Cassazione Penale, Sentenza n. 10974/2022 del 25/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/07/2021 che dichiarava inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da Ciro Grimaldi volto a ottenere la rideterminazione delle pene risultanti dal provvedimento di cumulo della Procura del Tribunale di Napoli del 24/07/2020. Il ricorrente contestava che il Giudice dell'esecuzione avesse pronunciato l'inammissibilità senza affrontare analiticamente le censure prospettate, in particolare la tesi difensiva, fondata su giurisprudenza della Cassazione (tra cui Sez.1, n.17503/2020, Fontana), che avrebbe imposto una diversa individuazione dei momenti concorsuali (16/11/1996, 16/12/1996, 21/02/2001 e 03/07/2006) e un conseguente nuovo calcolo delle pene concorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli per un nuovo esame. La Corte ha rilevato che il Giudice dell'esecuzione non ha fornito un adeguato percorso argomentativo né si è confrontato con le ragioni e la giurisprudenza addotte dal ricorrente, né ha valutato i documenti allegati utili a verificare se esistesse o meno identità di petitum e causa petendi tra le istanze precedenti. La Corte ha inoltre chiarito i limiti dell'effetto preclusivo di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p., affermando che la preclusione opera rebus sic stantibus e può essere superata da nuove circostanze di fatto o da novità di diritto (anche per effetto di mutamenti giurisprudenziali) che impongono una revisione.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina la preclusione nello stato degli atti nel procedimento esecutivo; la Corte interpreta la preclusione come non assoluta (rebus sic stantibus) e non operante quando emergono nuovi fatti o nuove questioni di diritto, inclusi mutamenti interpretativi che configurano un overruling.
Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020 (Fontana)
Giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente quale presupposto interpretativo per ritenere errato il frazionamento delle pene e giustificare la rideterminazione delle pene concorrenti; la Corte ha censurato il mancato esame di tale indirizzo da parte del Giudice dell'esecuzione.
Sez. 2, n. 23306 del 21/04/2021 (Hamaied)
Decisione che riconosce che mutamenti interpretativi della giurisprudenza (overruling) possono costituire novità rilevante ai fini dell'art. 666 c.p.p. e superare la preclusione.
Sez. 3, n. 5195 del 05/12/2003 (Prestianni)
Principio secondo cui la preclusione non opera quando vengono dedotti fatti o questioni non oggetto di precedenti decisioni.
Sez. 1, n. 3736 del 15/01/2009 (Anello)
Conferma dei limiti della preclusione in esecuzione nei casi di nuove questioni/fatti non esaminati anteriormente.
Sez. 1, n. 19642 del 12/01/2017 (Pullara)
Ribadisce che nuove circostanze di fatto o diritto possono rendere inefficace la preclusione formatasi in un precedente provvedimento esecutivo.
Sez. 1, n. 19358 del 05/10/2017 (Crescenza)
Analoghe conferme circa la necessità di valutare lo stato degli atti e le novità per escludere l'effetto preclusivo.
Sez. 1, n. 36005 del 14/06/2011 (Branda)
Precisa che la preclusione non opera se con una nuova istanza vengono prospettate nuove circostanze non valutate in precedenza.
Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004 (Iannotta)
Ulteriore presa di posizione sul carattere non assoluto della preclusione in esecuzione quando emergono nuovi elementi.
Massime di principio
- L'effetto preclusivo previsto dall'art. 666 c.p.p. non opera in modo assoluto: va valutato rebus sic stantibus rispetto allo stato degli atti e può essere superato se emergono nuove circostanze di fatto o di diritto non precedentemente valutate.
- Se la parte allega mutamenti giurisprudenziali che possono configurare un overruling rilevante per la stessa materia, il giudice dell'esecuzione deve esaminare tale indirizzo e motivare in ordine alla rilevanza di questa novità per superare la preclusione.
- Il giudice dell'esecuzione, prima di dichiarare l'inammissibilità per ne bis in idem, deve confrontarsi analiticamente con il petitum e la causa petendi delle istanze precedenti e attuali per accertare la loro identità o diversità.
- Documenti nuovi allegati in sede di incidente di esecuzione devono essere valutati: la loro esistenza può incidere sulla configurazione del ne bis in idem e sulla necessità di ricalcolare le pene concorrenti.
- La mera richiamata affermazione di una precedente decisione non è sufficiente: il giudice deve indicare le ragioni per le quali ritiene che non sussistano novità tali da giustificare una rivalutazione.
- In caso di annullamento per vizio di motivazione, il rinvio al giudice di merito comporta l'obbligo di un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione (valutazione delle novità, confronto con la giurisprudenza richiamata e verifica di petitum e causa petendi).
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