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Legge

L.R. FVG 9/2002

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale.

Normativa regionaleL.R. FVG 9/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina friulana sullo sconto alla pompa dei carburanti per autotrazione, estendendo e adeguando le definizioni a benzina e gasolio, i controlli, gli adempimenti dei gestori e le regole di utilizzo degli avanzi di gestione. Prevede inoltre norme transitorie: il beneficio sul gasolio decorre dal 1° giugno 2002. Stanziamenti e spese sono riferiti al triennio 2002-2004.

Modifiche alla disciplina regionale sul prezzo agevolato dei carburanti per autotrazione

Modifiche alla disciplina regionale sul prezzo agevolato dei carburanti per autotrazione

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia aggiorna la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, adeguandola al nuovo quadro statale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione. L’intervento amplia il riferimento ai carburanti per autotrazione in generale, includendo espressamente anche il gasolio, e coordina la normativa regionale con l’applicazione della Carta del cittadino.

Ambito di applicazione e oggetto della disciplina

La disciplina regionale riguarda le attribuzioni riservate alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia dalla normativa statale richiamata in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale. Il testo sostituisce nel corpo della legge previgente numerosi riferimenti alle sole benzine con formulazioni più ampie riferite ai carburanti per autotrazione, comprendendo veicoli, motoveicoli e mezzi nautici, nonché i punti vendita e i relativi controlli.

Beneficiari e strumenti di identificazione

Sono beneficiarie le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a fruire della riduzione del prezzo. Per l’acquisto dei carburanti a prezzo ridotto il beneficiario deve consegnare al gestore del punto vendita, dotato di POS, l’identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.

La legge introduce inoltre la definizione di “Carta del cittadino” come identificativo sul quale sono memorizzati i dati necessari per consentire la fruizione di servizi in vari settori di carattere istituzionale.

Gestione degli avanzi e criteri di riequilibrio dei prezzi

Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dai carburanti scontati devono essere utilizzati prioritariamente per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce. Questo vincolo opera per i carburanti quando la differenza di prezzo tra la prima e l’ultima fascia è superiore a 10 centesimi di euro e la riduzione dell’ultima fascia è inferiore a 20 centesimi di euro.

Adempimenti dei gestori e controlli

La legge adegua gli obblighi dei gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione, con particolare riferimento a:

  • rilevazione dei consumi di carburanti per autotrazione, sia a prezzo ridotto sia a prezzo pieno;
  • trasmissione dei dati relativi alle quantità vendute nella giornata lavorativa;
  • registrazione, tramite POS, dei quantitativi complessivamente venduti risultanti dalla lettura delle colonnine e riportati nel registro dell’Ufficio tecnico di finanza;
  • dichiarazione che i carburanti a prezzo ridotto sono stati effettivamente erogati ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.

Sono inoltre aggiornati i compiti amministrativi e di controllo connessi ai contingenti di carburante a prezzo agevolato nelle zone di confine, nonché i monitoraggi sui consumi e sui volumi consegnati e venduti presso i punti vendita.

Sanzioni e misure sospensive

La disciplina sulle misure sanzionatorie e sospensive viene coordinata con il nuovo lessico dei carburanti per autotrazione. In particolare, è prevista la sospensione dell’autorizzazione alla vendita di carburanti per autotrazione a prezzo ridotto nei casi contemplati dalla legge regionale previgente, con riferimento anche ai dati sui quantitativi erogati e venduti.

Adeguamenti dei modelli e delle informazioni raccolte

L’allegato B della legge regionale 47/1996 viene modificato per aggiornare i modelli e le informazioni richieste, introducendo in modo espresso il tipo di alimentazione o di carburante oggetto del rifornimento, indicato come benzina/gasolio.

Norma transitoria

Le riduzioni del prezzo alla pompa del gasolio per autotrazione sono attivate con decorrenza 1° giugno 2002. In sede di prima applicazione, per la raccolta delle domande e la consegna delle autorizzazioni necessarie per ottenere il beneficio, le Camere di Commercio possono avvalersi degli uffici delle amministrazioni comunali.

Disposizioni finanziarie per il triennio 2002-2004

Per l’attuazione della disciplina sono iscritti e autorizzati stanziamenti complessivi pari a 66 milioni di euro, suddivisi in 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Le previsioni di bilancio sono adeguate alla nuova denominazione delle entrate e delle spese collegate alla quota delle accise sui carburanti per autotrazione e al rimborso delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita.

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