Sentenza n. 265/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del Direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, di diniego dell’istanza di rilascio di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto nell’ambito dell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale delle Cinque Terre per l’anno 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio di unità da diporto nell’Area Marina Protetta per l’anno 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato la comunicazione del Direttore dell’Ente Parco del 27 maggio 2025, con cui era stato comunicato che la domanda di autorizzazione non poteva essere accolta perché erano in corso le procedure per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’anno 2025 sulla base delle manifestazioni di interesse. La ricorrente aveva rappresentato di non aver potuto partecipare alla selezione per l’anno 2024, poiché erano state prorogate le licenze dell’anno precedente senza nuova gara, e che le relative modalità erano state successivamente annullate dal TAR. Aveva quindi presentato domanda di autorizzazione il 4 aprile 2025, rimasta senza riscontro, prima della pubblicazione dell’avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all’Ente Parco di rilasciare, previo accertamento dei requisiti e a condizione della partecipazione alla procedura indetta nel 2025, un’autorizzazione provvisoria fino alla conclusione della procedura di assegnazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more del giudizio, la ricorrente ha comunicato di essersi collocata in posizione utile nella graduatoria finale della selezione per il rilascio delle autorizzazioni 2025 e di avere conseguito l’autorizzazione richiesta. Il giudizio non è stato quindi deciso nel merito dell’illegittimità del diniego. Tuttavia, ai fini delle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto dell’esito della fase cautelare, e ha condannato l’Ente Parco al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento favorevole richiesto dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l’utilità concreta ancora perseguibile mediante la decisione giudiziale.
- Anche in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando l’esito della fase cautelare e il comportamento processuale delle parti.
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