L.R. FVG 6/2002
Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina regionale sui controlli degli impianti termici, affidando alla Regione il coordinamento delle procedure di verifica e istituendo un tavolo con Province e Comuni sopra i 40.000 abitanti per definire indirizzi omogenei. Le procedure già avviate devono essere uniformate ai nuovi indirizzi, restando valide le verifiche già eseguite.
Modifiche ai controlli degli impianti termici in Friuli Venezia Giulia
Modifiche alla disciplina dei controlli degli impianti termici
La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 6 del 2002 interviene sulla precedente legge regionale n. 24/2001 in materia di controlli degli impianti termici. L’obiettivo è rendere omogenee sul territorio regionale le procedure di controllo e verifica degli impianti, in attuazione della normativa statale di riferimento.
Coordinamento regionale delle procedure
La Regione assume il compito di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici, con la finalità di garantire condizioni uniformi agli utenti del Friuli Venezia Giulia. Il coordinamento riguarda i controlli previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 31, comma 3, relativi all’esercizio e alla manutenzione degli impianti.
Tavolo di coordinamento con enti locali
Per attuare il coordinamento, è istituito presso l’Ufficio di piano, Servizio per la programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti. Tale sede individua gli indirizzi e gli elementi omogenei delle procedure di controllo, così da uniformare il sistema sul territorio regionale.
Atti di indirizzo della Giunta regionale
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione, adotta gli atti di indirizzo elaborati dal tavolo di coordinamento. Questi atti costituiscono il riferimento operativo per l’attuazione delle finalità di omogeneizzazione delle procedure di controllo degli impianti termici.
Regime transitorio per le procedure già avviate
Le procedure eventualmente già avviate da Province e Comuni con più di 40.000 abitanti prima dell’entrata in vigore della legge devono essere uniformate agli atti di indirizzo adottati ai sensi della nuova disciplina. Resta però ferma la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il 7 marzo 2002. L’intervento ha natura modificativa e si applica nell’ambito territoriale del Friuli Venezia Giulia.
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