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Ordinanza

Ordinanza n. 686/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 5/2026, assunto in data 25 marzo 2026, con cui la Provincia di Pavia ha disposto l’archiviazione dell’istanza volta al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 5/2010, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico avanzato da realizzarsi nei comuni di San Giorgio di Lomellina e Ottobiano (PV), trasmesso con nota prot. n. 19050 del 26 marzo 2026; - della nota prot. n. 27703 del 3 maggio 2026, trasmessa in data 4 maggio 2026, con cui la Provincia di Pavia ha respinto l’istanza di autotutela presentata dalla Società avverso il predetto decreto n. 5/2026; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202601984

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto provinciale di archiviazione dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo alla costruzione e all’esercizio di un impianto agrivoltaico, nonché successivo diniego di autotutela

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Provincia di Pavia ha archiviato l’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, presentata ai sensi degli artt. 23 e 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato nei Comuni di San Giorgio di Lomellina e Ottobiano. È stato inoltre impugnato il provvedimento con cui la Provincia ha respinto l’istanza di autotutela proposta dalla società. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le specifiche censure rivolte agli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, nella fase cautelare, non ha esaminato nel merito le censure né ha formulato una valutazione definitiva sulla legittimità dell’archiviazione e del diniego di autotutela. Ha ritenuto che le questioni implicate richiedessero un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi ritenuto adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita definizione del giudizio e, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato la trattazione di merito all’udienza pubblica del 27 ottobre 2026. La liquidazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • artt. 23 e 27-bis d.lgs. 152/2006

    Norme richiamate quali base normativa dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

  • artt. 4 e 5 l.r. n. 5/2010

    Norme regionali richiamate in relazione al procedimento autorizzatorio per l’impianto agrivoltaico.

  • art. 55 c.p.a.

    Il comma 10 è stato applicato per fissare direttamente la trattazione del ricorso nel merito, ritenendo la sollecita definizione idonea a tutelare le esigenze della parte ricorrente.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando la tutela può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita definizione del giudizio, di fissare la discussione del merito.

Massime di principio

  • Quando le questioni dedotte in un ricorso richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice può evitare di anticipare la decisione cautelare e assicurare la tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza delle censure né un accertamento definitivo sulla legittimità dell’atto impugnato.
  • In presenza di una definizione cautelare mediante fissazione ravvicinata dell’udienza di merito, la liquidazione delle spese della fase cautelare può essere rinviata alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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