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Sentenza

Sentenza n. 2761/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento a) del decreto 24.9.2025, n. -OMISSIS-, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale I - Lombardia - Ufficio Affari Legali - Sezione Legale, notificato in data 3.10.2025, con il quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 50/1994, la chiusura per 25 giorni del locale commerciale adibito a macelleria della Nada s.r.l.s., con luogo di esercizio a -OMISSIS-, -OMISSIS-; b) del decreto 20.11.2025, n. -OMISSIS-, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale - Lombardia - Ufficio Tecnico - Area Legale e Contenzioso (doc. 10), notificato in data 21.11.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di annullamento in autotutela del suddetto decreto 24.9.2025, n. -OMISSIS-, presentata in data 10.11.2025, con contestuale rideterminazione della decorrenza della sanzione della chiusura per 25 giorni del locale commerciale a far data dal 7.1.2026 e fino al 31.1.2026; c) della nota dirigenziale di trasmissione del provvedimento indicato alla lettera b) che precede, priva di data, notificata in data 21.11.2025; d) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale, anche non conosciuto, ivi compresi: (i) la nota dirigenziale 2.10.2025, prot. n. -OMISSIS-, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Lombardia - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia - Sede di -OMISSIS-, notificata in data 3.10.2025, con la quale è stata prevista la decorrenza a far data dal sessantunesimo giorno dalla notifica della sanzione della chiusura per 25 giorni del locale commerciale della società ricorrente, comminata con il decreto 24.9.2025, n. -OMISSIS-; (ii) la nota dirigenziale di trasmissione del provvedimento indicato alle lettere a) che precede, priva di data, notificata in data 3.10.2025 (doc. 8), nella quale si dà atto della chiusura dell’esercizio commerciale “... per la durata di giorni 25 (venticinque) con decorrenza dal 2/12/2025 fino al 26/12/2025 compresi”; (iii) la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota 25.6.2024, prot. n. -OMISSIS-, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale I - Lombardia - Ufficio dei Monopoli per la Lombardia – Sede Operativa Territoriale di -OMISSIS-, recante la contestazione della violazione di cui all’art. 5 della legge n. 50/1994.

Giustizia amministrativa202504661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di chiusura per 25 giorni dell’esercizio commerciale, adottato ai sensi dell’art. 5 della legge n. 50/1994, nonché il successivo rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e gli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione sanzionatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la misura accessoria della chiusura per 25 giorni della propria macelleria, disposta dopo il rinvenimento, in un box adiacente al locale commerciale e sede legale della società, di 15,750 kg di melassa per narghilè priva di contrassegno fiscale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 3 della medesima legge e degli artt. 24 e 97 Cost., lamentando l’eccessiva durata del procedimento e il difetto di motivazione circa il ritardo tra l’accertamento del 10 maggio 2024 e il provvedimento notificato il 3 ottobre 2025. Con il secondo motivo ha contestato la sussistenza del collegamento tra il locale sottoposto a chiusura e il box nel quale era stata rinvenuta la merce, nonché il nesso tra la società e il soggetto che aveva la disponibilità del box, sostenendo che quest’ultimo non fosse titolare, coadiuvante o dipendente della società, e ha negato che fosse stata provata la cessione dei prodotti. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità e l’eccesso di potere per sproporzione, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà, ritenendo ingiustificata la chiusura per 25 giorni, prossima al massimo edittale.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Quanto al primo motivo, il TAR ha ritenuto che, in assenza di un termine specifico previsto dalla legge n. 50/1994 per l’adozione della misura di chiusura, trovi applicazione il termine prescrizionale quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981. Il termine di novanta giorni dell’art. 14 della stessa legge riguarda la contestazione dell’illecito e non la conclusione del procedimento sanzionatorio. Il Collegio ha escluso la possibilità di individuare in via giurisprudenziale un termine diverso o variabile, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 151/2021, che ha rimesso al legislatore la disciplina del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. Poiché il provvedimento è stato adottato entro il quinquennio dalla violazione, il motivo è stato ritenuto infondato. Anche il secondo motivo è stato respinto: il box era adiacente al locale commerciale ed era sede legale della società; inoltre, il soggetto presente e collegato alla detenzione dei prodotti era l’amministratore unico della società. Non era necessaria la prova di una cessione già avvenuta, poiché l’art. 5 della legge n. 50/1994 consente di sanzionare anche la detenzione di prodotti di monopolio in locali non autorizzati quando essa presenti indici ragionevoli di destinazione alla vendita. Il quantitativo rilevante, l’assenza del contrassegno fiscale, la mancanza di autorizzazione e il riferimento alla possibile integrazione del contrabbando sono stati ritenuti elementi sufficienti, almeno sul piano indiziario, a dimostrare la finalizzazione alla vendita abusiva. Il terzo motivo è stato parimenti respinto: la motivazione della sanzione indicava il quantitativo rinvenuto, l’assenza del patentino speciale e la gravità della violazione, riconducibile agli estremi del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. La misura di 25 giorni, su un intervallo edittale da 5 giorni a un mese, è stata ritenuta proporzionata anche in considerazione della discrezionalità dell’amministrazione nella graduazione della sanzione. Il successivo provvedimento aveva inoltre posticipato l’esecuzione della chiusura dal 7 al 31 gennaio 2026, riducendone l’impatto economico. Le spese di lite sono state compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sulla decorrenza e sulla durata del procedimento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 5 legge n. 50/1994

    per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese

    La disposizione consente di disporre la chiusura dell’esercizio commerciale quale misura sanzionatoria accessoria anche in presenza di mera detenzione di prodotti di monopolio in locali non autorizzati, quando vi siano elementi idonei a ritenere la destinazione alla vendita; la graduazione della durata rientra nella discrezionalità dell’amministrazione.

  • art. 2 legge n. 241/1990

    Non individua, nel caso esaminato, un termine di conclusione diverso dal termine prescrizionale quinquennale applicabile alla pretesa sanzionatoria.

  • art. 14 legge n. 689/1981

    Il termine di novanta giorni riguarda la contestazione degli estremi dell’illecito e non l’adozione del provvedimento sanzionatorio successivo alla contestazione.

  • art. 28 legge n. 689/1981

    In assenza di un termine specifico per la conclusione del procedimento, il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione costituisce il limite temporale entro il quale deve essere adottato l’atto sanzionatorio.

  • art. 291-bis d.P.R. n. 43/1973

    La violazione è stata valorizzata quale elemento indicativo della gravità della condotta e della possibile destinazione dei prodotti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

  • art. 96 legge n. 907/1942

    La detenzione dei prodotti privi di contrassegno fiscale e senza autorizzazione è stata considerata tra gli elementi indiziari della destinazione alla vendita abusiva.

  • art. 18 legge n. 689/1981

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina del procedimento sanzionatorio, rispetto al quale il legislatore non ha previsto un termine espresso di conclusione.

Massime di principio

  • Quando la disciplina speciale non prevede un termine per l’adozione del provvedimento sanzionatorio successivo alla contestazione dell’illecito, il termine di novanta giorni previsto per la contestazione non si applica alla conclusione del procedimento; in assenza di una diversa disciplina legislativa, il limite temporale è costituito dal termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione.
  • L’assenza di un termine legislativo di conclusione del procedimento sanzionatorio non consente al giudice di individuare autonomamente un termine variabile in funzione del caso concreto, quando tale scelta implichi il riempimento di una lacuna riservato alla discrezionalità del legislatore.
  • La misura di chiusura dell’esercizio prevista dall’art. 5 della legge n. 50/1994 può essere applicata non solo quando sia provata una cessione abusiva già realizzata, ma anche quando la detenzione di prodotti di monopolio in locali non autorizzati sia accompagnata da elementi idonei a far ritenere la loro destinazione alla vendita al pubblico.
  • La finalizzazione alla vendita abusiva può essere desunta in via indiziaria dal quantitativo dei prodotti, dalla loro assenza di contrassegno fiscale, dalla mancanza di autorizzazione e dal collegamento del luogo di rinvenimento con l’esercizio commerciale e con il soggetto che lo amministra.
  • Nella graduazione della chiusura dell’esercizio entro il limite edittale, l’amministrazione dispone di discrezionalità, sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione; la motivazione deve indicare gli elementi concreti riferiti alla gravità della violazione e all’entità della condotta.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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