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Legge

L.R. FVG 12/2002

Disciplina organica dell'artigianato.

Normativa regionaleL.R. FVG 12/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale riordina in modo organico la materia artigiana in Friuli Venezia Giulia: definisce impresa e società artigiana, istituisce A.I.A. e commissioni provinciali/regionali, disciplina estetista, parrucchiere, panificazione, incentivi e distretti. Molte misure finanziarie e di sostegno decorrono dall’1 gennaio 2003/2004 secondo i casi; alcuni rinvii transitori e abrogazioni riguardano solo il passaggio dal previgente regime.

Disciplina organica dell’artigianato nel Friuli Venezia Giulia

Disciplina organica dell’artigianato in Friuli Venezia Giulia

La legge riordina in modo organico l’intera materia dell’artigianato nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, fissando la cornice istituzionale, la definizione delle imprese artigiane, le regole per l’iscrizione all’Albo provinciale, le discipline speciali di alcune attività e un ampio sistema di incentivi. Diverse misure economiche e procedurali sono state pensate con decorrenze differite o con regole transitorie legate al passaggio dal precedente assetto normativo.

Principi generali e riparto di funzioni

La Regione assume le funzioni di indirizzo e programmazione del settore, la vigilanza sulle funzioni delegate e la concessione degli incentivi. È prevista una concertazione stabile con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale, individuate con criteri precisi di rappresentatività e radicamento territoriale, incluse quelle riferite alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e Trieste.

Le Camere di commercio ricevono in delega gli adempimenti preparatori ed esecutivi relativi alle Commissioni provinciali per l’artigianato, la verbalizzazione e conservazione degli atti, il rilascio delle certificazioni dell’A.I.A. e la gestione delle revisioni dell’albo. I rapporti con ciascuna Camera di commercio sono regolati da convenzione, mentre la Regione sopporta le spese di funzionamento delle Commissioni provinciali e delle funzioni delegate, con rimborso annuale previa documentazione entro il 30 settembre di ogni anno. Alle Camere spettano anche i diritti di segreteria collegati alla tenuta dell’A.I.A.

Ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all’accertamento dei requisiti professionali di parrucchieri misti ed estetisti, al rilascio dell’autorizzazione comunale per tali attività e all’accertamento delle infrazioni con applicazione delle sanzioni amministrative; i proventi sanzionatori spettano ai Comuni.

Definizione di impresa artigiana, imprenditore e società artigiana

L’impresa artigiana è definita in conformità ai principi della legge n. 443/1985, ai fini dell’iscrizione all’A.I.A. e dell’accesso ad agevolazioni e incentivi. L’imprenditore artigiano è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata, svolgendo prevalentemente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e gestione tecnico-produttiva.

L’impresa artigiana deve avere come scopo prevalente attività di produzione, fabbricazione, costruzione, trasformazione, riparazione, lavorazione, trattamento, manutenzione, compimento di opere o prestazione di servizi, e deve essere organizzata con il lavoro personale e professionale dell’imprenditore, eventualmente dei familiari, dei soci partecipanti e dei dipendenti, con prevalenza del lavoro sul capitale. Sono escluse dall’oggetto principale le attività agricole, commerciali di intermediazione e vendita e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano strumentali o accessorie.

La legge ammette il lavoro in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o del socio, in altra sede del committente o anche in forma ambulante o di posteggio, se compatibile con la normativa vigente. Sono previste unità locali per fasi produttive o funzioni amministrativo-gestionali. La vendita nei locali di produzione o adiacenti di beni di produzione propria, e la fornitura di beni accessori all’esecuzione delle opere o dei servizi, non è soggetta alla disciplina commerciale ordinaria sulla vendita e sugli orari; restano invece richiamate regole speciali per il settore agro-alimentare, per rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e pizzerie al taglio, nonché per il commercio su aree pubbliche dei propri prodotti.

Per le società artigiane sono previste diverse forme ammissibili, con requisiti soggettivi dei soci artigiani e, per la S.r.l. pluripersonale, con maggioranza dei soci artigiani, degli organi deliberanti e del capitale sociale. Il trasferimento per atto tra vivi conserva la qualifica artigiana se i subentranti possiedono i requisiti richiesti.

Limiti dimensionali e consorzi

L’impresa artigiana può impiegare personale dipendente fino a un massimo ordinario di 20 addetti. Il limite scende a 10 per le imprese che lavorano in serie, purché la lavorazione non sia del tutto automatizzata, e sale a 35 per i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, definiti da regolamento. Nel calcolo rientrano apprendisti, lavoratori a domicilio, soci artigiani e part-time in proporzione; non si computano, tra gli altri, il titolare individuale, un socio artigiano, i familiari partecipanti, gli apprendisti confermati a tempo indeterminato per due anni, i disabili e gli impiegati amministrativi. È inoltre consentito superare fino al 25% i limiti per non oltre sei mesi l’anno per specifiche esigenze produttive, mantenendo l’iscrizione all’A.I.A.

Consorzi e società consortili tra imprese artigiane, anche in forma cooperativa, sono iscritti in separata sezione dell’A.I.A.; lo stesso vale per forme miste con piccole imprese entro il limite di un terzo, con enti di ricerca o assistenza, purché le imprese artigiane abbiano la maggioranza negli organi deliberanti. Anche i consorzi di secondo grado sono ammessi e possono beneficiare, in quanto compatibili, delle agevolazioni previste per le imprese artigiane.

Albo provinciale delle imprese artigiane: iscrizione, effetti, revisione e ricorsi

L’A.I.A. è istituito presso le Commissioni provinciali per l’artigianato e l’iscrizione è condizione per ottenere agevolazioni e incentivi regionali. Le Commissioni decidono su iscrizioni, variazioni e cancellazioni in base alla sussistenza o perdita dei requisiti, e indicano la data di insorgenza, modifica o cessazione dei requisiti anche ai fini previdenziali e assistenziali. L’iscrizione ha effetto dalla data di inizio dell’attività conforme ai requisiti; le modifiche e cancellazioni decorrono dalla relativa data dell’evento, salvo prova insufficiente, nel qual caso la cancellazione decorre dal provvedimento.

In caso di invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell’imprenditore, l’impresa può mantenere per massimo cinque anni l’iscrizione anche in mancanza di uno dei requisiti dell’imprenditore artigiano, se l’attività è assunta dai familiari o affini o dal tutore dei minori interessati. La domanda va proposta entro sei mesi dall’evento; i soggetti legittimati possono operare con un responsabile tecnico fino all’acquisizione dei requisiti di settore.

Le domande di iscrizione, variazione e cessazione vanno presentate entro 30 giorni dall’inizio attività o dall’evento. Le decisioni devono essere notificate entro 60 giorni; la mancata notifica equivale ad accoglimento. Le Commissioni possono effettuare accertamenti anche tramite i Comuni e disporre d’ufficio iscrizioni, variazioni o cancellazioni, dandone comunicazione anche a INPS e INAIL. Le iscrizioni sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di commercio per 15 giorni consecutivi.

È prevista una revisione a campione dell’A.I.A. ogni due anni: la Commissione provinciale predispone il piano, la segreteria trasmette ai Comuni l’elenco delle imprese da verificare entro 30 giorni e i Comuni effettuano gli accertamenti entro 120 giorni. Avverso le decisioni in materia di tenuta dell’A.I.A. e inquadramento previdenziale è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato entro 30 giorni, con effetto sospensivo.

Commissioni provinciali e Commissione regionale per l’artigianato

Le Commissioni provinciali per l’artigianato sono organi amministrativi regionali con sede presso le Camere di commercio. Svolgono funzioni di accertamento dei requisiti artigianali, tenuta e revisione dell’A.I.A., segnalazione delle infrazioni ai Comuni, rilevazioni economiche sul settore, tenuta di elenchi nominativi previdenziali e verifiche per settori specifici come installatori, imprese di pulizia, autoriparazione e altre funzioni attribuite dalla legge. Durano cinque anni, sono composte da otto rappresentanti delle organizzazioni degli artigiani, da un funzionario regionale e dal dirigente provinciale INPS o delegato, eleggono presidente e vicepresidente tra i rappresentanti degli artigiani, possono costituire sottocommissioni e sono soggette alla vigilanza regionale. È previsto anche un commissario straordinario in caso di impossibilità di funzionamento, mancata costituzione/rinnovo o gravi irregolarità, per un massimo di sei mesi prorogabili di ulteriori sei.

La Commissione regionale per l’artigianato, istituita presso la Direzione regionale competente, decide sui ricorsi, collabora con la Regione, esprime pareri su programmazione e legislazione, formula proposte su formazione, nuova imprenditorialità, continuità d’impresa, innovazione, promozione e studi di settore, e predispone programmi di attuazione delle iniziative. È presieduta dall’Assessore competente, dura cinque anni, si riunisce almeno ogni tre mesi e, per i ricorsi, si integra con i Presidenti delle Commissioni provinciali.

Maestro artigiano

È istituito il titolo di maestro artigiano, attribuito dalla Commissione provinciale su domanda del titolare o del socio partecipante. Il titolo richiede almeno 15 anni di anzianità professionale come titolare o socio, adeguata capacità professionale, elevata attitudine all’insegnamento e disponibilità di attrezzature per la formazione degli apprendisti. Il riconoscimento dà diritto all’annotazione nell’A.I.A., all’indicazione nel certificato di iscrizione e all’uso nella ditta, insegna o marchio; è vietato usare tale titolo senza riconoscimento e annotazione.

Attività di estetista, parrucchiere misto e tatuaggio/piercing

L’attività di estetista comprende prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo finalizzati alla cura estetica, anche tramite tecniche manuali, apparecchi elettromeccanici di cui all’allegato A e prodotti cosmetici. Sono escluse le prestazioni terapeutiche. La qualificazione professionale si consegue, dopo l’obbligo scolastico, mediante un esame teorico-pratico preceduto da uno dei percorsi formativi o lavorativi previsti dalla legge; i periodi lavorativi devono essere svolti nei cinque anni anteriori alla richiesta di autorizzazione ed essere accertati dal Comune.

L’attività di parrucchiere misto riguarda uomini e donne e comprende trattamenti su capelli e barba. Anche qui la qualificazione si ottiene con percorsi alternativi di attività lavorativa, apprendistato o formazione con esame finale, sempre con riferimento al quinquennio precedente la domanda e con accertamento comunale.

L’esercizio di estetista e parrucchiere misto è disciplinato da regolamento comunale, da adottare entro 90 giorni, che deve fissare superfici minime, requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, modalità di rilascio dell’autorizzazione, orari, calendario di apertura e chiusura ed esposizione delle tariffe. Fino all’adozione restano applicabili i regolamenti vigenti. Se il Comune non provvede, interviene un commissario ad acta nominato dalla Giunta regionale.

L’attività, sia in forma individuale sia societaria e anche se gratuita, richiede autorizzazione comunale valida per intestatario e locali. Può essere esercitata anche al domicilio se i locali sono conformi; nei comuni turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali. Il subingresso comporta il trasferimento dell’autorizzazione se il subentrante possiede i requisiti, ma occorre denuncia preventiva al Comune entro 90 giorni, pena decadenza. La cessazione va comunicata entro 90 giorni. Contro dinieghi, annullamenti, sospensioni e revoche è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro 30 giorni.

Le imprese artigiane devono iscriversi all’A.I.A. e comunicare il certificato al Comune entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione; le imprese non artigiane devono invece trasmettere il certificato del registro imprese e indicare il soggetto qualificato. Soci, familiari e dipendenti che svolgono professionalmente tali attività devono possedere la qualificazione richiesta. È vietato l’esercizio in forma ambulante o di posteggio.

Per la vendita di cosmetici alle clienti, se strettamente inerente alla continuità dei trattamenti, le imprese artigiane non sono soggette alla disciplina commerciale ordinaria; le imprese commerciali che vendono cosmetici possono svolgere anche l’attività di estetista se si adeguano al regolamento comunale e impiegano soggetti qualificati, senza obbligo di iscrizione all’A.I.A. L’attività mista estetista/parrucchiere è ammessa nella medesima sede se questa rispetta il regolamento comunale; il titolare o i soci devono possedere i requisiti professionali per le attività svolte. I parrucchieri misti possono avvalersi di collaboratori familiari e dipendenti solo per manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari.

L’autorizzazione è sospesa se l’attività è svolta in contrasto con legge e regolamento comunale e, se la sospensione supera 30 giorni, scatta la revoca. L’attività di tatuaggio e piercing richiede l’accertamento dei requisiti di sicurezza e igiene da parte dell’Azienda sanitaria competente.

Panificazione

La disciplina si applica alle imprese autorizzate che svolgono il ciclo completo della lavorazione del pane e a quelle che vendono pane altrui previo completamento della cottura. In via generale le imprese devono osservare la chiusura domenicale e festiva.

I Comuni possono derogare in caso di più festività consecutive per garantire il rifornimento e, acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali, possono individuare fino a otto domeniche o festività annue in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, restando ferma l’apertura nelle domeniche e festività di dicembre. Nelle località turistiche e nei poli turistici regionali le imprese possono determinare liberamente l’apertura domenicale e festiva. Le giornate di apertura in deroga devono essere compensate entro un anno con corrispondenti chiusure feriali secondo regolamento.

Sistema sanzionatorio

È considerata attività artigiana abusiva l’esercizio senza domanda di iscrizione all’A.I.A. nei termini. Le imprese non iscritte non possono usare nella ditta, insegna, marchio o pubblicità denominazioni riferite all’artigianato. Per tali violazioni è prevista una sanzione da 516 a 3.098 euro. La mancata presentazione delle denunce di modifica o cessazione comporta sanzione da 258 a 1.291 euro; uguale sanzione per l’uso indebito del titolo di maestro artigiano. L’attività di estetista o parrucchiere misto senza autorizzazione comunale è punita con sanzione da 516 a 1.549 euro. La violazione delle norme sulla panificazione comporta sanzione da 258 a 1.291 euro e, in caso di recidiva, la chiusura del panificio fino a 15 giorni.

Incentivi alle imprese artigiane: quadro generale

L’Amministrazione regionale concede finanziamenti per investimenti aziendali, acquisizione di servizi reali, accesso al credito, formazione imprenditoriale e professionale, occupazione e progetti speciali di sviluppo. Possono beneficiarne le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili artigiane iscritti all’A.I.A. e qualificabili come piccole o medie imprese secondo il diritto UE.

Gli interventi non si applicano ad agricoltura e pesca, salvo la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato per i settori sensibili. Se, dopo la concessione, l’impresa perde la qualifica artigiana per sviluppo aziendale, gli incentivi restano validi fino a scadenza se sono rispettati i limiti di intensità d’aiuto. Anche le imprese non ancora iscritte possono accedere agli incentivi per spese sostenute nei sei mesi precedenti l’iscrizione, purché la domanda sia successiva alla richiesta di iscrizione e l’iscrizione preceda l’erogazione. Per finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi l’iscrizione deve intervenire prima del rimborso della prima rata. In caso di conferimento, trasformazione, fusione o successione mortis causa, gli incentivi restano confermati se il subentrante ha i requisiti e vi è continuità aziendale.

La domanda va presentata prima dell’avvio dell’iniziativa e gli incentivi non sono cumulabili con altri benefici per la stessa iniziativa. Per gli immobili il vincolo di destinazione dura cinque anni; possono essere previsti vincoli anche per beni mobili e, in casi eccezionali, la Giunta può abbreviare il vincolo. La vendita del bene oggetto di incentivo ultraquinquennale dopo il quinquennio comporta revoca dal momento dell’alienazione.

Strumenti finanziari: Fondo di rotazione, locazione finanziaria, finanziamenti agevolati e Artigiancassa

È istituito il Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, alimentabile da conferimenti regionali, statali e di altri soggetti, rientri dei finanziamenti e interessi di tesoreria. Il Fondo concede finanziamenti per investimenti aziendali con durata massima di 10 anni. La gestione è affidata a un Comitato di gestione con sede presso la banca che fornisce supporto tecnico, amministrativo e organizzativo; il Comitato dura 4 anni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, ha un presidente e componenti esperti in materia creditizia/finanziaria/assicurativa, ed è vigilato dalla Giunta regionale tramite la Direzione degli affari finanziari e del patrimonio. I rapporti con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia sono disciplinati da convenzione.

La Regione è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse da Friulia-Lis Spa per operazioni di locazione finanziaria agevolata, con interessi non superiori al 3% e rimborso entro 10 anni, integrando la provvista con risorse della stessa società.

Sono inoltre previsti finanziamenti al Mediocredito per attivare finanziamenti agevolati fino a 10 anni per acquisto, costruzione e ammodernamento di laboratori, consolidamento delle strutture aziendali, acquisto di macchinari e attrezzature, esportazione e servizi/lavori all’estero. Ulteriori finanziamenti agevolati possono essere concessi per credito a breve termine, fino a 18 mesi, secondo la regola de minimis. La valutazione delle domande è affidata al Comitato di gestione.

La Regione può poi erogare finanziamenti ad Artigiancassa per agevolare gli investimenti aziendali, riducendo i tassi a carico delle imprese e prevedendo interventi aggiuntivi; le risorse sono gestite con contabilità separata. Anche in questo caso opera un Comitato tecnico di ammissibilità, con composizione simile a quella del Comitato di gestione e durata quadriennale, vigilato dalla Regione.

Artigianato artistico, adeguamento strutture, servizi, commercio elettronico e accesso al credito

Per l’artigianato artistico nei centri urbani la Regione concede contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammissibile e nel rispetto del de minimis, per lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione, straordinaria manutenzione e per l’acquisto di arredi e attrezzature.

Sono previsti contributi in conto capitale, sempre fino al 50% della spesa ammissibile e in regime de minimis, per l’adeguamento di strutture e impianti alle norme su prevenzione incendi, infortuni, igiene, sicurezza e antinquinamento.

Per l’acquisizione di servizi e la valorizzazione della produzione, la Regione può concedere contributi pari al 50% delle spese ammissibili per consulenze su innovazione, qualità, certificazione, organizzazione aziendale e miglioramento ambientale, analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria, e partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere.

Per il commercio elettronico, sono previsti contributi, entro il 50% della spesa ammissibile e in de minimis, per strumenti e programmi per siti e-commerce, consulenze, corsi di formazione e promozione del sito elettronico.

Sul versante del credito, la legge promuove i consorzi o società consortili di garanzia fidi tra imprese artigiane della stessa provincia, eventualmente con la Camera di commercio e banche. Tali consorzi possono essere finanziati se rispettano requisiti dimensionali e statutari, inclusa la partecipazione di un rappresentante regionale nel Consiglio direttivo; possono anche costituire un consorzio regionale di secondo grado, cui la Regione può integrare il fondo rischi fino al 50% delle quote apportate da ciascun consorzio aderente.

Nuova imprenditorialità, successione d’impresa e occupazione

Per favorire la nascita di nuove imprese artigiane, la Regione può concedere contributi per corsi di formazione imprenditoriale, piani di analisi e sviluppo aziendale e sul monte salari annuo lordo dei dipendenti. Quest’ultimo beneficio può durare tre anni dall’iscrizione all’A.I.A. della nuova impresa.

Per favorire la continuità aziendale, sono previsti contributi fino all’80% delle spese ammissibili per la successione tra imprenditore e socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni. Sono ammissibili spese di formazione del subentrante, analisi e sviluppo aziendale, ricerche di mercato e nuovi impianti e attrezzature; gli aiuti sono concessi in de minimis.

In materia IRAP, la legge prevede una riduzione dell’aliquota, da stabilire nella legge finanziaria regionale, per le nuove imprese artigiane iscritte all’A.I.A. a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1 gennaio successivo all’entrata in vigore: 1% per le aree montane e 0,8% per le altre aree regionali. Il beneficio spetta solo se l’impresa mantiene la sede nella zona/nel territorio regionale e dura fino a cinque periodi d’imposta. È inoltre prevista la possibilità di credito d’imposta regionale IRAP per imprese artigiane e loro consorzi con domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia, con tetto annuo fissato dall’Assessore alle finanze.

La Regione promuove inoltre formazione per soggetti che intendono avviare un’impresa artigiana o diventarne titolari, servizi di informazione e orientamento, iniziative formative per disoccupati finalizzate all’inserimento nelle imprese artigiane, indennità di frequenza durante la formazione e un contributo del 30% del salario annuo lordo per tre anni alle imprese che assumono a tempo indeterminato i partecipanti alla formazione, se il posto è aggiuntivo o sostitutivo di un pensionamento per limiti d’età.

Distretti artigianali e centri di assistenza tecnica

La Regione riconosce i distretti artigianali come ambiti di sviluppo economico-occupazionale e di coordinamento di iniziative locali per il comparto, con l’obiettivo di valorizzare le risorse umane, tecniche e produttive. I distretti sono individuati dalla Giunta regionale secondo la disciplina statale e regionale richiamata, e consistono in complessi produttivi costituiti prevalentemente da imprese artigiane con sede in comuni limitrofi e caratteristiche omogenee rispetto a un determinato prodotto, la cui realizzazione deve essere attività principale o prevalente.

Sono infine previsti i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, costituibili dalle organizzazioni rappresentative, anche in forma consortile. La Regione approva gli statuti, autorizza l’attività e può finanziare il primo impianto. I Centri offrono assistenza e informazione su innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economico-finanziaria, promozione e commercializzazione, accesso ai finanziamenti, igiene e sicurezza, tutela ambientale, certificazione di qualità e altre materie previste dal regolamento.

Regime transitorio, abrogazioni ed entrata in vigore

La legge prevede un articolato regime transitorio: le imprese già iscritte ai precedenti albi e sezioni sono automaticamente iscritte al nuovo A.I.A.; le autorizzazioni comunali già rilasciate per barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo/donna/misto valgono come autorizzazioni per il parrucchiere misto. Fino all’adozione dei nuovi regolamenti restano applicabili, in quanto compatibili, le precedenti discipline regionali in materia di modulistica, procedure, qualificazione professionale e funzionamento di Commissioni e Fondi. Sono previste proroghe per la permanenza in carica delle Commissioni e dei comitati preesistenti e l’obbligo per alcune società in accomandita semplice di regolarizzare i requisiti entro un anno.

La legge abroga numerose disposizioni regionali precedenti, con decorrenze differenziate. In particolare, alcune abrogazioni operano dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione, altre dall’1 gennaio dell’anno successivo. L’entrata in vigore generale è fissata a 30 giorni dalla pubblicazione, mentre i titoli IV, V e VI entrano in vigore dall’1 gennaio dell’anno successivo alla pubblicazione.

Aspetti finanziari

Il testo contiene una specifica copertura finanziaria per gli esercizi 2002-2004, con istituzione di nuovi capitoli di spesa e stanziamenti destinati alle funzioni delegate, agli incentivi, ai fondi di rotazione, ai finanziamenti agevolati, ai contributi per artigianato artistico, adeguamento strutture, servizi, e-commerce, garanzie fidi, nuova imprenditorialità, successione, aiuti all’occupazione, distretti e centri di assistenza tecnica. Le spese risultano quindi strettamente collegate ai bilanci indicati nel testo e non hanno portata finanziaria autonoma oltre quegli esercizi.

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