Cassazione Civile, Ordinanza n. 30642/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una persona aveva acquistato un immobile e aveva presentato tempestivamente la nota di trascrizione dell’atto. In seguito, un creditore dell’alienante aveva iscritto ipoteca giudiziale e promosso esecuzione forzata sul bene, perché la formalità risultava reperibile in modo anomalo nei registri accessori: il nome del venditore era stato erroneamente riportato con diversa intestazione nel registro dei cognomi/rubrica alfabetica, rendendo infruttuosa la ricerca della trascrizione da parte del terzo. L’acquirente aveva quindi promosso azione risarcitoria contro conservatoria, Agenzia del Territorio e Ministero, lamentando che l’omissione/ritardo e l’erronea tenuta dei registri avessero causato il pregiudizio derivante dall’esecuzione e dalle spese sostenute per opporsi alla stessa. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla trascrizione e responsabilità del conservatore, sostenendo che l’errore nei registri accessori rendesse la trascrizione invalida o comunque fonte di responsabilità; 2) in via subordinata, omesso esame del fatto decisivo del suo essere risultata soccombente nel giudizio di opposizione di terzo; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 300/1999 sul difetto di legittimazione passiva del Ministero; 5) errori sulle spese di lite e sulla chiamata del terzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo erronea la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso in diritto la responsabilità del conservatore sul presupposto che la trascrizione fosse valida e che, comunque, l’errore non fosse causalmente rilevante. Ha invece rigettato il quarto motivo, confermando il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze nelle controversie introdotte dopo il trasferimento delle funzioni all’Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo, il terzo e il quinto motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la questione del danno e del nesso causale alla luce del principio secondo cui l’erronea tenuta dei registri accessori può integrare responsabilità del conservatore se renda infruttuose le ricerche della formalità e se il danno sia allegato e provato.
Norme richiamate
art. 2664 c.c.
Richiamato per la disciplina degli effetti della trascrizione e della consultazione dei registri immobiliari; la Corte ribadisce che ai fini dell’opponibilità ai terzi rileva il contenuto della nota di trascrizione.
art. 2665 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla trascrizione, senza autonoma trattazione decisiva nel dispositivo.
art. 2678 c.c.
Indica l’obbligo del conservatore di tenere il registro generale d’ordine e di annotare giornalmente i titoli presentati.
art. 2679 c.c.
La Corte afferma che il conservatore deve tenere anche i registri particolari e gli ulteriori registri accessori ordinati dalla legge; la mancata corretta tenuta può rilevare ai fini della responsabilità.
art. 2043 c.c.
È il fondamento della pretesa risarcitoria per il danno da comportamento illecito o negligente dell’amministrazione/conservatore.
art. 232 bis disp. att. c.c.
Richiamato come limite della responsabilità del conservatore dei registri immobiliari.
art. 6 l. n. 22 del 1983
Richiamato per affermare la responsabilità del Ministero per i danni cagionati dal conservatore nei limiti previsti dalla legge.
art. 57 d.lgs. n. 300/1999
La Corte ne conferma l’interpretazione secondo cui i rapporti e le funzioni già spettanti ai dipartimenti ministeriali sono trasferiti alle agenzie fiscali, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero per le controversie introdotte successivamente.
art. 61 d.lgs. n. 300/1999
Richiamato per la personalità giuridica pubblica e l’autonomia delle Agenzie fiscali, che possono stare in giudizio come autonomi soggetti.
art. 73 d.lgs. n. 300/1999
Richiamato per la decorrenza del trasferimento delle funzioni alle agenzie fiscali.
art. 43 R.D. n. 1611 del 1933
Richiamato incidentalmente per il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato nelle controversie delle agenzie.
art. 115 c.p.c.
Dedotto nel secondo motivo per l’omesso esame della prova/fatto decisivo relativo alla soccombenza nel giudizio di opposizione di terzo.
art. 116 c.p.c.
Dedotto nel secondo motivo insieme all’art. 115 c.p.c., senza autonoma decisione perché il motivo è assorbito.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo per la lamentata motivazione apparente; motivo assorbito.
art. 111 Cost.
Richiamato nel terzo motivo a sostegno della censura di motivazione apparente.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel quinto motivo in tema di regolazione delle spese di lite; motivo assorbito.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nella pubblicità immobiliare, ai fini dell’opponibilità ai terzi, il dato decisivo è la corretta reperibilità della formalità secondo il sistema di ricerca previsto dall’ordinamento: l’errore della conservatoria che renda infruttuosa la ricerca della trascrizione può integrare responsabilità risarcitoria, anche se la nota di trascrizione sia stata correttamente redatta e la formalità risulti in sé perfezionata nel registro generale.
- I registri accessori e gli strumenti di ricerca che la legge impone al conservatore devono essere tenuti correttamente; la loro erronea compilazione non è giuridicamente neutra se impedisce al terzo, usando l’ordinaria diligenza, di individuare la formalità pubblicitaria.
- La responsabilità del conservatore non sorge automaticamente dall’errore materiale: il danneggiato deve allegare e provare il concreto pregiudizio subito e il nesso causale tra l’irregolarità della pubblicità e il danno lamentato.
- Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 300/1999, per le controversie introdotte dopo il trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali la legittimazione passiva spetta all’Agenzia competente e non al Ministero dell’Economia e delle Finanze, salvo diverse situazioni processuali espressamente ricostruibili dal regime transitorio.
- Ai fini della cassazione della sentenza, una affermazione svolta solo ad abundantiam e priva di incidenza sul dispositivo non costituisce autonoma ratio decidendi e non basta da sola a sorreggere la decisione impugnata.
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