Direttiva 2014/21
Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014 , che stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2014/21/UE introduce, per i tuberi-seme di patate pre-base, requisiti minimi armonizzati nell’Unione, al fine di superare le divergenze tra normative nazionali e favorire il mercato interno. La disciplina riguarda sia le condizioni fitosanitarie e varietali del materiale di propagazione sia i requisiti dei lotti, prevedendo inoltre due classi dell’Unione: PBTC e PB. Sono previsti controlli ufficiali sul campo e prove ufficiali o sotto sorveglianza ufficiale per verificare la conformità ai requisiti sanitari. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 dicembre 2015 e applicare le misure dal 1º gennaio 2016.
Stabilisce requisiti minimi e classi dell’Unione per la commercializzazione dei tuberi-seme di patate pre-base.
Ambito di applicazione
Si applica ai tuberi-seme di patate pre-base commercializzati nell’Unione europea, con riferimento sia ai tuberi-seme in quanto tali sia ai lotti di tuberi-seme. Coinvolge gli Stati membri, tenuti a garantire il rispetto dei requisiti minimi e delle modalità di controllo ufficiale; prevede esclusioni solo implicite rispetto a materiali che non rientrano nella categoria dei tuberi-seme di patate pre-base disciplinata dalla direttiva 2002/56/CE.
Requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base
La direttiva di esecuzione 2014/21/UE, adottata in base alla direttiva 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, mira a superare le divergenze tra discipline nazionali e a consentire la libera commercializzazione nell’Unione di tuberi-seme di patate pre-base conformi a requisiti armonizzati. Il considerando mette in evidenza l’esigenza di materiale di partenza sano, la progressiva degenerazione fitosanitaria ad ogni ciclo di moltiplicazione e il richiamo a standard internazionali e regionali (UNECE, IPPC, EPPO).
Finalità e logica della disciplina
La direttiva persegue un obiettivo di armonizzazione minima: non sostituisce integralmente le regole nazionali di produzione, ma impone agli Stati membri di garantire un livello comune di qualità e sanità per i tuberi-seme di patate pre-base commercializzati nel mercato interno. La disciplina è costruita intorno a tre elementi: requisiti fitosanitari sui tuberi-seme, requisiti sui lotti e possibilità di commercializzazione in due classi dell’Unione, PBTC e PB.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 introduce due definizioni essenziali per l’applicazione tecnica della direttiva:
- "pianta madre": la pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione;
- "micropropagazione": la moltiplicazione rapida del materiale vegetale mediante colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta.
Requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base
L’articolo 2 stabilisce gli obblighi di risultato per gli Stati membri, che devono garantire il rispetto dei requisiti minimi da parte dei tuberi-seme di patate pre-base. In particolare, il materiale deve provenire da piante madri indenni da Pectobacterium spp., Dickeya spp., virus dell’accartocciamento delle foglie di patata, virus A, M, S, X e Y della patata.
Ulteriori requisiti riguardano:
- assenza di sintomi di gamba nera;
- limite complessivo dello 0,01 % per piante non conformi alla varietà e piante di varietà diversa;
- limite dello 0,5 % per piante della discendenza diretta con sintomi di virosi;
- limite dello 0,1 % per piante in crescita con sintomi di mosaico o causati dal virus dell’accartocciamento;
- massimo di quattro generazioni sul campo.
La conformità alle lettere b), c) ed e) è verificata mediante ispezioni ufficiali sul campo; se sorgono dubbi, le ispezioni sono integrate da prove ufficiali sulle foglie. Per i materiali ottenuti con micropropagazione, la verifica dell’assenza degli organismi nocivi di cui alla lettera a) avviene tramite prova ufficiale della pianta madre o prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale. In caso di selezione clonale, la verifica riguarda il ceppo clonale, con identiche modalità.
Classi dell’Unione: PBTC e PB
La direttiva consente la commercializzazione dei tuberi-seme di patate pre-base secondo due classi dell’Unione, definite nell’allegato:
- classe PBTC dell’Unione;
- classe PB dell’Unione.
Si tratta di un elemento importante per gli operatori, poiché la collocazione del prodotto in una classe determina i requisiti applicabili e quindi il livello di selezione, controllo e tolleranza ammesso.
Requisiti per la classe PBTC dell’Unione
Per la classe PBTC, l’allegato prevede requisiti più stringenti. Le colture non devono presentare piante non conformi alla varietà o di varietà diversa, piante colpite da gamba nera, virosi nella discendenza diretta, né piante con sintomi di mosaico o da virus dell’accartocciamento delle foglie di patata.
Inoltre:
- le piante, compresi i tuberi, devono essere prodotte mediante micropropagazione;
- la produzione deve avvenire in una struttura protetta e in un mezzo di coltura indenne da organismi nocivi;
- i tuberi non devono essere moltiplicati oltre la prima generazione.
Quanto ai lotti, essi devono essere privi di tuberi-seme di patate colpiti da:
- marciume;
- croste nere;
- scabbia comune;
- scabbia pulvurulenta;
- raggrinzimento per eccessiva disidratazione;
- difetti esterni, compresi tuberi difformi o con ammaccature o spaccature.
Requisiti per la classe PB dell’Unione
Per la classe PB, l’allegato riproduce un sistema di requisiti fitosanitari e tolleranze quantitative. Tra i requisiti per i tuberi-seme figurano:
- limite complessivo dello 0,01 % per piante non conformi alla varietà e di varietà diversa;
- assenza di sintomi di gamba nera;
- limite dello 0,1 % per piante in crescita con sintomi di mosaico o da virus dell’accartocciamento;
- limite dello 0,5 % nella discendenza diretta per piante con sintomi causati da virus.
Per i lotti, sono previste tolleranze precise:
- patate colpite da marciume diverso dal marciume anulare o dal marciume bruno: massimo 0,2 % in massa;
- croste nere dei tuberi oltre il 10 % della superficie: massimo 1,0 % in massa;
- scabbia comune oltre un terzo della superficie: massimo 5,0 % in massa;
- scabbia pulvurulenta oltre il 10 % della superficie: massimo 1,0 % in massa;
- tuberi raggrinziti per eccessiva disidratazione o scabbia argentea: massimo 0,5 % in massa;
- difetti esterni, compresi tuberi difformi o con ammaccature o spaccature: massimo 3 % in massa;
- presenza di terra e corpi estranei: massimo 1,0 % in massa.
Il totale dei tuberi interessati dalle tolleranze di cui ai punti precedenti non può superare il 6,0 % in massa.
Controlli ufficiali e verifica della conformità
La struttura della direttiva attribuisce un ruolo centrale ai controlli ufficiali. La conformità ai requisiti sui tuberi-seme non è affidata solo all’autocertificazione dell’operatore, ma richiede ispezioni ufficiali sul campo e, in determinate ipotesi, prove ufficiali sulle foglie o prove ufficiali/sotto sorveglianza ufficiale sui materiali di partenza (pianta madre o ceppo clonale). Per gli avvocati e i consulenti d’impresa, ciò implica che la conformità documentale e la tracciabilità della filiera produttiva sono elementi essenziali in caso di commercializzazione transfrontaliera.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
L’articolo 4 fissa il termine di recepimento al 31 dicembre 2015. Gli Stati membri devono applicare le disposizioni di recepimento dal 1º gennaio 2016. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dallo Stato membro.
L’articolo 5 dispone l’entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 individua gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori del settore sementiero e per i consulenti fiscali e legali, la direttiva rileva soprattutto per:
- la classificazione corretta del materiale nelle classi PBTC e PB;
- la verifica delle soglie quantitative sui difetti e sulle malattie;
- l’organizzazione di controlli e registrazioni idonei a dimostrare la conformità;
- la gestione dei rapporti con le autorità nazionali di controllo nel rispetto delle regole di recepimento attuate dagli Stati membri.
La direttiva fissa dunque un quadro armonizzato di qualità minima, lasciando agli ordinamenti nazionali la scelta delle forme di trasposizione e, nei limiti del testo, delle modalità concrete di controllo e applicazione.
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 definisce due nozioni chiave: "pianta madre", ossia la pianta identificata da cui si ottiene il materiale di propagazione, e "micropropagazione", intesa come moltiplicazione rapida del materiale vegetale mediante colture in vitro provenienti da boccioli o meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta.
Requisiti minimi per i tuberi-seme di patate pre-base
L’articolo 2 impone agli Stati membri di garantire che i tuberi-seme di patate pre-base provengano da piante madri indenni da specifici organismi nocivi (tra cui Pectobacterium spp., Dickeya spp. e vari virus della patata), siano privi di sintomi di gamba nera e rispettino soglie massime per piante non conformi alla varietà, piante di varietà diversa, sintomi di virosi e sintomi di mosaico o da virus dell’accartocciamento. Il numero massimo di generazioni sul campo è limitato a quattro. I tuberi-seme possono essere commercializzati come appartenenti alla classe PBTC dell’Unione o alla classe PB dell’Unione secondo l’allegato. La verifica avviene tramite ispezioni ufficiali sul campo, integrate da prove ufficiali sulle foglie in caso di dubbi; per micropropagazione e selezione clonale sono previste specifiche prove ufficiali o sotto sorveglianza ufficiale.
Requisiti minimi per i lotti
L’articolo 3 stabilisce standard quantitativi per i lotti di tuberi-seme di patate pre-base: presenza di terra e corpi estranei non superiore all’1,0 % in massa; patate colpite da alcuni marciumi non oltre lo 0,2 %; difetti esterni non oltre il 3,0 %; scabbia comune oltre un terzo della superficie non oltre il 5,0 %; croste nere dei tuberi oltre il 10 % della superficie non oltre l’1,0 %; scabbia pulvurulenta oltre il 10 % della superficie non oltre l’1,0 %; tuberi raggrinziti per disidratazione o scabbia argentea non oltre lo 0,5 %. Il totale delle patate rientranti nelle categorie da b) a g) non può superare il 6,0 % in massa.
Recepimento e applicazione
L’articolo 4 prevede che gli Stati membri adottino e pubblichino le disposizioni di recepimento entro il 31 dicembre 2015 e le applichino dal 1º gennaio 2016. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, incluse quelle essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.
Entrata in vigore
L’articolo 5 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 6 indica come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Classi dell’Unione PBTC e PB
L’allegato dettaglia i requisiti per l’immissione sul mercato dei tuberi-seme di patate pre-base delle classi PBTC e PB. Per la classe PBTC sono richiesti, tra l’altro, assenza di piante non conformi o di varietà diversa, assenza di gamba nera, assenza di virosi nella discendenza diretta, assenza di sintomi di mosaico o da virus dell’accartocciamento, produzione tramite micropropagazione in struttura protetta e in mezzo di coltura indenne, e divieto di moltiplicazione oltre la prima generazione; i lotti devono essere privi di tuberi colpiti da marciume, croste nere, scabbia comune, scabbia pulvurulenta, raggrinzimento e difetti esterni. Per la classe PB sono fissati soglie varietali e fitosanitarie analoghe agli articoli 2 e 3, con tolleranze precise per impurità, difetti e malattie nei lotti.
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