Sentenza n. 1211/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, passata in giudicato e non impugnata. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a usufruire della carta docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero a rilasciare la carta elettronica con accredito complessivo di euro 1.500,00. A seguito di un errore materiale, il nominativo riportato nel dispositivo della sentenza era stato corretto. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 4 giugno 2025 e, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione, chiedendo l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, attestato dalla competente certificazione, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha constatato che il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento del giudicato e ha quindi ordinato di accreditare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, euro 1.500,00 sul portafoglio carta docente della ricorrente, per le finalità dell'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega, da attivarsi su istanza della ricorrente qualora il Ministero non adempia entro il termine assegnato; il commissario dovrà provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi anche alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua le finalità dell'accredito sulla carta docente, destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- L'azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione soltanto dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione dello specifico adempimento entro un termine perentorio e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con attivazione su istanza della parte interessata dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
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