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Legge

L.R. FVG 10/2002

Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici.

Normativa regionaleL.R. FVG 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge ridefinisce l’organizzazione dell’Amministrazione, del Consiglio e degli enti regionali, rafforza il controllo di gestione, disciplina dirigenza, mobilità verticale, assunzioni e alcuni inquadramenti straordinari del personale. Molte misure sono legate a decorrenze specifiche (1992, 1998, 2001, 2003) e oggi risultano in gran parte esaurite o superate.

Personale e organizzazione degli uffici regionali del Friuli-Venezia Giulia

Personale e organizzazione degli uffici regionali

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia ridefinisce criteri organizzativi, funzioni della Giunta, assetto della dirigenza e procedure straordinarie di mobilità e inquadramento del personale. Il provvedimento è in larga parte connesso a esigenze transitorie e a decorrenze ormai storiche, ma contiene anche principi organizzativi strutturali per l’Amministrazione regionale e il Consiglio regionale.

Finalità generali e criteri di riorganizzazione

La legge mira al contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa, alla modernizzazione degli uffici e a un ampio processo di delegificazione. Imposta una netta separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, valorizza la responsabilizzazione della dirigenza e orienta la Regione verso funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, con progressiva esternalizzazione agli enti locali delle attività gestionali e conseguente riduzione dell’organico.

Indirizzo politico-amministrativo e controllo della gestione

La Giunta regionale esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo, di norma ogni anno e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, obiettivi, programmi e direttive generali. Le spettano anche atti normativi, ripartizione delle risorse, criteri generali per ausili finanziari e tariffe, nonché nomine e designazioni attribuite da leggi specifiche.

La Giunta verifica inoltre la rispondenza dei risultati di gestione alle direttive impartite, avvalendosi di strumenti di controllo interno o di società specializzate. La legge introduce un sistema di controllo interno di gestione per misurare efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa e per consentire correzioni tempestive.

Principi generali dell’organizzazione amministrativa

Le fonti di disciplina organizzativa vengono concentrate su legge regionale, regolamenti e atti amministrativi di organizzazione per alcune materie essenziali: responsabilità giuridiche degli operatori, selezione per l’accesso e la progressione di carriera, incompatibilità e divieti di cumulo di impieghi e incarichi. La Giunta, su proposta dell’Assessore competente, determina dotazione organica, contingenti di personale, organi e uffici, criteri generali di organizzazione e struttura dei dipartimenti.

I criteri organizzativi imposti sono funzionalità, eliminazione delle duplicazioni, flessibilità, interconnessione informatica, trasparenza e armonizzazione degli orari con le esigenze dell’utenza. La legge disciplina anche la costituzione, modifica e soppressione delle strutture stabili di livello direzionale e inferiore, con pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Dirigenza regionale: assetto, incarichi e valutazione

La dirigenza regionale viene ricondotta a un’unica qualifica funzionale articolata in più profili. Tra gli incarichi rientrano direttore regionale, direttore di ente regionale, direttore di servizio o struttura equiparata, direttore di servizio autonomo e dirigenti con funzioni di ricerca, ispettive o di particolare complessità.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per tre anni, rinnovabili e revocabili, sulla base di natura e caratteristiche dei programmi, attitudini e capacità professionali, con un requisito più rigoroso per direttori regionali e di ente regionale, che devono avere almeno quattro anni di anzianità nella qualifica con effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali. È previsto il possibile conferimento, per un massimo del 15% dei posti, di incarichi a contratto a tempo determinato a soggetti esterni con comprovata qualificazione ed esperienza.

La Giunta può designare coordinatori di dipartimento tra i direttori regionali, attribuendo loro compiti di coordinamento, impulso e anche poteri sostitutivi sugli atti dei direttori di struttura. La Giunta definisce le modalità di coordinamento interdipartimentale e, in attesa della contrattazione, può riconoscere un’indennità maggiore rispetto a quella del direttore regionale.

La valutazione delle prestazioni dirigenziali è svolta in sede di verifica dei risultati della gestione. L’organizzazione prevede inoltre un albo dei dirigenti e un elenco dei sostituti, con regole di collocamento in disponibilità o mobilità per i dirigenti privi di incarico o non confermati; in tali casi sono stabiliti termini massimi di disponibilità, retribuzione conservata, eventuale mobilità presso altre amministrazioni e, in ultima istanza, cessazione del rapporto.

Mobilità verticale interna: regime straordinario e transitorio

La legge disciplina in modo eccezionale e transitorio procedure di mobilità verticale interna, sostituendo integralmente le precedenti procedure per la decorrenza 1 gennaio 1992 e introducendo una disciplina straordinaria anche per la decorrenza 1 gennaio 1998 per alcune qualifiche. I concorsi sono per titoli, con criteri puntuali di valutazione di anzianità, titoli di studio, modalità di accesso originarie, idoneità pregresse e incarichi svolti.

Sono previste commissioni giudicatrici nominate dalla Giunta, graduatorie separate per ciascuna decorrenza, criteri di preferenza in caso di parità e requisiti stringenti di anzianità e di possesso dei titoli. I vincitori conseguono la promozione con effetti giuridici ancorati alle decorrenze stabilite e effetti economici dalla data del decreto di nomina.

La disciplina contempla anche profili nuovi o specialistici, come informatico, conservatore dei beni culturali, archivista, chimico, assistente sanitario e autista, con bandi transitori che determinano i titoli di accesso. Alcune graduatorie della decorrenza 1 gennaio 1998 restano efficaci fino al 1 luglio 2000 per coprire vacanze successive.

Accesso alla qualifica di dirigente

Per fronteggiare la carenza di dirigenti, la legge prevede un esame-colloquio straordinario per il personale che, alla data di entrata in vigore, abbia svolto per almeno due anni le funzioni di sostituto di dirigente a fronte di vacanza effettiva dell’incarico e continui a svolgerle. L’inquadramento avviene su domanda entro 30 giorni, con effetti giuridici dalla data di conferimento dell’incarico ed economici dal decreto di nomina.

È poi previsto, una volta completate le procedure relative ai funzionari e rideterminati gli organici, un concorso per titoli ed esami riservato ai dipendenti del ruolo unico regionale per coprire il 50% dei posti disponibili nella qualifica dirigenziale con decorrenza 1 gennaio 2001. Il concorso richiede almeno due anni di anzianità nella qualifica di funzionario e prevede prova orale, corso preparatorio, valutazione dei titoli e graduatorie con soglia di idoneità minima.

Accesso alla qualifica di consigliere e di segretario maresciallo forestale

La legge introduce anche un concorso straordinario per soli titoli per l’accesso alla qualifica di consigliere, riservato a dipendenti di ruolo con laurea e, se necessario, abilitazione professionale, appartenenti alle qualifiche di segretario o coadiutore. Le domande vanno presentate entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure di mobilità verticale di cui all’articolo 9; i titoli valutabili sono tassativi e i vincitori sono nominati anche in soprannumero fino al riassorbimento.

Per il Corpo forestale regionale è previsto l’inquadramento nella qualifica di segretario maresciallo dei coadiutori-guardia che abbiano svolto per almeno due anni l’incarico di responsabile di stazione forestale e continuino a svolgerlo alla data di entrata in vigore. L’inquadramento richiede domanda entro 30 giorni e il superamento di un corso di formazione.

Personale a contratto e personale in comando

Il personale assunto a tempo determinato mediante procedure selettive pubbliche può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella corrispondente qualifica e profilo professionale, se in servizio alla data di entrata in vigore e al momento dell’inquadramento. L’inquadramento avviene su domanda entro 30 giorni, previo esame-colloquio, con decorrenza 1 gennaio 2003 e nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre 2002.

Sono previste proroghe dei contratti fino all’esecutività dell’inquadramento, conservazione del trattamento giuridico ed economico fino a tale momento, riconoscimento dell’anzianità economica pregressa e, in misura parziale, di quella giuridica. Una disciplina specifica riguarda anche i dipendenti del Comune di San Pietro al Natisone in comando presso la Regione, che possono essere inquadrati in ruolo secondo le equiparazioni dell’allegato B, con particolari regole retributive e di salvaguardia delle anzianità.

Trattamento economico e riconoscimento della professionalità

La legge prevede l’attribuzione di incrementi economici al personale del ruolo unico regionale, collegati al riconoscimento della professionalità e dell’esperienza maturata, con decorrenza 1 gennaio 2001 e dopo il completamento delle procedure di mobilità verticale e di accesso alla dirigenza. Tale attribuzione non ha valenza contrattuale e non si estende al personale non di ruolo né al personale di enti soggetti alla disciplina regionale di riferimento.

Sono inoltre disciplinati specifici benefici economici per il personale vincitore di scrutini o inquadramenti previsti da normative precedenti, con regole di coordinamento tra stipendio iniziale, salario di riallineamento, assegni personali riassorbibili e benefici aggiuntivi.

Uffici di segreteria politica e supporto agli organi di governo

La legge rivede l’organizzazione delle segreterie del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali. Gli uffici di segreteria comprendono segretario particolare e un numero definito di addetti, con possibilità di utilizzo di dipendenti regionali, dipendenti comandati o, per il segretario particolare, personale esterno assunto a termine.

È prevista anche la stipula di convenzioni con esperti di comprovata qualificazione per consulenze su temi specifici e di efficienza amministrativa. Il trattamento economico del personale di segreteria è rinviato alla contrattazione collettiva, ma sono fissate regole transitorie e maggiorazioni per i dirigenti assegnati a tali uffici.

Servizio autonomo delle imposte e dei tributi

La legge istituisce un Servizio autonomo delle imposte e dei tributi con compiti di gestione di IRAP, addizionale IRPEF e altri tributi, contenzioso tributario, supporto tecnico al Comitato per la fiscalità regionale e rapporti con Stato, enti locali e altre autonomie territoriali. La disciplina è stata però successivamente abrogata con decorrenza 19 aprile 2002 dalla deliberazione richiamata nel testo consolidato.

Altre disposizioni organizzative e settoriali

Sono previste norme specifiche per l’ERMI in liquidazione, con attribuzione al commissario liquidatore anche delle funzioni di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi, e termine al 30 novembre 2000 per il consuntivo e il trasferimento delle posizioni pendenti alla Regione.

La legge autorizza inoltre la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine e chiarisce, in interpretazione autentica, che il riferimento ai dirigenti degli enti regionali deve intendersi ai direttori degli enti medesimi.

Norme finanziarie

Gli oneri sono posti a carico di specifiche unità previsionali di base e capitoli del bilancio pluriennale 2000-2002 e del bilancio 2000, con incrementi e storni dettagliatamente indicati. Sono finanziate, tra l’altro, le spese per consulenze specializzate sul controllo e la valutazione dei dirigenti, per i corsi di formazione all’accesso alla dirigenza e per gli oneri derivanti da alcune procedure di inquadramento e promozione.

Profili di obsolescenza

Molte disposizioni hanno natura transitoria e sono collegate a decorrenze ormai concluse: procedure di mobilità verticale riferite al 1992 e 1998, accessi straordinari con effetti 2001 e 2003, graduatorie e inquadramenti già esauriti, nonché norme finanziarie limitate al triennio 2000-2002. Per tali ragioni, pur restando il testo utile come fonte storica e interpretativa, la legge è oggi in larga parte superata e praticamente non più applicabile nei suoi aspetti operativi.

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