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Legge

L.R. FVG 8/2002

Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative.

Normativa regionaleL.R. FVG 8/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, pubblici, privati, per natanti e autostradali, trasferendo molte funzioni ai Comuni e introducendo pianificazione regionale, verifiche tecniche, regole transitorie e sanzioni. Prevede anche contributi per i Comuni montani e norme su orari e vendita di prodotti integrativi.

Programmazione e liberalizzazione della rete regionale dei carburanti

Programmazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti

La legge detta la disciplina regionale del Friuli Venezia Giulia per l’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, sia ad uso pubblico sia ad uso privato, con l’obiettivo di razionalizzare la rete, migliorarne l’efficienza e garantire il servizio sul territorio regionale.

Finalità e impianto generale della disciplina

Il provvedimento si coordina con i principi della normativa statale di settore e con gli indirizzi regionali in materia. La regola generale è la liberalizzazione dell’attività, subordinata però al rilascio di un’autorizzazione comunale o, per gli impianti autostradali, di una concessione/autorizzazione comunale secondo le regole del Piano regionale di programmazione e razionalizzazione.

Piano regionale di programmazione e razionalizzazione

La Regione deve dotarsi di un Piano entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il Piano:

  • definisce gli indirizzi per la razionalizzazione della rete;
  • stabilisce procedure amministrative e disposizioni tecniche per gli impianti pubblici e privati;
  • persegue efficienza, continuità del servizio, riduzione dei costi, incremento della produttività, tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e paesaggistici e decongestionamento urbano.

Il Piano è predisposto dall’Amministrazione regionale, sentita la Commissione consultiva carburanti, ed è approvato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta. Ha validità triennale, salvo adeguamenti necessari per sopravvenute disposizioni nazionali. Fino al nuovo Piano continua a valere il precedente, se compatibile con la nuova legge.

Organi consultivi e funzioni regionali

È istituita una Commissione tecnico-consultiva presso l’Ufficio di piano, con compiti di consulenza tecnica, proposta e parere sulle questioni di settore. Ha composizione ampia, con rappresentanti regionali, enti territoriali, ANAS, ACI, imprese e gestori, camere di commercio e organizzazioni sindacali dei gestori. Resta in carica quattro anni.

La Regione cura la predisposizione del Piano, con particolare attenzione alla presenza del servizio nelle zone montane, e svolge un monitoraggio annuale del processo di ristrutturazione della rete sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero dell’economia e delle finanze e dai Comuni.

Riparto delle funzioni amministrative

Alle Province spetta l’erogazione degli incentivi per il mantenimento degli impianti nei Comuni montani, secondo la disciplina specifica del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna.

Ai Comuni spettano, in generale, il rilascio delle autorizzazioni e delle attestazioni per gli impianti della rete ordinaria, nonché la ricezione di comunicazioni, i controlli di competenza, l’accertamento della compatibilità territoriale, l’irrogazione delle sanzioni e la trasmissione dei provvedimenti alla Regione. Le funzioni sono esercitate dagli sportelli unici per le attività produttive, ove istituiti.

Regime autorizzatorio della rete ordinaria

L’installazione e l’esercizio degli impianti sono attività liberamente esercitate, ma richiedono autorizzazione comunale. L’autorizzazione è subordinata alla verifica di conformità:

  • alle prescrizioni urbanistiche e fiscali;
  • alle regole di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;
  • alla tutela dei beni storici e artistici;
  • alle norme programmatiche regionali;
  • alle prescrizioni antincendio.

La domanda deve essere corredata da autocertificazione, documentazione prescritta e perizia giurata di tecnico abilitato. Decorso il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti senza diniego, la domanda si intende accolta. Il Comune può annullare l’assenso illegittimamente formato per ragioni di pubblico interesse, salvo sanatoria dei vizi nei termini assegnati.

L’autorizzazione decade se il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati entro due anni dal rilascio o dal silenzio-assenso, salvo ricorsi pendenti. È prevista anche la revoca per pubblico interesse o nei casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

Verifiche tecniche, compatibilità territoriale e impianti esistenti

I Comuni devono verificare entro quattro mesi dall’entrata in vigore del Piano l’idoneità tecnica degli impianti esistenti e la loro compatibilità territoriale. Le risultanze vengono comunicate all’interessato e agli altri enti indicati dalla legge. Se il Comune non provvede, intervengono in via sostitutiva le Province entro novanta giorni.

Gli impianti risultati inidonei o incompatibili sono dichiarati decaduti, salvo la disciplina sui programmi di adeguamento o chiusura. La sicurezza sanitaria è controllata dall’ASL competente.

In assenza di verifiche alla scadenza del termine sostitutivo, l’autorizzazione all’esercizio si intende confermata.

Programmi di adeguamento o chiusura e conseguenze dell’inadempimento

I titolari di impianti incompatibili o non conformi possono presentare un programma di chiusura e smantellamento, oppure di adeguamento alla normativa, entro sessanta giorni:

  • dall’entrata in vigore del Piano, per gli impianti già incompatibili;
  • dal ricevimento dell’esito della verifica, per gli impianti dichiarati incompatibili.

Il programma deve essere articolato per fasi entro i successivi ventidue mesi. Il Comune verifica l’adeguatezza del programma entro trenta giorni; se tace, la verifica si considera positiva. In caso di esito negativo, l’interessato può integrare entro quindici giorni.

Il mancato invio, l’inadeguatezza non sanata o la mancata esecuzione del programma comportano la decadenza dell’autorizzazione, con ordine di demolizione e ripristino e, se necessario, esecuzione d’ufficio a spese del titolare.

Deroga per garantire il servizio pubblico

Il Comune può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un solo impianto risultato incompatibile, se nel territorio comunale non esiste altro impianto e se è stata accertata l’idoneità tecnica e la compatibilità ambientale. La prosecuzione è ammessa fino all’installazione di un nuovo impianto conforme.

Disciplina urbanistica e localizzazione degli impianti

Gli impianti possono essere realizzati, nel rispetto del Piano, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della legge, in tutte le zone omogenee del PRGC e nelle fasce di rispetto stradali, salvo alcune esclusioni.

Restano escluse in via generale:

  • le zone omogenee A dei centri storici primari;
  • le aree riservate a servizi e attrezzature collettive;
  • le aree vincolate per beni ambientali e culturali.

Il PRGC può comunque introdurre limitazioni, norme integrative o localizzazioni specifiche e può anche consentire insediamenti nelle aree riservate o vincolate, se compatibili con la tutela del vincolo. Quando il Comune riserva aree pubbliche agli impianti, deve fissare criteri di assegnazione e procedere con bandi di gara.

Regime transitorio di razionalizzazione della rete

Per il primo anno dall’entrata in vigore della legge, nuove autorizzazioni stradali ad uso pubblico e trasferimenti di impianti sono subordinati, in linea generale, alla chiusura di più impianti preesistenti, con alcune eccezioni per GPL e metano. È prevista anche una disciplina specifica per il potenziamento degli impianti esistenti, anch’esso normalmente subordinato alla chiusura di altro impianto, salvo i casi di integrazione con GPL o metano.

Non si applicano tali vincoli, tra l’altro, agli impianti self-service con pagamento posticipato e ai relativi potenziamenti o trasformazioni, purché funzionanti esclusivamente come self-service post-pagamento.

Tutela delle zone montane e turistiche

Nei Comuni montani ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico B e C, nonché nelle località a economia turistica prive di impianti, può essere autorizzato un nuovo punto vendita anche senza chiusura di impianti preesistenti. Gli impianti situati in tali ambiti non possono essere computati ai fini della realizzazione di nuovi impianti o del potenziamento di altri.

In tali zone i Comuni possono autorizzare anche impianti self-service pre-pagamento senza limiti di orario, purché sia garantita una sorveglianza adeguata.

Le Province possono concedere contributi ai soggetti gestori per mantenere e sviluppare il servizio nelle zone montane svantaggiate, utilizzando risorse del Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. I contributi sono cumulabili con altri aiuti nei limiti del de minimis comunitario.

Orari di apertura e turnazioni

La Regione stabilisce i criteri di indirizzo per gli orari di apertura e chiusura e per le turnazioni degli impianti stradali, lasciando ai Comuni la competenza applicativa e sanzionatoria. Per gli impianti assistiti da personale restano ferme le regole della normativa regionale preesistente e quella vigente per gli impianti autostradali.

La legge modifica inoltre la disciplina regionale sugli orari, prevedendo:

  • un possibile aumento fino al 50% dell’orario massimo di servizio, a determinate condizioni collegate alla chiusura di almeno 150 impianti dopo l’entrata in vigore della legge;
  • la possibilità di modulare autonomamente orario e riposo entro i limiti previsti, previa comunicazione al Comune;
  • uno scostamento di 30 minuti in anticipo o in posticipo su apertura e chiusura, previa comunicazione;
  • il potere del Comune di negare l’assenso per incompatibilità con le esigenze di servizio pubblico;
  • la possibilità di osservare il riposo pomeridiano del sabato nei primi tre giorni feriali successivi.

Vendita di prodotti non petroliferi e attività accessorie

Gli impianti titolari della licenza di esercizio, se in possesso della tabella riservata prevista dalla normativa richiamata, possono vendere prodotti alimentari e non alimentari, nel rispetto del Piano. La vendita di alimentari deve avvenire in locali attrezzati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Nei limiti dimensionali degli esercizi di vicinato è consentito il consumo immediato di alcuni prodotti; è inoltre ammessa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei limiti di legge. I Comuni determinano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per tali attività.

Per gli impianti self-service post-pagamento e per quelli ristrutturati con analoghi dispositivi, oltre ai servizi all’automobile e all’automobilista, devono essere presenti autonome attività commerciali integrative entro superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato.

Impianti sulla rete autostradale

Per gli impianti ubicati su autostrade e raccordi autostradali, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, che rilasciano i relativi provvedimenti secondo il Piano. La Regione svolge coordinamento mediante indirizzi e direttive per le funzioni di rilievo unitario.

La concessione comunale deve essere rilasciata entro novanta giorni, previa verifica di conformità urbanistica, fiscale, sanitaria, ambientale, stradale e di tutela dei beni storici e artistici, oltre al rispetto delle prescrizioni antincendio. La concessione dura diciotto anni ed è rinnovabile.

Impianti per natanti

Gli impianti destinati esclusivamente al rifornimento di natanti sono disciplinati come categoria autonoma; se servono anche veicoli, sono considerati impianti stradali. L’installazione e l’esercizio sono soggetti ad autorizzazione comunale e alle verifiche fiscali, sanitarie e ambientali.

Si applicano, con i necessari adattamenti, le regole autorizzatorie, le verifiche tecniche, i programmi di adeguamento o chiusura e le conseguenze decadenziali previste per gli impianti della rete ordinaria.

Impianti ad uso privato

Per impianto ad uso privato si intende un complesso autonomo di apparecchi collegati a serbatoi interrati e sistemi di erogazione con contalitri. I nuovi impianti ad uso privato per imprese produttive e di servizi o per pubbliche amministrazioni, con esclusione delle amministrazioni dello Stato, sono autorizzati dal Comune alle stesse condizioni previste per gli impianti stradali.

Anche per tali impianti si applicano le verifiche di compatibilità sanitaria e ambientale, nonché la disciplina dei programmi di adeguamento o chiusura.

Sanzioni

L’installazione o l’esercizio senza autorizzazione, senza le comunicazioni prescritte o senza concessione per gli impianti autostradali è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000. La stessa sanzione si applica alle violazioni del Piano.

L’irrogazione spetta al Comune competente, secondo la procedura generale regionale sulle sanzioni amministrative.

Disposizioni transitorie

Le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del Piano sono esaminate secondo la normativa regionale previgente; il Comune può richiedere integrazioni solo per gli aspetti innovativi della nuova legge. Restano salve le comunicazioni già presentate in base alla precedente disciplina.

È prevista una sanatoria per i titolari di concessione che non abbiano chiesto il rinnovo nei termini: possono presentare domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, a condizione che l’impianto sia stato attivo nel 2001 anche nei turni festivi.

Fino all’entrata in vigore del Piano continua ad applicarsi il Piano del 1991. La nuova Commissione consultiva entra in funzione dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge; fino ad allora opera la Commissione precedente.

Regime finanziario e abrogazioni

Gli oneri per i contributi a favore dei gestori nelle zone montane sono coperti con il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, nei limiti delle risorse indicate dal bilancio regionale.

Sono abrogate le precedenti leggi regionali del settore richiamate nel testo, oltre a una disposizione della legge regionale di bilancio del 2000.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi il 14 marzo 2002. Molte disposizioni hanno natura transitoria e sono riferite a scadenze ormai risalenti; la disciplina storica è quindi in larga parte superata nei suoi effetti operativi, pur restando rilevante per la ricostruzione del quadro normativo consolidato.

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