Sentenza n. 1643/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del Direttore della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dei Carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 18 aprile 2023, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio relativa all’infermità “carcinoma papillare della tiroide con asportazione e ipotiroidismo acquisito post tireidectomia totale” proposta dal ricorrente; - di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o collegati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha esaminato né l’eccezione di ne bis in idem né il merito, poiché la rinuncia integrale del ricorrente ha precluso l’esame del gravame. Ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a. e ha compensato le spese, conformemente alla richiesta del ricorrente e all’adesione dell’Avvocatura dello Stato.
Atto impugnato: Decreto del 18 aprile 2023 di rigetto della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia tiroidea
Esito
La controversia
Il ricorrente, già in servizio in una missione in Bosnia dal 3 febbraio al 7 settembre 2006 e asseritamente esposto ad agenti inquinanti e radioattivi, aveva impugnato il decreto del 18 aprile 2023 che aveva respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio degli esiti di tiroidectomia e della patologia connessa a carcinoma papillare. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem, rilevando che la stessa istanza era già stata respinta nel 2020, con esito confermato dal TAR nel 2022 e dal Consiglio di Stato nel 2025. Prima della decisione il ricorrente ha rinunciato integralmente al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Osserva il Collegio che l’esame nel merito del gravame è radicitus precluso dal fatto che, con atto depositato in vista della odierna udienza di trattazione, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, con adesione sul punto dell’Avvocatura dello Stato.
La rinuncia integrale al ricorso, dichiarata e depositata prima della decisione, preclude l’esame del merito e conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 35, comma 2, c.p.a.
Al Collegio non resta che prendere atto della voluntas di parte ricorrente, imponendosi, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 2, e 84 cod. proc. amm.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio, dichiarata dal giudice in applicazione congiunta dell’art. 84 e dell’art. 35, comma 2, c.p.a.
Massime di principio
- La rinuncia integrale al ricorso, ritualmente dichiarata prima della decisione, preclude l’esame nel merito e comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 84 c.p.a.
- Le spese di lite possono essere compensate quando la compensazione è richiesta dal ricorrente e vi aderisce l’amministrazione resistente.
Come è indicizzato
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