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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1961

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1961 della Commissione del 17 ottobre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna le liste UE dei paesi terzi e delle zone da cui è consentito importare determinate partite avicole e carni fresche, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti. In parallelo, rettifica alcuni errori presenti in precedenti regolamenti di esecuzione relativi agli Stati Uniti. Le modifiche operano sugli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404 e producono effetti immediati, con alcune applicazioni retroattive a date già trascorse.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiornando le zone autorizzate per l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, con rettifiche di errori preesistenti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna originarie di Canada, Regno Unito e Stati Uniti, limitatamente alle zone/compartimenti elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare le zone soggette a restrizioni per focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e introducono sia nuove esclusioni dall’autorizzazione all’ingresso sia rettifiche di zone già elencate. L’applicazione è immediata dal giorno successivo alla pubblicazione, con talune disposizioni retroattive a date specifiche (12 aprile 2022, 14 giugno 2022 e 21 settembre 2022).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1961 della Commissione

Il regolamento interviene sul sistema UE di elenchi delle zone autorizzate all’importazione di prodotti avicoli, aggiornando gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La ratio è di tutela sanitaria: i considerando richiamano i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti e le conseguenti zone di restrizione di 10 km istituite dalle autorità competenti.

Contesto normativo

L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale al rispetto di requisiti sanitari e alla provenienza da paesi terzi, territori o zone inclusi negli elenchi UE. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene tali elenchi; il presente regolamento ne aggiorna due allegati specifici per il settore avicolo.

Ambito materiale delle modifiche

Le modifiche riguardano, nell’allegato V, le partite di pollame, materiale germinale di pollame e relativi sottotipi (pollame riproduttore, da reddito, da macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi, uova da cova), e, nell’allegato XIV, le carni fresche di pollame, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna. Le zone interessate appartengono al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti e sono identificate con codici analitici (ad esempio CA-2.85, GB-2.150, US-2.278).\n

Canada

Per il Canada, il regolamento aggiorna diverse zone già elencate e aggiunge un ampio gruppo di nuove zone dalla CA-2.85 alla CA-2.101. I considerando spiegano che numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità sono stati notificati in Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan e Quebec; successivamente, la Commissione ha valutato le informazioni canadesi e ha ritenuto estinti alcuni focolai del periodo marzo-aprile 2022, con conseguente venir meno del rischio per le aree precedentemente sospese.

Nell’allegato V, parte 1, per il Canada vengono sostituite le righe relative alle zone CA-2.4, CA-2.7, CA-2.11, CA-2.19, CA-2.21 e CA-2.33, con relative date di riferimento e categorie di animali/materiale germinale interessati. Vengono inoltre aggiunte le zone CA-2.85 fino a CA-2.101, ciascuna riferita a una specifica area provinciale con indicazione della zona di protezione (3 km) e della zona di sorveglianza (10 km), e con limitazioni temporali per l’autorizzazione all’ingresso.

Nell’allegato XIV, parte 1, la medesima struttura viene applicata alle carni fresche: le zone CA-2.4, CA-2.7, CA-2.11, CA-2.19, CA-2.21 e CA-2.33 sono sostituite e le zone CA-2.85-CA-2.101 sono aggiunte per le carni fresche di pollame diverso dai ratiti, di ratiti e di selvaggina da penna.

Regno Unito

Per il Regno Unito, i considerando descrivono una serie di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame localizzati in Inghilterra, in aree del Suffolk, Norfolk, Lancashire, Staffordshire e Oxfordshire, con conferme RT-PCR tra il 22 settembre e il 4 ottobre 2022. L’atto aggiunge negli allegati V e XIV le zone GB-2.150 fino a GB-2.164, tutte definite come aree circolari di 10 km di raggio centrate su coordinate specifiche.

Le nuove zone comportano la non autorizzazione all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale, nonché di carni fresche, provenienti dalle aree colpite o soggette a restrizioni. Le descrizioni geografiche delle zone sono riportate con precisione, includendo località come Honington, Easingwold, Northwold, Hadleigh, Poulton-le-Fylde, Attleborough, Lowestoft, Bury St Edmunds, Kidsgrove e Faringdon.

Stati Uniti

Per gli Stati Uniti, il regolamento riflette numerosi focolai in diversi Stati federati, tra cui New Hampshire, South Dakota, North Dakota, Utah, Wisconsin, Pennsylvania, California, Michigan, Nebraska, Alaska e Arkansas, con conferme tra il 23 settembre e il 7 ottobre 2022. Gli allegati V e XIV vengono integrati con le zone US-2.278 fino a US-2.295, ciascuna definita come zona circolare di 10 km di raggio, centrata su coordinate GPS specifiche.

Inoltre, l’articolo 2 rettifica tre zone già modificate da atti precedenti: US-2.51, US-2.210 e US-2.19. Tali rettifiche hanno efficacia retroattiva alle date di applicazione dei regolamenti che avevano introdotto le relative modifiche, rispettivamente 12 aprile 2022, 14 giugno 2022 e 21 settembre 2022.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori italiani ed europei del settore avicolo e carni, il regolamento comporta un aggiornamento immediato dei paesi/zones eligibili all’importazione. In pratica, le partite provenienti dalle zone newly restricted non possono essere introdotte nell’Unione se non rispettano gli elenchi aggiornati; ciò incide su importatori, spedizionieri, controlli veterinari e compliance documentale. Le date di applicazione differenziata richiedono inoltre attenzione ai casi transitori e alle rettifiche retroattive.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua struttura è tipica degli atti di esecuzione in materia di sanità animale, fondati su aggiornamenti rapidi degli elenchi in funzione dell’evoluzione epidemiologica.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di zone autorizzate

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all’allegato del regolamento. L’aggiornamento riflette la situazione epidemiologica di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e comporta la soppressione o l’inserimento di numerose zone/aree ai fini dell’autorizzazione all’ingresso nell’Unione.

Rettifiche per gli Stati Uniti

L’articolo 2 rettifica errori in precedenti modifiche degli allegati V e XIV riguardanti specifiche zone degli Stati Uniti. In particolare: la zona US-2.51 è sostituita con una zona nel South Dakota (contea di Clark, raggio di 10 km con coordinate 97.5989286°W 44.9530109°N) con applicazione dal 12 aprile 2022; la zona US-2.210 è sostituita con una zona nell’Idaho (Ada County, raggio di 10 km con coordinate 116.3356545°W 43.7697285°N) con applicazione dal 14 giugno 2022; le righe della zona US-2.19 sono sostituite nell’allegato V, parte 1, e nell’allegato XIV, parte 1, con applicazione dal 21 settembre 2022.

Nuove zone canadesi, britanniche e statunitensi negli allegati

L’allegato inserisce numerose nuove zone per Canada, Regno Unito e Stati Uniti negli allegati V e XIV del regolamento 2021/404. Per ciascuna zona vengono indicate le specie/categorie interessate (pollame riproduttore, pollame da reddito, pollame da macellazione, pulcini di un giorno, meno di 20 capi, uova da cova, carni fresche di pollame, ratiti e selvaggina da penna) e la data di riferimento. Le nuove zone corrispondono ai focolai notificati e alle zone di controllo di 10 km istituite dalle autorità veterinarie nazionali.

Effetti sull’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli

Le zone soggette a restrizioni istituite dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti a causa dei focolai recenti non sono più autorizzate per l’ingresso nell’Unione delle partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Per il Canada, la Commissione riconosce inoltre l’estinzione di alcuni focolai del 2022 e il venir meno del rischio per le zone precedentemente sospese.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 1, si applica dal 12 aprile 2022, il paragrafo 2 dal 14 giugno 2022 e i paragrafi 3 e 4 dal 21 settembre 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di prodotti di origine animalecontrolli veterinari alle importazioniinfluenza aviariasicurezza alimentare

Testo integrale

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