Cassazione Penale, Sentenza n. 02671/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 24/01/2025 che ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Asciano per il reato contestato (artt. 56, 110, 630 c.p.), denunciando: 1) nullità per mancata indicazione dell'esigenza cautelare che la misura dovrebbe soddisfare; 2) mancata specificazione dell'attualità e concretezza del pericolo in relazione alla distanza temporale dal fatto (delitto avvenuto marzo 2023); 3) assenza di autonoma esposizione e valutazione degli indizi di colpevolezza, con mera ripetizione degli argomenti del pubblico ministero.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso complessivamente fondato in relazione alle esigenze cautelari e l'ha annullato con rinvio per nuovo giudizio. In particolare: il motivo relativo all'assenza di esposizione dei gravi indizi di colpevolezza è stato dichiarato inammissibile per aspecificità perché l'ordinanza conteneva, nelle pagg. 4-6, una illustrazione degli elementi probatori (dichiarazioni, attività di polizia giudiziaria). Anche la censura sulla mancata autonoma valutazione è stata ritenuta inammissibile poiché l'ordinanza del riesame conteneva una valutazione complessiva autonoma degli elementi. Tuttavia la Corte ha accolto il ricorso quanto alla motivazione circa le esigenze cautelari: sebbene l'ordinanza lasciasse comprendere che la misura era giustificata dal pericolo di reiterazione ex art. 274 c.p.p., non ha valutato l'attualità e concretezza di tale pericolo alla luce della distanza temporale dal fatto (marzo 2023 vs ordinanza gennaio 2025) e degli elementi concreti che avevano indotto il Tribunale a privilegiare una misura lieve (incensuratezza, occasionalità del fatto, posizione subordinata), con la conseguenza che la decisione non regge e va riesaminata.
Norme richiamate
Codice penale
norme che individuano il reato contestato (tra cui la partecipazione al reato e la specifica fattispecie materiale); citate come titolo del fatto per cui è stata disposta la misura
Codice di procedura penale
individua le esigenze cautelari (in particolare la lett. c) pericolo di reiterazione) che giustificano l'applicazione di misure; la Corte ha ritenuto che dall'ordinanza la misura fosse riconducibile al pericolo di reiterazione ma che mancasse la valutazione dell'attualità di tale pericolo
Codice di procedura penale
art. 275, comma 3, terzo periodo c.p.p.
richiama la presunzione relativa sulla tipologia di misura applicabile; la Corte osserva che l'ordinanza aveva superato la presunzione in concreto, il che imponeva una verifica puntuale dell'attualità del pericolo di reiterazione
Codice di procedura penale
obbligo di autonoma valutazione degli elementi fondanti il provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto tale obbligo rispettato nel giudizio del riesame, purché la valutazione sia effettiva e non mera ripetizione
Massime di principio
- La motivazione di un provvedimento cautelare deve rendere identificabile quale specifica esigenza cautelare (art. 274 c.p.p.) si intende soddisfare; tuttavia è sufficiente che tale esigenza risulti logicamente dalla motivazione anche se non espressa testualmente
- Quando la misura è giustificata con riferimento al pericolo di reiterazione, il giudice deve valutare non solo l'esistenza di indizi ma anche la concretezza e l'attualità di tale pericolo, specialmente se è trascorso un lungo intervallo temporale dal fatto
- Se il giudice del riesame supera la presunzione sulla tipologia di misura (art. 275, comma 3), deve effettuare un esame più approfondito dell'attualità delle esigenze cautelari, perché la scelta di misure meno afflittive non esclude l'onere di motivare la persistenza del rischio
- L'obbligo di 'autonoma valutazione' riguarda la valutazione complessiva degli elementi probatori e non necessariamente la ripetizione pedissequa di tutte le enunciazioni; tuttavia la valutazione deve essere effettiva e confrontare gli elementi a carico con le argomentazioni della difesa
- I mezzi di impugnazione per vizio motivazionale possono essere dichiarati inammissibili se formulati in modo aspecifico: il ricorso deve indicare concretamente quali passaggi motivazionali si censurano e perché risultano insufficienti
- In pratica, in caso di reato avvenuto tempo prima del provvedimento cautelare, la difesa dovrebbe sollecitare esplicita valutazione del giudice circa la mancata attualità del pericolo di reiterazione e proporre elementi che supportino tale tesi; il giudice, se ritiene la misura adeguata, deve motivare specificamente perché il rischio sia comunque concreto e attuale
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