Direttiva 2014/18
Direttiva 2014/18/UE della Commissione, del 29 gennaio 2014 , che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato della direttiva 2009/43/CE sostituendolo con la nuova versione dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE adottata dal Consiglio l’11 marzo 2013. L’intervento ha natura essenzialmente tecnica e di adeguamento, ma incide direttamente sulla classificazione dei prodotti per la difesa soggetti al regime di trasferimento intra-UE. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 12 maggio 2014 e applicarla dal 17 maggio 2014.
Aggiornamento dell’elenco comune dei prodotti per la difesa ai fini della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire l’aggiornamento dell’allegato della direttiva 2009/43/CE relativo all’elenco dei prodotti per la difesa. L’ambito materiale riguarda i prodotti per la difesa inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, con effetti sul regime dei trasferimenti all’interno della Comunità; sono disciplinati in particolare i beni e le tecnologie elencati nelle categorie ML1-ML22. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2014/18/UE della Commissione – aggiornamento dell’elenco di prodotti per la difesa
La direttiva interviene sulla direttiva 2009/43/CE, che disciplina la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, aggiornandone l’allegato con la nuova versione dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottata dal Consiglio l’11 marzo 2013. Si tratta di un atto di adeguamento tecnico che ha rilievo pratico per la classificazione dei beni soggetti a controllo nei trasferimenti all’interno dell’Unione.
Finalità e contesto normativo
La Commissione rileva che la direttiva 2009/43/CE si applica ai prodotti per la difesa inseriti nell’elenco comune adottato nel 2007 e che, a seguito dell’aggiornamento del 2013, occorre modificare coerentemente la disciplina vigente. La direttiva è adottata sulla base dell’articolo 13 della direttiva 2009/43/CE e mira a mantenere allineato il regime europeo di trasferimento dei prodotti per la difesa rispetto all’elenco comune aggiornato.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire e applicare la modifica dell’allegato della direttiva 2009/43/CE. Sul piano materiale, incide sui prodotti per la difesa compresi nelle categorie ML1-ML22 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE, cioè su armi, munizioni, sistemi d’arma, navi, aeromobili, componenti, software e tecnologia, oltre a materiali energetici e agenti chimici e biologici. L’allegato contiene anche numerose esclusioni e note tecniche che limitano o precisano l’applicazione di specifiche voci.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 12 maggio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 17 maggio 2014;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità prescelte dal singolo Stato;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva, in quanto tale, lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, vincolandoli al risultato di aggiornare il quadro nazionale in coerenza con il nuovo elenco comune.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri.
Contenuto dell’allegato: struttura dell’elenco comune
L’allegato sostituito comprende l’elenco comune dei prodotti per la difesa articolato nelle categorie ML1-ML22. In sintesi, esso copre:
- armi leggere, armi ad anima liscia e accessori (ML1);
- armi di calibro maggiore, lanciatori e componenti (ML2);
- munizioni e spolette (ML3);
- bombe, razzi, missili, cariche ed equipaggiamenti correlati, inclusi sistemi di protezione aeromobili contro missili (ML4);
- sistemi di direzione del tiro e contromisure (ML5);
- veicoli terrestri militari e veicoli blindati o fuoristrada protetti (ML6);
- agenti chimici e biologici, materiali radioattivi, equipaggiamenti CBRN e sistemi di disseminazione/detenzione/decontaminazione (ML7);
- materiali energetici, esplosivi, propellenti, ossidanti, leganti, additivi e precursori (ML8);
- navi da guerra e attrezzature navali speciali, inclusi sistemi di propulsione e contromisure (ML9);
- aeromobili militari, UAV, motori aeronautici, attrezzature di supporto e paracadute (ML10);
- apparecchiature elettroniche militari, sistemi GNSS-jamming e veicoli spaziali militari (ML11);
- sistemi d’arma ad energia cinetica ad alta velocità (ML12);
- corazzature, elmetti, giubbetti e protezioni balistiche (ML13);
- apparecchiature specializzate per addestramento e simulazione militare (ML14);
- apparecchiature di visione, imaging e contromisura (ML15);
- forgiati, fusioni e semilavorati per i materiali delle categorie principali (ML16);
- attrezzature varie, robot, librerie tecniche, reattori e generatori militari, container, ponti, celle a combustibile e altri articoli specializzati (ML17);
- apparecchiature di produzione e prova per la fabbricazione di prodotti militari (ML18);
- sistemi d’arma ad energia diretta, laser, fasci di particelle e radiofrequenza, e relative apparecchiature di supporto e contromisura (ML19);
- apparecchiature criogeniche e superconduttrici per impiego militare (ML20);
- software militare e software specifico per sviluppo, produzione, uso, simulazione e comando/controllo (ML21);
- tecnologia necessaria per sviluppo, produzione e utilizzazione dei prodotti elencati, con alcune esclusioni per tecnologia di pubblico dominio, ricerca di base e minima tecnologia di installazione/manutenzione (ML22).
Definizioni e precisazioni tecniche
L’allegato contiene un’ampia sezione di definizioni, che serve a delimitare il significato di termini come "aeromobile", "aeromobile civile", "agenti antisommossa", "biocatalizzatori", "biopolimeri", "cella a combustibile", "esplosivi", "materiali energetici", "propellenti", "robot", "software", "tecnologia", "utilizzazione", oltre a nozioni come "sviluppo", "produzione", "di pubblico dominio" e "qualificato per impiego spaziale". Tali definizioni hanno portata generale nell’intero elenco e sono essenziali per l’esatta qualificazione doganale e autorizzativa dei beni e delle tecnologie interessate.
Esclusioni, note e margini di delimitazione
L’elenco prevede numerose esclusioni puntuali, ad esempio per:
- armi fabbricate prima di determinate date o loro riproduzioni storiche;
- armi o equipaggiamenti civili per caccia, sport, segnalazione o usi industriali specifici;
- alcuni componenti o dispositivi civili che non presentano caratteristiche militari appositamente progettate;
- sostanze chimiche o dispositivi già ricondotti al regime dei beni a duplice uso in specifiche voci richiamate dalle note.
Queste esclusioni sono rilevanti perché delimitano in modo preciso il perimetro del regime di controllo e richiedono, in sede applicativa nazionale, una valutazione tecnica della destinazione, delle caratteristiche costruttive, dell’uso previsto e dell’eventuale qualificazione militare del bene.
Rilevanza pratica per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva è significativa soprattutto perché aggiorna il riferimento classificatorio su cui poggia il regime dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa. L’aggiornamento dell’elenco incide su verifiche di compliance, classificazione dei beni, predisposizione di autorizzazioni e controlli interni, nonché sulla corretta individuazione delle merci e tecnologie soggette a disciplina speciale nei flussi intracomunitari.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato sull’elenco dei prodotti per la difesa
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato della direttiva 2009/43/CE con l’allegato della presente direttiva, recependo l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’UE. L’effetto sostanziale è l’allineamento della disciplina dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa alla nuova lista comune adottata dal Consiglio l’11 marzo 2013.
Termine di recepimento e applicazione nazionale
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 12 maggio 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 17 maggio 2014. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e includere un riferimento alla direttiva nell’atto di recepimento o in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte a livello nazionale.
Obbligo di trasmissione delle norme interne
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 indica che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Contenuto dell’allegato: elenco comune dei prodotti per la difesa
L’allegato sostituisce il precedente elenco e dettaglia le categorie ML1-ML22 dei prodotti per la difesa, includendo armi, munizioni, bombe e missili, veicoli terrestri, agenti chimici e biologici, materiali energetici, navi da guerra, aeromobili e UAV, apparecchiature elettroniche e spaziali, sistemi d’arma ad energia cinetica e ad energia diretta, corazzature, simulatori, apparecchiature di visione e contromisura, prodotti semilavorati, attrezzature varie, mezzi di produzione, software e tecnologia. L’allegato contiene inoltre definizioni operative dei termini impiegati nell’elenco e varie esclusioni e note tecniche che delimitano il perimetro di applicazione di molte voci.
Come è indicizzato
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