Cassazione Penale, Sentenza n. 22947/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 08/09/2022 con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato il riesame dell'ordinanza del G.I.P. del 24/08/2022 che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. Il ricorrente ha dedotto, con più motivi: 1) vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione dei giudici del riesame e richiesta di considerare un video di sorveglianza che, secondo la difesa, smentirebbe le dichiarazioni della persona offesa e la sussistenza della sottrazione di effetti; 2) nullità per mancata acquisizione del video al procedimento (video trasmesso al P.M. il 6/9/2022); 3) impugnazioni sulla attendibilità della persona offesa e sui motivi di astio a suo carico (con richiamo agli artt. 416-bis e 192 c.p.p.); 4) censura sulla valutazione degli indizi e, infine, contestazione della misura cautelare per pericolo di reiterazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe considerato l'incensuratezza e la giovane età dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati o aspecifici i vari motivi: 1) sul punto dell'autonoma valutazione la Corte ha affermato che la valutazione autonoma non richiede una motivazione differente parola per parola ma che sia evidente la conoscenza degli atti e un vaglio ragionato degli elementi; il Tribunale aveva adeguatamente motivato e condiviso le argomentazioni del P.M. senza adesione acritica; 2) la doglianza relativa al video è stata ritenuta inammissibile perché non era stata dedotta in sede di riesame né verbalmente all'udienza, quindi censura nuova non consentita in sede di legittimità; 3) le censure sull'attendibilità della persona offesa e sulla completezza della valutazione indiziaria sono state giudicate reiterative, aspecifiche e non idonee a travalicare la valutazione di merito: la motivazione del Tribunale è stata ritenuta completa e razionale; 4) il motivo relativo al presunto rilievo di conversazioni intercettate è risultato un evidente refuso materiale, riferendosi a elementi estranei al procedimento; 5) la censura sulla mancata considerazione di incensuratezza e giovane età rispetto al pericolo di reiterazione è stata ritenuta generica: il Tribunale aveva correttamente valutato la gravità delle condotte e la «spregiudicatezza» dell'indagato come elementi decisivi per il pericolo di reiterazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha altresì condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen., comma 2
La Corte interpreta il requisito dell'«autonoma valutazione» in senso epistemologico: non è richiesta una motivazione diversa rispetto a quella del primo giudice, ma che emerga conoscenza degli atti e un vaglio ragionato che dimostri la volontà e l'autonomia del giudice del riesame
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato nei motivi di gravame in relazione alla valutazione della prova dichiarativa; la Corte conferma che la valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni è di merito e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non contraddittoria
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato dalla difesa (nella prospettazione degli artt. invocati) ma la Corte rileva che gli elementi relativi ad ipotesi associative non appartengono al procedimento (refuso) e non sono pertinenti al giudizio svolto
artt. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
artt. 273, 274, 275 c.p.p.
Richiamati nei motivi in relazione alla valutazione degli indizi e alla loro motivazione; la Corte segnala che le censure sono generiche o aspecifiche e non dimostrano la manifesta illogicità della motivazione di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato dalla Corte per la condanna alle spese e per la comminazione dell'ammenda a carico del ricorrente, in quanto il ricorso è dichiarato inammissibile e sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- L'autonoma valutazione del giudice di riesame deve emergere dalla motivazione come conoscenza e vaglio degli atti; non è necessario che ripeta o riformuli parola per parola la motivazione del primo giudice
- Non sono ammesse in cassazione censure che non siano state dedotte e verbalizzate nelle fasi precedenti: questioni nuove (es. mancata acquisizione di un video) devono essere sollevate in sede di riesame per poter essere valutate in legittimità
- La Cassazione non riesamina i fatti e le valutazioni di merito se queste sono supportate da motivazione completa, coerente e priva di manifesta illogicità; censure generiche o reiterative sono inammissibili
- Errori o riferimenti a elementi estranei al processo (refusi che travalicano il procedimento) rendono il motivo privo di rilevanza e possono essere respinti come manifestamente infondati
- La gravità delle condotte e gli elementi comportamentali (es. spregiudicatezza) possono giustificare la misura cautelare e la valutazione del pericolo di reiterazione anche in presenza di giovane età o incensuratezza, purché la motivazione spieghi il nesso
- Ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposta del ricorso, ammende secondo l'art. 616 c.p.p.
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