Sentenza n. 10294/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del silenzio inadempimento dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio inadempimento formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, il Ministero resistente ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto, deducendo conseguentemente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La fissazione dell'appuntamento e l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto hanno fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio inadempimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione e il breve lasso di tempo intercorso tra l'istanza e il deposito del ricorso. È stata invece posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; l'attivazione del procedimento nel corso del giudizio può far venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio inadempimento, l'attivazione del procedimento amministrativo richiesto durante il processo fa venir meno l'interesse alla decisione sul silenzio e comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando l'amministrazione, nel corso del giudizio, adotti una condotta concretamente satisfattiva rispetto all'obbligo di attivare il procedimento, anche se non è ancora definita la domanda sostanziale di rilascio del visto.
- La condotta operosa dell'amministrazione e il breve intervallo tra la presentazione dell'istanza e la proposizione del ricorso possono giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato quando così disposto dal giudice.
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