Regolamento (UE) 2022/2310
Regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione del 18 ottobre 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna al rialzo la soglia di compensazione per i derivati OTC su materie prime, portandola da 3 a 4 miliardi di EUR di valore nozionale lordo. La modifica riguarda anche gli altri contratti derivati OTC non contemplati dalle altre lettere dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013. La ratio è collegata all’aumento dei prezzi delle materie prime e all’esigenza di un adeguamento rapido, con entrata in vigore urgente.
Adeguamento della soglia di compensazione per le posizioni in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC, modificando il regolamento delegato (UE) n. 149/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle controparti che detengono posizioni in contratti derivati OTC su materie prime e, più in generale, in altri contratti derivati OTC non ricompresi nelle altre categorie previste dall’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013. Incide sul calcolo delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), con effetto diretto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Adeguamento della soglia di compensazione per i derivati OTC su materie prime
Il regolamento delegato (UE) 2022/2310 modifica il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 nell’ambito della disciplina EMIR sui derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L’intervento riguarda la revisione della soglia di compensazione applicabile ad alcune posizioni in contratti derivati OTC, con particolare attenzione ai derivati su materie prime, in un contesto di forte volatilità dei prezzi energetici e delle materie prime.
Contesto normativo e finalità
L’atto si fonda sull’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dà attuazione all’esito del riesame effettuato dall’ESMA sulle soglie di compensazione. Nei considerando si evidenzia che la revisione tiene conto del fatto che, per alcune giurisdizioni di paesi terzi, non è stata ancora adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012; di conseguenza, i contratti eseguiti sui mercati di tali giurisdizioni sono considerati OTC e rilevano ai fini del calcolo delle soglie. Il regolamento richiama inoltre il contesto dell’aggressione militare della Russia contro l’Ucraina, quale fattore che ha inciso sull’aumento dei prezzi delle materie prime.
Modifica della soglia di compensazione
La modifica sostanziale è concentrata nell’articolo 1, che sostituisce la lettera e) dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013. La nuova soglia è fissata in:
- 4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime;
- 4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo anche per gli altri contratti derivati OTC non contemplati dalle lettere da a) a d).
Rispetto al regime precedente, la soglia per i derivati OTC su materie prime viene quindi innalzata da 3 miliardi di EUR a 4 miliardi di EUR.
Razionale dell’intervento e iter tecnico
La Commissione richiama la relazione e i progetti di norme tecniche di regolamentazione trasmessi dall’ESMA. L’Autorità ha effettuato una consultazione pubblica sulle soglie di compensazione per diverse classi di attività e ha consultato il CERS, nonché il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dal regolamento (UE) n. 1095/2010. La Commissione ritiene che, vista la portata limitata della modifica e la necessità di un intervento rapido, una nuova consultazione pubblica sarebbe sproporzionata.
Effetti pratici per gli operatori
L’innalzamento della soglia ha rilievo per le controparti che detengono posizioni in derivati OTC su materie prime, in particolare per le controparti non finanziarie richiamate nei considerando. Per tali soggetti, la revisione della soglia può incidere sulla verifica del superamento delle soglie di compensazione e, quindi, sull’eventuale insorgenza dell’obbligo di compensazione previsto dalla disciplina EMIR.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della soglia di compensazione
All’articolo 11, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, la soglia è sostituita con 4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per gli altri contratti derivati OTC non contemplati dalle lettere da a) a d).
Base normativa e finalità
L’atto è adottato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, che disciplina le norme tecniche di regolamentazione relative alle soglie di compensazione. Il considerando richiama il riesame periodico dell’ESMA, la consultazione del CERS e delle autorità interessate, nonché l’esigenza di tener conto dell’interconnessione delle controparti finanziarie.
Motivazione dell’adeguamento
La modifica è giustificata dall’aumento dei prezzi delle materie prime, aggravato dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, e dall’impatto sulle controparti non finanziarie che assumono posizioni in derivati OTC su materie prime. Il regolamento sottolinea anche che, per alcune giurisdizioni di paesi terzi prive di decisione di equivalenza ex articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, i contratti eseguiti sui relativi mercati sono considerati OTC e rilevano ai fini delle soglie.
Consultazioni e urgenza
L’ESMA ha presentato alla Commissione una relazione e progetti di norme tecniche di regolamentazione, dopo aver svolto una consultazione pubblica sulle soglie di compensazione e aver consultato il CERS e il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati. La Commissione segnala che un’ulteriore consultazione pubblica sarebbe sproporzionata, data la limitata portata della modifica e l’urgenza dovuta al rapido aumento dei prezzi delle materie prime.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2000
- Regolamento · 18 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2044
- Regolamento · 18 ott 2022Regolamento (UE) 2022/2045
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1955
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1960
- Regolamento · 17 ott 2022Regolamento (UE) 2022/1961
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →