Cassazione Penale, Sentenza n. 5586/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione basata su tre censure principali: 1) errata qualificazione della condotta indicata al capo D come tentato omicidio, poiché la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente solo il dolo eventuale dell'imputato mentre la giurisprudenza stabilisce che il tentativo richiede dolo diretto; 2) mancata valutazione e motivazione sul riconoscimento dell'attenuante dell'esiguita del danno patrimoniale (art. 62, co. 1, n. 4 c.p.) con riferimento allo scippo contestato in capo A, dato che la vittima aveva dichiarato un danno molto esiguo; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della rinnovazione dell'istruttoria nella forma della perizia balistica richiesta per accertare le traiettorie dei colpi sparati dall'assistente Flagiello e verificare la sua posizione al momento degli spari, deducendo che la perizia fosse necessaria a chiarire incongruenze testimonali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio limitatamente al delitto di cui al capo D (tentato omicidio) e alla mancata valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p. La Suprema Corte ha inoltre censurato la disapplicazione del principio secondo cui il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo, e ha inviato gli atti per un nuovo giudizio sui punti annullati. Gli altri profili della sentenza di merito non oggetto di annullamento restano efficaci.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Richiama il principio che il tentativo richiede il compimento di atti diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato; la Corte ha ricordato che il dolo eventuale non è compatibile con il tentativo, che presuppone dolo diretto
art. 575 cod. pen.
Norma sostanziale sul delitto di omicidio e, per relazione, sul tentativo di omicidio; la valutazione della sussistenza del tentativo richiede l'accertamento sia dell'idoneità degli atti che dell'elemento soggettivo adeguato
art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.
Prevede l'attenuante per il danno patrimoniale di particolare tenuità; la Corte ha rilevato che la mancata considerazione in motivazione di tale attenuante impone il riesame del profilo nella nuova fase di merito
Massime di principio
- Nel reato di tentato omicidio il dolo eventuale non è compatibile: se il giudice ritiene provato solo il dolo eventuale la fattispecie deve essere riqualificata in reato diverso, tipicamente lesioni, e non sussiste il tentativo
- La valutazione dell'attenuante per particolare tenuità del danno richiede espressa e motivata considerazione in sentenza; la sua omissione è motivo di cassazione quando rilevante ai fini della determinazione della pena
- La richiesta di rinnovazione istruttoria con perizia deve essere valutata concretamente: se la perizia è diretta a rilevanze determinanti per la ricostruzione dei fatti e non è meramente generica, il diniego deve essere adeguatamente motivato; altrimenti può costituire vizio di motivazione
- In sede di controllo di legittimità la Suprema Corte verifica sia l'idoneità oggettiva degli atti a produrre l'evento sia la corrispondenza dell'elemento soggettivo con i requisiti del reato contestato; incoerenze o disapplicazioni di principi consolidati determinano annullamento con rinvio
- Quando la motivazione di merito si fonda su valutazioni probatorie specifiche (es. referti medici, accertamenti tecnici), la Corte deve chiarire come tali elementi incidano sulla sussistenza del dolo e dell'idoneità materiale della condotta; mancata esplicitazione può comportare la rinnovazione del giudizio
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