni alla Commissione; non disciplina in modo autonomo operatori o scambi extra-UE, né contiene esclusioni soggettive specifiche nel testo fornito.
Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati
La direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione aggiorna la disciplina UE sulla classificazione dei tuberi-seme di patate, in attuazione della direttiva 2002/56/CE. Essa sostituisce la precedente direttiva 93/17/CEE e risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di adeguare le regole ai progressi tecnici e scientifici e all’evoluzione del mercato interno.
Finalità e contesto normativo
La disciplina introduce denominazioni uniformi per le classi dell’Unione e requisiti omogenei per la commercializzazione, con particolare attenzione a qualità varietale, presenza di organismi nocivi, difetti dei tuberi e tolleranze di lotto. I considerando sottolineano anche la necessità di limitare il numero di generazioni dei tuberi-seme per contenere il rischio fitosanitario derivante da organismi nocivi latenti.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai tuberi-seme di patate commercializzati nell’Unione, distinguendo tra:
- tuberi-seme di patate di base;
- tuberi-seme di patate certificati.
Gli Stati membri devono garantire che tali prodotti possano essere immessi sul mercato solo con le classi dell’Unione previste, se rispettano i requisiti fissati negli allegati I e II e se le condizioni risultano accertate da un’ispezione ufficiale.
Classi per i tuberi-seme di patate di base
Per i tuberi-seme di patate di base l’articolo 1 prevede tre classi:
- classe S dell’Unione;
- classe SE dell’Unione;
- classe E dell’Unione.
Per ciascuna classe gli Stati membri devono garantire la commercializzazione solo a fronte di un’ispezione ufficiale che attesti il rispetto dei requisiti relativi sia alle patate sia ai lotti, secondo l’allegato I.
L’allegato I stabilisce, per ogni classe, limiti su:
- piante non conformi alla varietà o appartenenti a varietà diverse;
- presenza di gamba nera;
- sintomi di virosi nella discendenza diretta;
- sintomi di mosaico e del virus dell’accartocciamento delle foglie di patata;
- numero massimo di generazioni, comprensive delle generazioni di pre-base sul campo e di base.
In particolare:
- per la classe S il numero massimo di generazioni è pari a 5;
- per la classe SE è pari a 6;
- per la classe E è pari a 7.
Se la generazione non è indicata in etichetta ufficiale, i tuberi sono considerati appartenenti rispettivamente alla quinta, sesta o settima generazione.
L’allegato prevede inoltre tolleranze di lotto per marciumi, croste nere, scabbia comune, scabbia pulvurulenta, tuberi raggrinziti, difetti esterni, terra e corpi estranei, nonché una percentuale massima complessiva delle tolleranze ammissibili.
Classi per i tuberi-seme di patate certificati
Per i tuberi-seme di patate certificati l’articolo 2 introduce due classi:
- classe A dell’Unione;
- classe B dell’Unione.
Anche in questo caso è necessaria un’ispezione ufficiale per verificare il rispetto dei requisiti dell’allegato II, sia per le piante sia per i lotti.
L’allegato II contiene limiti tecnici analoghi a quelli delle classi di base, ma meno rigorosi, in particolare per:
- piante non conformi alla varietà o appartenenti a varietà diverse;
- gamba nera;
- virosi;
- sintomi di mosaico o del virus dell’accartocciamento delle foglie di patata.
Per la classe A i valori sono più stringenti rispetto alla classe B. Le tolleranze di lotto restano sostanzialmente identiche per entrambe le classi quanto a marciumi, croste nere, scabbia comune e pulvurulenta, tuberi raggrinziti e difetti esterni; varia invece il limite relativo a terra e corpi estranei e la tolleranza complessiva massima.
Obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono:
- garantire la possibilità di commercializzare i tuberi-seme solo se conformi alla classe dell’Unione pertinente;
- basare la classificazione su ispezioni ufficiali;
- comunicare alla Commissione in quale misura applicano le classi dell’Unione nel quadro della certificazione della produzione.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle forme e sui mezzi di recepimento, purché sia raggiunto il risultato prescritto.
Recepimento, applicazione e abrogazione
Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2015. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 1º gennaio 2016 e notificare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate.
Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
La direttiva 93/17/CEE è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2016.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
La direttiva, adottata dalla Commissione in base all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/56/CE, aggiorna la disciplina sulle classi comunitarie dei tuberi-seme di patate. Il considerando evidenzia la necessità di adeguare le norme ai progressi tecnici e scientifici, estendendole anche ai tuberi-seme di patate certificati e introducendo denominazioni omogenee e requisiti di commercializzazione per ciascuna classe.
Classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate di base
L’articolo 1 consente agli Stati membri di autorizzare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate di base come classe S dell’Unione, classe SE dell’Unione o classe E dell’Unione solo se, per ciascuna classe, un’ispezione ufficiale conferma il rispetto dei requisiti dell’allegato I sia per le piante sia per i lotti.
Classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate certificati
L’articolo 2 prevede che i tuberi-seme di patate certificati possano essere commercializzati come classe A dell’Unione o classe B dell’Unione solo se un’ispezione ufficiale attesta il rispetto dei requisiti dell’allegato II per le piante e per i lotti.
Comunicazioni alla Commissione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione in quale misura applicano le rispettive classi dell’Unione nel quadro della certificazione della loro produzione.
Recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1º gennaio 2016. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di un simile riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.
Abrogazione della precedente disciplina
L’articolo 5 abroga la direttiva 93/17/CEE con effetto dal 1º gennaio 2016.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 indica come destinatari gli Stati membri.
Requisiti sostanziali per la classe S, SE ed E di base
L’allegato I definisce standard progressivamente differenziati per varietà, malattie e tolleranze di lotto. Per tutte le classi di base è richiesto un controllo ufficiale su conformità varietale e lotti; sono fissati limiti numerici per piante non conformi, gamba nera, virosi e sintomi di mosaico o del virus dell’accartocciamento delle foglie di patata, nonché limiti di generazioni (cinque per S, sei per SE, sette per E). Per i lotti sono stabilite soglie su marciumi, croste nere, scabbia comune e pulvurulenta, tuberi raggrinziti, difetti esterni, terra e corpi estranei, oltre a una soglia complessiva massima delle tolleranze di massa.
Requisiti sostanziali per la classe A e B dei certificati
L’allegato II fissa per la classe A dell’Unione e per la classe B dell’Unione limiti meno rigorosi rispetto alle classi di base. Per la classe A sono previsti limiti più contenuti rispetto alla classe B su non conformità varietale, gamba nera, virosi e sintomi virali; per entrambe restano invariati i principali parametri di tolleranza di lotto, con differenze solo per terra e corpi estranei e per il totale delle tolleranze ammesse.
Come è indicizzato
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