Cassazione Civile, Ordinanza n. 23431/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento per imposte dirette relativo all'anno d'imposta 2010, emesso sulla base di accertamenti bancari. Il giudizio di merito si era chiuso con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, poi confermata in appello dalla CTR. In cassazione il contribuente deduceva un solo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, della L. n. 890 del 1982 e dell'art. 40 del d.P.R. n. 655 del 1982: sosteneva che, trattandosi di notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo raccomandata postale da parte dell'amministrazione finanziaria e di temporanea assenza del destinatario, non dovesse applicarsi la disciplina della compiuta giacenza di dieci giorni prevista per le notificazioni ex L. n. 890 del 1982, ma quella del servizio postale ordinario, che prevederebbe un termine di giacenza di trenta giorni; da ciò faceva derivare la tempestività del proprio ricorso originario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo e ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, quando l'atto impositivo sia notificato direttamente dall'ufficio finanziario a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del destinatario si applica in via analogica la regola dell'art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982, per cui la notificazione si considera perfezionata decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero prima se il piego viene ritirato. Sulla base dei dati riportati nella sentenza impugnata, l'avviso di accertamento si era perfezionato il 28 dicembre 2015; il ricorso introduttivo, proposto solo il 10 marzo 2016, era quindi tardivo rispetto al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese dell'intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982
In via analogica si applica anche alla notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo posta da parte dell'ufficio finanziario, sicché la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, salvo ritiro anteriore del piego.
art. 40 d.P.R. n. 655 del 1982
Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina del servizio postale ordinario e del relativo termine di giacenza, ma la Corte ha escluso che tale disciplina prevalga sulla regola analogica della compiuta giacenza a dieci giorni.
art. 49 d.m. 9 aprile 2001
Richiamato dal ricorrente quale fonte del termine di giacenza di trenta giorni; la Corte non ne ha condiviso l'applicazione nel caso di notifica diretta dell'atto impositivo.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Fissa il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione dell'atto impositivo, termine ritenuto spirato nel caso concreto.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore e regolare instaurazione del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando l'ufficio finanziario notifichi direttamente un atto impositivo a mezzo posta, la disciplina della notifica deve essere ricostruita in modo da assicurare il bilanciamento tra interesse del notificante e del destinatario, applicando in via analogica la regola della compiuta giacenza prevista per le notificazioni postali degli atti tributari.
- In presenza di temporanea assenza del destinatario, la notifica diretta dell'atto impositivo si considera perfezionata decorsi dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, ovvero prima se il piego viene ritirato; da tale momento decorre il termine per impugnare.
- La diversa disciplina del servizio postale ordinario non può essere invocata per dilatare a trenta giorni il periodo di giacenza quando si controverta della notificazione diretta di un avviso di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.
- Se il ricorso introduttivo è proposto oltre il termine perentorio di impugnazione decorrente dalla compiuta giacenza, il gravame è tardivo e la decisione di merito che ne dichiara l'inammissibilità va confermata.
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