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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento: - della nota dell’intimata amministrazione regionale n. 324702 del 1° aprile 2022, a completamento del procedimento istruttorio espletato in seguito alla domanda di acconto, codice n. 14270157390 del 29 maggio 2021, formulata dalla ricorrente successivamente all'ammissione ed al finanziamento della domanda di sostegno n. 94250140798 dalla stessa società presentata per la partecipazione al bando pubblico “Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Reg. (CE) n. 1305/2013. Misura1, Sottomisura 1.1, Tipologia operazione 1.1.1 “Formazione e acquisizione di competenze”, bando adottato con Determinazione Dirigenziale n. G06983 del 23 maggio 2019”, con la quale è stato comunicato il rigetto totale della suddetta richiesta di acconto in riferimento alle voci di spesa A4 - “Personale amministrativo/ausiliario”, A5 - “Progettazione”, B1 - “Assicurazione INAIL e aggiuntive”, C1 - “Noleggio attrezzature connesse all'attività formativa”, C4 - “Cancelleria e stampanti”, D1 - “Materiale didattico - dispense"; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso, consequenziale e successivo.

Giustizia amministrativa202213092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto totale della richiesta di acconto relativa a un contributo già ammesso e finanziato, con quantificazione dell'importo erogabile in euro 0,00 per applicazione di riduzioni

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, già ammessa al finanziamento e titolare del provvedimento di concessione nell'ambito della Misura 1, Sottomisura 1.1, Tipologia di operazione 1.1.1 del Programma di sviluppo rurale del Lazio, ha impugnato la nota regionale che ha rigettato la richiesta di acconto relativa a varie voci di spesa. L'amministrazione ha ritenuto applicabili le riduzioni previste dall'art. 63 del regolamento n. 809/2014 e dalla disciplina regionale sulle riduzioni ed esclusioni, determinando una riduzione di euro 18.643,22, superiore al contributo ammesso di euro 1.800,00, con conseguente contributo erogabile pari a zero. La ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 6 del bando e dell'Allegato A della determinazione n. B06163 del 17 settembre 2012, nonché violazione dell'art. 63 del regolamento n. 809/2014 e delle disposizioni del Piano di sviluppo rurale del Lazio; ha inoltre lamentato travisamento dei fatti, erroneità e contraddittorietà della motivazione. Ha chiesto l'annullamento della nota e la condanna della Regione al pagamento dell'acconto. Il giudice ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. Il TAR ha applicato il criterio secondo cui, in materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della posizione soggettiva azionata. L'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa, sussiste quando la controversia riguarda la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio, oppure quando il beneficio già concesso è annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse. Diversamente, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria quando, come nel caso esaminato, il beneficio è già stato riconosciuto e si discute soltanto della sua quantificazione o erogazione in sede esecutiva in conseguenza di contestate inadempienze o riduzioni applicate al beneficiario. Poiché la società non contestava la spettanza astratta del contributo, già riconosciuta, ma la misura concretamente erogabile, il TAR ha escluso la propria giurisdizione. È stata indicata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito e del rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 63 Regolamento (UE) n. 809/2014

    La disposizione è stata richiamata quale base della disciplina delle riduzioni e delle sanzioni applicate in sede di liquidazione del contributo; la controversia, tuttavia, non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nel termine di legge, con salvezza delle eventuali preclusioni e decadenze.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    È stato utilizzato per dare alle parti avviso della possibile rilevazione d'ufficio del difetto di giurisdizione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria da remoto; non costituisce la ragione decisiva della pronuncia.

Massime di principio

  • In materia di sovvenzioni, contributi pubblici e aiuti comunitari, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della situazione giuridica soggettiva fatta valere e non dalla mera qualificazione formale dell'atto impugnato.
  • Sussiste la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda la fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale di attribuzione del beneficio, oppure quando un beneficio già concesso è annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse.
  • Quando il contributo è stato già riconosciuto e la controversia riguarda esclusivamente la sua quantificazione o erogazione in sede esecutiva, in particolare per effetto di riduzioni derivanti da contestate inadempienze del beneficiario, la posizione azionata ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione nei termini stabiliti dall'art. 11, comma 2, c.p.a., restando salve le eventuali preclusioni e decadenze.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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