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direttiva

Direttiva 2014/20

Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che determina classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce, in attuazione della direttiva 2002/56/CE, le classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate di base e certificati, con requisiti tecnici omogenei e denominazioni uniformi. Fissa condizioni di qualità, tolleranze di lotto, limiti alle generazioni e necessità di ispezioni ufficiali per la commercializzazione nelle classi S, SE, E, A e B. La direttiva sostituisce la precedente disciplina del 1993, impone agli Stati membri il recepimento entro il 31 dicembre 2015 e l’applicazione dal 1º gennaio 2016.

Definizione delle classi dell’Unione per tuberi-seme di patate di base e certificati, con relativi requisiti di qualità, ispezione e denominazione commercializzabili.

Ambito di applicazione

Si applica ai tuberi-seme di patate commercializzati nell’Unione europea, distinguendo tra tuberi-seme di patate di base e tuberi-seme di patate certificati. Vincola gli Stati membri a consentire la commercializzazione solo se i lotti soddisfano i requisiti delle classi dell’Unione previste dagli allegati I e II, sulla base di ispezioni ufficiali. La direttiva riguarda anche la produzione certificata degli Stati membri ai fini delle comunicazioni alla Commissione; non disciplina in modo autonomo operatori o scambi extra-UE, né contiene esclusioni soggettive specifiche nel testo fornito.

Classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati

La direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione aggiorna la disciplina UE sulla classificazione dei tuberi-seme di patate, in attuazione della direttiva 2002/56/CE. Essa sostituisce la precedente direttiva 93/17/CEE e risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di adeguare le regole ai progressi tecnici e scientifici e all’evoluzione del mercato interno.

Finalità e contesto normativo

La disciplina introduce denominazioni uniformi per le classi dell’Unione e requisiti omogenei per la commercializzazione, con particolare attenzione a qualità varietale, presenza di organismi nocivi, difetti dei tuberi e tolleranze di lotto. I considerando sottolineano anche la necessità di limitare il numero di generazioni dei tuberi-seme per contenere il rischio fitosanitario derivante da organismi nocivi latenti.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai tuberi-seme di patate commercializzati nell’Unione, distinguendo tra:

  • tuberi-seme di patate di base;
  • tuberi-seme di patate certificati.

Gli Stati membri devono garantire che tali prodotti possano essere immessi sul mercato solo con le classi dell’Unione previste, se rispettano i requisiti fissati negli allegati I e II e se le condizioni risultano accertate da un’ispezione ufficiale.

Classi per i tuberi-seme di patate di base

Per i tuberi-seme di patate di base l’articolo 1 prevede tre classi:

  • classe S dell’Unione;
  • classe SE dell’Unione;
  • classe E dell’Unione.

Per ciascuna classe gli Stati membri devono garantire la commercializzazione solo a fronte di un’ispezione ufficiale che attesti il rispetto dei requisiti relativi sia alle patate sia ai lotti, secondo l’allegato I.

L’allegato I stabilisce, per ogni classe, limiti su:

  • piante non conformi alla varietà o appartenenti a varietà diverse;
  • presenza di gamba nera;
  • sintomi di virosi nella discendenza diretta;
  • sintomi di mosaico e del virus dell’accartocciamento delle foglie di patata;
  • numero massimo di generazioni, comprensive delle generazioni di pre-base sul campo e di base.

In particolare:

  • per la classe S il numero massimo di generazioni è pari a 5;
  • per la classe SE è pari a 6;
  • per la classe E è pari a 7.

Se la generazione non è indicata in etichetta ufficiale, i tuberi sono considerati appartenenti rispettivamente alla quinta, sesta o settima generazione.

L’allegato prevede inoltre tolleranze di lotto per marciumi, croste nere, scabbia comune, scabbia pulvurulenta, tuberi raggrinziti, difetti esterni, terra e corpi estranei, nonché una percentuale massima complessiva delle tolleranze ammissibili.

Classi per i tuberi-seme di patate certificati

Per i tuberi-seme di patate certificati l’articolo 2 introduce due classi:

  • classe A dell’Unione;
  • classe B dell’Unione.

Anche in questo caso è necessaria un’ispezione ufficiale per verificare il rispetto dei requisiti dell’allegato II, sia per le piante sia per i lotti.

L’allegato II contiene limiti tecnici analoghi a quelli delle classi di base, ma meno rigorosi, in particolare per:

  • piante non conformi alla varietà o appartenenti a varietà diverse;
  • gamba nera;
  • virosi;
  • sintomi di mosaico o del virus dell’accartocciamento delle foglie di patata.

Per la classe A i valori sono più stringenti rispetto alla classe B. Le tolleranze di lotto restano sostanzialmente identiche per entrambe le classi quanto a marciumi, croste nere, scabbia comune e pulvurulenta, tuberi raggrinziti e difetti esterni; varia invece il limite relativo a terra e corpi estranei e la tolleranza complessiva massima.

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri devono:

  • garantire la possibilità di commercializzare i tuberi-seme solo se conformi alla classe dell’Unione pertinente;
  • basare la classificazione su ispezioni ufficiali;
  • comunicare alla Commissione in quale misura applicano le classi dell’Unione nel quadro della certificazione della produzione.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulle forme e sui mezzi di recepimento, purché sia raggiunto il risultato prescritto.

Recepimento, applicazione e abrogazione

Il termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2015. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 1º gennaio 2016 e notificare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali adottate.

Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

La direttiva 93/17/CEE è abrogata con effetto dal 1º gennaio 2016.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

La direttiva, adottata dalla Commissione in base all’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2002/56/CE, aggiorna la disciplina sulle classi comunitarie dei tuberi-seme di patate. Il considerando evidenzia la necessità di adeguare le norme ai progressi tecnici e scientifici, estendendole anche ai tuberi-seme di patate certificati e introducendo denominazioni omogenee e requisiti di commercializzazione per ciascuna classe.

Classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate di base

L’articolo 1 consente agli Stati membri di autorizzare la commercializzazione dei tuberi-seme di patate di base come classe S dell’Unione, classe SE dell’Unione o classe E dell’Unione solo se, per ciascuna classe, un’ispezione ufficiale conferma il rispetto dei requisiti dell’allegato I sia per le piante sia per i lotti.

Classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate certificati

L’articolo 2 prevede che i tuberi-seme di patate certificati possano essere commercializzati come classe A dell’Unione o classe B dell’Unione solo se un’ispezione ufficiale attesta il rispetto dei requisiti dell’allegato II per le piante e per i lotti.

Comunicazioni alla Commissione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione in quale misura applicano le rispettive classi dell’Unione nel quadro della certificazione della loro produzione.

Recepimento e applicazione

L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2015 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandone immediatamente il testo alla Commissione. Le disposizioni devono essere applicate dal 1º gennaio 2016. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di un simile riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.

Abrogazione della precedente disciplina

L’articolo 5 abroga la direttiva 93/17/CEE con effetto dal 1º gennaio 2016.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 indica come destinatari gli Stati membri.

Requisiti sostanziali per la classe S, SE ed E di base

L’allegato I definisce standard progressivamente differenziati per varietà, malattie e tolleranze di lotto. Per tutte le classi di base è richiesto un controllo ufficiale su conformità varietale e lotti; sono fissati limiti numerici per piante non conformi, gamba nera, virosi e sintomi di mosaico o del virus dell’accartocciamento delle foglie di patata, nonché limiti di generazioni (cinque per S, sei per SE, sette per E). Per i lotti sono stabilite soglie su marciumi, croste nere, scabbia comune e pulvurulenta, tuberi raggrinziti, difetti esterni, terra e corpi estranei, oltre a una soglia complessiva massima delle tolleranze di massa.

Requisiti sostanziali per la classe A e B dei certificati

L’allegato II fissa per la classe A dell’Unione e per la classe B dell’Unione limiti meno rigorosi rispetto alle classi di base. Per la classe A sono previsti limiti più contenuti rispetto alla classe B su non conformità varietale, gamba nera, virosi e sintomi virali; per entrambe restano invariati i principali parametri di tolleranza di lotto, con differenze solo per terra e corpi estranei e per il totale delle tolleranze ammesse.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementi e materiali di moltiplicazionecommercializzazione dei prodotti agricolifitosanitario

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