Regolamento (UE) 2022/1960
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1960 della Commissione del 17 ottobre 2022 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per il 2023 e il 2024, i volumi limite oltre i quali può essere applicato un dazio addizionale all’importazione su specifici prodotti ortofrutticoli. La misura attua il meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sulla base della media delle importazioni dei tre anni precedenti. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri fino al 30 giugno 2024.
Stabilisce per gli anni 2023 e 2024 i volumi limite di importazione di taluni ortofrutticoli ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e identificati mediante i relativi codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento. Riguarda i quantitativi immessi in libera pratica nei periodi di applicazione indicati per ciascun prodotto; se il quantitativo supera il volume limite annuale, può trovare applicazione un dazio addizionale all’importazione ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Non disciplina l’intero regime dei dazi, ma solo la fissazione dei volumi soglia per gli anni 2023 e 2024.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1960: volumi limite per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento fissa i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 relativi a taluni prodotti ortofrutticoli importati nell’Unione, al fine di determinare se possa essere applicato un dazio addizionale all’importazione. La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e nelle modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento richiama l’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente l’applicazione di dazi addizionali all’importazione per taluni ortofrutticoli quando le importazioni superano determinati volumi limite. I considerando chiariscono che tali volumi corrispondono al 125% della media delle importazioni del prodotto interessato nei tre anni precedenti, calcolata senza tener conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per il 2019, 2020 e 2021, la Commissione stabilisce dunque i limiti per il 2023 e il 2024.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e identificati dai relativi codici NC. L’applicazione è collegata ai periodi stagionali di importazione indicati per ciascun prodotto: il superamento del volume limite in uno di tali periodi può attivare l’eventuale dazio addizionale all’importazione. Il testo non disciplina il dazio in sé, ma la soglia quantitativa rilevante per la sua possibile applicazione.
Prodotti interessati e allegato tecnico
L’allegato contiene i volumi limite, espressi in tonnellate, per i principali prodotti ortofrutticoli soggetti al meccanismo, tra cui pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne. Per alcuni prodotti sono previsti più periodi di applicazione nell’arco dell’anno, con limiti distinti a seconda della stagione.
Regole applicative del dazio addizionale
Nei considerando è precisato che il dazio addizionale si applica solo se il quantitativo immesso in libera pratica supera il volume limite annuale durante il periodo di applicazione pertinente. È inoltre affermato che il dazio non deve essere applicato quando le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione oppure quando i suoi effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
Entrata in vigore, decorrenza e cessazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente o comunque a decorrere dal 1º gennaio 2023. La sua efficacia termina il 30 giugno 2024. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà integrale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Fissazione dei volumi limite per il 2023 e il 2024
L’articolo 1 dispone che, per gli anni 2023 e 2024, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi ai prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Meccanismo del dazio addizionale all’importazione
Nei considerando si precisa che il dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Il dazio si applica quando il quantitativo immesso in libera pratica in uno dei periodi di applicazione supera il volume limite annuale; non si applica se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
Criterio di determinazione dei volumi limite
I volumi limite sono determinati in base all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che li fissa al 125% della media delle importazioni del prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti. Il regolamento indica che i dati utilizzati sono quelli comunicati dagli Stati membri per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Data di applicazione e durata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applichi dal 1º gennaio 2023 e non sia più in vigore dal 30 giugno 2024.
Natura obbligatoria e applicabilità diretta
L’articolo 2 precisa che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato: prodotti, codici NC e periodi di applicazione
L’allegato elenca i prodotti soggetti ai volumi limite, con i relativi codici NC, periodi di applicazione e volumi in tonnellate. Tra i prodotti figurano pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, con distinzioni per alcuni prodotti in più periodi stagionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1955
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1961
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2527
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2528
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2529
- Regolamento · 18 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2310
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →