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Legge

L.R. FVG 11/2002

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale

Normativa regionaleL.R. FVG 11/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Friuli Venezia Giulia strumenti per tutelare, conservare e valorizzare le risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale: registro volontario regionale, commissioni tecnico-scientifiche, rete di conservazione e sicurezza, banca del germoplasma e misure per la biodiversità forestale. Prevede programmi d’intervento e stanziamenti solo per l’anno 2002, con regolamenti attuativi entro 6 mesi dall’entrata in vigore.

Tutela delle risorse genetiche autoctone agrarie e forestali nel Friuli Venezia Giulia

Tutela delle risorse genetiche autoctone agrarie e forestali

La legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, un sistema di protezione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale. L’obiettivo è sostenere la biodiversità locale, gli agroecosistemi e le produzioni tipiche, con strumenti sia in situ sia ex situ.

Ambito di applicazione e risorse tutelate

La tutela riguarda specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni di interesse economico, scientifico, ambientale e culturale, quando siano minacciati da erosione genetica. Sono considerate autoctone anche le entità di origine esterna introdotte nel territorio regionale da almeno cinquanta anni, purché integrate nell’agroecosistema regionale e dotate di caratteristiche specifiche. La legge include anche materiali oggi scomparsi dalla regione ma conservati altrove, se suscettibili di reintroduzione.

Registro volontario regionale

Per consentire la tutela del patrimonio genetico è istituito un registro volontario regionale, articolato in sezione animale e sezione vegetale. L’iscrizione è gratuita ed è curata dall’ERSA, previa acquisizione del parere favorevole della competente কমিশione tecnico-scientifica. L’iniziativa può provenire dall’ERSA, dalla Giunta regionale, da enti scientifici, enti pubblici, organizzazioni e associazioni private, nonché da singoli cittadini, ma la domanda deve essere corredata da documentazione storico-tecnico-scientifica.

Il materiale iscritto può essere cancellato dall’ERSA, sempre con parere favorevole della Commissione, quando non sussistano più i requisiti di tutela previsti dalla legge. La Giunta regionale doveva adottare entro sei mesi un regolamento sulla tenuta del registro e sui criteri di iscrizione, con regole di omogeneità rispetto a strumenti nazionali e internazionali e con l’obbligo che ogni accessione sia identificabile tramite un numero minimo di caratteri definiti per la singola entità.

Commissioni tecnico-scientifiche

Sono previste due commissioni: una per il settore animale e una per il settore vegetale. Entrambe sono presiedute dal Direttore regionale dell’agricoltura e composte da quattro esperti del mondo scientifico e accademico nominati dalla Giunta regionale. Le commissioni restano in carica cinque anni.

Ai componenti spetta un gettone di presenza di 80 euro per seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e delle eventuali indennità di missione secondo la normativa regionale vigente. Le funzioni di segreteria sono svolte dall’ERSA tramite un proprio funzionario designato.

Rete di conservazione e sicurezza

La protezione e la conservazione delle risorse iscritte nel registro si attuano tramite una rete di conservazione e sicurezza, gestita e coordinata dall’ERSA. Possono aderirvi enti pubblici e privati, produttori singoli e associati.

La rete svolge due funzioni principali: conservazione del materiale genetico di interesse regionale e sua moltiplicazione per renderlo disponibile agli operatori agricoli che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione e il miglioramento.

Per le specie minacciate di erosione genetica, i soggetti inseriti nella rete possono vendere una modica quantità di sementi e animali prodotti, nei limiti stabiliti per ciascuna entità al momento dell’iscrizione nel registro. Gli agricoltori aderenti possono inoltre effettuare la risemina e la moltiplicazione in azienda.

Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale

Per garantire la conservazione ex situ delle accessioni vegetali è istituita la Banca del germoplasma autoctono vegetale regionale (BaGAV), presso l’Università degli studi di Udine. La conservazione e la gestione ex situ devono rispettare protocolli e procedure standard previsti per analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali.

Tutela della biodiversità forestale

La Giunta regionale individua i boschi e gli altri popolamenti vegetali, naturali o artificiali, idonei a fornire semi, talee e meristemi di provenienza locale, con iscrizione in un registro regionale dei boschi da seme tenuto dalla Direzione regionale delle foreste e soggetto ad aggiornamento periodico. La Giunta individua anche i popolamenti con particolari caratteristiche vegetazionali e stazionali idonei alla produzione di materiale di propagazione e ne pubblica l’elenco.

La Direzione regionale delle foreste cura la diffusione e la produzione di materiale arboreo e arbustivo di specie autoctone e può cederlo fino allo stadio di trapianto a imprenditori singoli o associati o a vivaisti, affinché ne curino l’accrescimento. Entro sei mesi dall’entrata in vigore la Giunta avrebbe dovuto determinare modalità e criteri per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione. La Regione promuove inoltre la costituzione di arboreti per la produzione di materiali di propagazione autoctoni e selezionati.

Programmi d’intervento e incentivi

La Regione attua la tutela tramite appositi programmi d’intervento, con i quali stabilisce attività e iniziative da attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, l’entità degli incentivi e le modalità di attuazione. I programmi possono favorire iniziative pubbliche e private per la conservazione della biodiversità autoctona e la diffusione di conoscenze e innovazioni, sostenere azioni dirette di tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche, incentivare gli aderenti alla rete, promuovere divulgazione, formazione e informazione e diffondere l’uso dei prodotti derivanti da razze, varietà, cultivar, popolazioni, ecotipi e cloni.

I programmi sono attuati dall’ERSA e sottoposti al controllo e al monitoraggio della Direzione regionale dell’agricoltura.

Norme finanziarie

Per il solo anno 2002 la legge autorizza spese specifiche per: gettoni e rimborsi delle commissioni tecnico-scientifiche; istituzione e gestione della BaGAV; tutela della biodiversità forestale; attuazione dei programmi d’intervento dell’ERSA. Le coperture sono indicate nel bilancio 2002-2004 e nel bilancio 2002, con oneri complessivi derivanti dalle autorizzazioni di spesa quantificati in euro 258.228,45 per l’anno 2002.

Valutazione di attualità

La disciplina sostanziale sulla tutela delle risorse genetiche autoctone è strutturalmente rilevante, ma le disposizioni finanziarie riportate nel testo sono limitate all’anno 2002. Il provvedimento non risulta obsoleto nel suo impianto ordinamentale, in quanto istituisce strumenti e procedure ancora astrattamente utili per la tutela della biodiversità regionale.

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