Sentenza del 25/03/2015 n. 570 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ici - Soggetti passivi - Possessori di immobili a titolo di proprietà - Legittimità dell'applicazione dell'imposta con aliquota maggiorata per le case secondarie - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima l’applicazione dell’aliquota ICI maggiorata, poiché la legge 9 dicembre 1998, n. 431 intendeva favorire la locazione degli immobili e contrastare il fenomeno delle cosiddette case sfitte. Un’abitazione in cui il proprietario non dimora stabilmente, come una seconda casa utilizzata soltanto per le vacanze, può quindi essere assoggettata all’aliquota maggiorata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell’applicazione dell’aliquota ICI maggiorata prevista per gli immobili adibiti a seconda casa o lasciati sfitti. Sosteneva, in sostanza, che l’immobile, pur non essendo la sua abitazione principale, non dovesse essere assoggettato a una maggiore imposizione, trattandosi di una casa utilizzata esclusivamente per le vacanze.
Norme richiamate
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
La normativa è stata interpretata come diretta a incentivare la conclusione di accordi tra proprietari e inquilini e a disincentivare il mantenimento di immobili non locati. Su questa base è ritenuta legittima l’aliquota ICI maggiorata per le abitazioni non costituenti dimora stabile del proprietario, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Massime di principio
- Un immobile che non costituisce abitazione principale e nel quale il proprietario non dimora stabilmente può essere assoggettato a un’aliquota comunale maggiorata, se la disciplina locale lo prevede.
- L’utilizzo dell’immobile come casa per vacanze non esclude, di per sé, la qualificazione come seconda casa né impedisce l’applicazione dell’aliquota maggiorata.
- Le agevolazioni fiscali collegate all’abitazione principale non si estendono automaticamente agli immobili posseduti per uso occasionale o ricreativo.
- Le maggiorazioni possono essere giustificate da finalità di politica abitativa, come incentivare la locazione e contrastare il fenomeno degli immobili sfitti, purché applicate secondo la normativa vigente e gli atti comunali pertinenti.
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