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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19232/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un diniego di rimborso opposto dall'amministrazione finanziaria a una società che aveva chiesto la restituzione dell'imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale versata sull'atto di compravendita di un compendio immobiliare sito in Comune di Molfetta. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittimo il diniego, riconoscendo l'agevolazione invocata ai sensi dell'art. 5 della legge n. 168 del 1982, richiamante gli artt. 27 e seguenti della legge n. 457 del 1978, sul presupposto che l'intervento urbanistico integrasse un piano di recupero. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo l'inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione di maggiore imposta; con il secondo ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 168 del 1982 e dell'art. 27 l. n. 457 del 1978, contestando che le norme tecniche di attuazione del piano regolatore e la convenzione comunale potessero equivalere a un piano di recupero regolarmente approvato. La società resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per asserita inammissibilità dell'appello incidentale, non essendo stato depositato presso la segreteria del giudice di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare e ha dichiarato l'inammissibilità del gravame in appello, rilevando che né l'appello principale né quello incidentale erano stati depositati presso la segreteria della commissione tributaria provinciale come prescritto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione allora vigente. Poiché tale omissione comportava l'inammissibilità sia dell'appello principale sia di quello incidentale, la sentenza della commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio, con conseguente passaggio in giudicato della decisione di primo grado. Le spese del giudizio di appello e di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    è richiamato come parametro della dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione; la Corte però non decide nel merito su questo profilo, perché assorbito dall'inammissibilità dell'appello

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992

    il deposito dell'atto di appello presso la segreteria del primo giudice è adempimento prescritto a pena di inammissibilità; il mancato deposito travolge l'appello principale e, se non autonomamente assolto, anche quello incidentale

  • L. 248/2005, art. 3-bis

    è richiamata quale novella che ha confermato l'onere di deposito anche per l'appellante incidentale, quando l'appellante principale non abbia provveduto

  • art. 5 L. 168/1982

    invocato per l'agevolazione fiscale sulla compravendita di immobili inseriti in piani di recupero; la Corte non ne esamina la portata sostanziale nel merito

  • artt. 27 e seguenti L. 457/1978

    richiamati per definire il piano di recupero; la Corte non si pronuncia sul punto di merito in quanto assorbito

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il deposito dell'atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado è un onere processuale essenziale, la cui omissione determina l'inammissibilità del gravame.
  • L'onere di deposito grava anche sull'appellante incidentale quando l'appellante principale non abbia già provveduto, perché la finalità dell'adempimento è mettere il primo giudice a conoscenza dell'impugnazione ed evitare erronee attestazioni di passaggio in giudicato.
  • Se sia l'appello principale sia quello incidentale risultano non depositati nei modi prescritti, il giudice d'appello deve rilevarne l'inammissibilità e non può decidere il merito della controversia.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata quando il vizio processuale rende definitiva la decisione di primo grado.
  • La questione sostanziale sull'applicabilità di un'agevolazione fiscale resta assorbita se il giudizio viene definito per una preclusione processuale radicale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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