L.R. FVG 7/2002
Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il Friuli Venezia Giulia, finalità, destinatari, strumenti programmatori, organismi consultivi, riconoscimento e contributi a enti operanti con i corregionali all’estero e misure per i rimpatriati. Molte disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2003; per il triennio 2003-2005 il piano va approvato entro il 31 marzo 2003. Previste anche abrogazioni e una misura urgente per l’America Latina nel 2002.
Interventi regionali per corregionali all'estero e rimpatriati
Interventi regionali per corregionali all’estero e rimpatriati
La legge riorganizza la disciplina della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di rapporti con i corregionali all’estero, sostegno ai rimpatriati e valorizzazione delle comunità di origine regionale. Definisce finalità, destinatari, programmazione, organismi consultivi, riconoscimenti, contributi e una misura urgente per i corregionali in America Latina.
Finalità e ambito soggettivo
L’intervento regionale è orientato a tre obiettivi principali: mantenere e rafforzare i rapporti tra la Regione e i corregionali all’estero; conservare le identità culturali e linguistiche delle comunità di origine; favorire il rimpatrio e il reinserimento, anche lavorativo, dei rimpatriati.
Sono destinatari:
- i corregionali all’estero, cioè i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo, i loro familiari e discendenti stabilmente residenti fuori d’Italia;
- i rimpatriati, cioè i corregionali di cui sopra che, dopo almeno cinque anni di permanenza all’estero, sono rientrati definitivamente in Regione da non più di due anni.
Limitatamente a specifici interventi previsti dalla legge, possono essere destinatari anche i corregionali residenti in Italia ma fuori dal territorio regionale. Non rientrano tra i destinatari i dipendenti dello Stato, di istituzioni internazionali o di imprese italiane distaccati o inviati all’estero per ragioni di servizio.
Per alcune categorie è previsto un sostegno particolare: in particolare per istriani, fiumani e dalmati residenti all’estero, nonché per i corregionali all’estero di origine friulana e slovena, anche in connessione con le tutele statali sulle minoranze linguistiche.
Tipologie di intervento
La Regione promuove interventi di diversa natura:
- sostegno al reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, anche tramite sovvenzioni, sostegni scolastici e linguistici, incentivi all’avvio di attività produttive, inserimento lavorativo, formazione e riqualificazione professionale;
- informazione alle comunità all’estero sull’attività legislativa e sulle provvidenze regionali, statali e comunitarie, oltre che sulla realtà economica regionale, anche tramite reti informatiche;
- iniziative economiche e culturali nei Paesi di presenza dei corregionali, per rafforzare il legame con la Regione e tutelare identità culturali e linguistiche;
- soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale, oltre a interscambi giovanili;
- valorizzazione e sostegno di enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero;
- coordinamento delle attività di tali soggetti, degli enti strumentali regionali e delle società partecipate per la promozione all’estero dell’economia e del turismo del Friuli Venezia Giulia.
L’Amministrazione regionale può anche sostenere iniziative autonome di informazione promosse dagli enti dei corregionali all’estero. Per gli interventi culturali all’estero, la legge consente estensioni ai corregionali residenti in Italia fuori Regione.
È istituito un osservatorio sui corregionali all’estero, quale supporto conoscitivo alle funzioni regionali; il suo funzionamento è definito dalla Giunta, anche affidandolo a terzi. La Regione promuove inoltre un protocollo d’intesa con lo Stato per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai rimpatriati.
Modalità di attuazione e coordinamento istituzionale
La Regione attua gli interventi favorendo la partecipazione di Province, Comuni, altri enti locali, istituzioni pubbliche e forze sociali, oltre a sostenere le realtà associative del settore.
Per i rimpatriati la Giunta deve individuare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore, i settori e gli interventi con priorità di accesso.
Per le azioni di informazione, promozione culturale e soggiorni/attività formative, la Regione si avvale degli enti riconosciuti oppure procede direttamente. Può inoltre stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio e Università. In questo ambito può assumere a proprio carico le spese per strumenti informativi, documentazione, studi, consulenze, progettazione, convegni, seminari e conferenze. Per gli interventi del piano triennale è previsto, se necessario, il coordinamento con le altre Regioni.
Fondo regionale e programmazione triennale
È istituito il “Fondo per i corregionali all’estero”, destinato a finanziare gli interventi della legge e il sostegno all’attività istituzionale degli enti riconosciuti. Lo stanziamento è determinato dalla legge finanziaria regionale per ciascun triennio.
L’azione regionale si realizza mediante un piano triennale articolato in progetti, approvato dalla Giunta entro il 30 novembre dell’anno antecedente al triennio di riferimento, sentita la Commissione consiliare competente e il Comitato. I progetti tengono conto anche delle proposte di Province ed enti riconosciuti, da trasmettere entro il 30 settembre dell’anno precedente. Il piano può essere aggiornato nel triennio con la stessa procedura.
I progetti devono indicare presupposti, contenuti, tempi, modalità attuative e finanziamento. Il Presidente della Regione può indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all’estero per verificare lo stato di attuazione degli interventi.
Per il triennio 2003-2005 la programmazione doveva essere conclusa entro il 31 marzo 2003. Le disposizioni sulla programmazione, insieme a quelle sul Comitato, sugli enti riconosciuti, sui contributi e sulle abrogazioni, si applicano dal 1° gennaio 2003.
Comitato dei corregionali all’estero e dei rimpatriati
È istituito un Comitato consultivo presso la struttura regionale competente, con funzioni di ricerca, approfondimento, progettazione e verifica degli effetti delle politiche regionali.
Il Comitato:
- si riunisce ordinariamente una volta l’anno;
- esamina lo stato di attuazione delle politiche;
- formula proposte sulla programmazione e sulle priorità del piano triennale;
- esprime parere sul piano triennale e sulle richieste di riconoscimento degli enti;
- può riunirsi in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di un terzo dei componenti.
Alle sedute possono intervenire, senza voto, rappresentanti di enti locali, amministrazioni, enti interessati ed esperti. È previsto il quorum della maggioranza dei componenti e l’approvazione a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Ai componenti esterni spetta gettone di presenza, missione e rimborso spese secondo il trattamento dei dirigenti regionali. Le spese di viaggio possono essere anticipate dagli enti riconosciuti e poi rimborsate dalla Regione.
Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, per cinque anni, ed è composto da rappresentanti della Regione, degli enti riconosciuti, dei corregionali all’estero, dei corregionali residenti in Italia fuori Regione, dei rimpatriati, delle Province, dei Comuni, delle categorie economiche, delle organizzazioni sindacali, delle Università, dell’amministrazione scolastica e del Consiglio generale degli italiani all’estero. È prevista una composizione rappresentativa delle diverse aree continentali, delle donne, delle categorie economiche e delle professioni, nonché un ricambio limitato con divieto di nuova designazione per cinque anni per alcune categorie.
Sono inoltre previste segreterie permanenti del Comitato e della Consulta regionale dell’immigrazione, con compiti di coordinamento e collegamento con l’Amministrazione regionale e riunioni congiunte di norma ogni quattro mesi per individuare azioni comuni sui temi migratori, preparare gli ordini del giorno e verificare l’andamento delle iniziative.
Enti, associazioni e istituzioni riconosciuti
La Regione riconosce la funzione di interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede in Friuli Venezia Giulia, attivi da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori Regione e dei rimpatriati.
La Giunta deve fissare i criteri di rappresentanza, attività e organizzazione per ottenere il riconoscimento. Il riconoscimento è disposto con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente e acquisito il parere del Comitato. I soggetti riconosciuti devono rivolgere i servizi a tutti i beneficiari della legge.
Per la prima applicazione, fino alla costituzione del Comitato, restano validi i riconoscimenti già effettuati sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 2001.
Le domande di riconoscimento vanno presentate alla struttura regionale competente, con la documentazione stabilita dalla Giunta sulla costituzione, l’attività svolta negli ultimi cinque anni e l’organizzazione interna; la struttura effettua gli accertamenti necessari.
Rappresentanza e collegamento dei corregionali nel mondo
La Regione può riconoscere funzioni di rappresentanza e collegamento a singole persone o a organismi formati da più persone, per rafforzare i rapporti con la comunità regionale e valorizzare la presenza dei corregionali in aree geografiche a forte concentrazione.
A tali soggetti possono essere attribuite funzioni consultive sull’area di riferimento e compiti di attuazione, come partner locali, di azioni di sviluppo e cooperazione internazionale, se costituiti in forma giuridica adeguata secondo il diritto del Paese di appartenenza.
La Giunta, con regolamento, deve disciplinare criteri, modalità e procedure di riconoscimento. Possono partecipare anche soggetti non espressione diretta dei corregionali, purché persegua finalità affini.
Contributi agli enti riconosciuti
La legge finanziaria regionale stabilisce la quota del Fondo destinata al sostegno degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti. La ripartizione dei finanziamenti avviene in rapporto al rilievo delle attività svolte, secondo criteri fissati dalla Giunta nel rispetto delle regole sulla concentrazione degli enti.
Le domande di contributo si presentano entro il 30 novembre dell’anno precedente, con programma di attività e bilancio di previsione. Il consuntivo va trasmesso entro 30 giorni dall’approvazione da parte degli organi competenti. Il contributo è erogato in un’unica soluzione entro aprile dell’anno di riferimento. La rendicontazione va presentata entro aprile dell’anno successivo, secondo la disciplina generale regionale, con possibilità di modalità semplificate per le spese sostenute all’estero.
Razionalizzazione e concentrazione degli enti
La Regione incentiva iniziative di razionalizzazione dell’organizzazione del settore emigratorio, favorendo forme di coordinamento operativo tra enti, associazioni e istituzioni che, d’intesa tra loro e nel rispetto delle diverse realtà culturali e linguistiche, intendano utilizzare meglio le risorse disponibili.
Per il primo triennio dopo l’entrata in vigore, i contributi destinati agli enti riconosciuti sono ripartiti secondo criteri definiti dalla Giunta, che deve anche promuovere la razionalizzazione del settore.
Interventi urgenti per i corregionali in America Latina
È previsto un intervento specifico e urgente per i corregionali in America Latina. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve approvare un progetto d’intervento elaborato con il coinvolgimento delle realtà istituzionali, imprenditoriali e sociali del Friuli Venezia Giulia e degli enti riconosciuti.
Gli interventi possono essere attuati direttamente oppure tramite i soggetti riconosciuti e altri soggetti pubblici o privati idonei.
La disposizione modifica anche la precedente legge regionale 3/2002 in alcuni punti relativi alla sovvenzione e all’anagrafe dei corregionali residenti all’estero.
Aggiornamento organizzativo, abrogazioni e disciplina finanziaria
La Giunta regionale deve adeguare la declaratoria delle funzioni della struttura competente in materia di corregionali all’estero e delle altre strutture regionali ed enti regionali coinvolti.
Sono abrogate numerose precedenti disposizioni regionali in materia di emigrazione e corregionali all’estero, nonché alcune parti della legge regionale 46/1990 e della legge regionale 25/1999.
Sul piano finanziario la legge autorizza, per il Fondo, una spesa complessiva di 3.098.000 euro per il biennio 2003-2004, con copertura tramite storno di pari importo da altro capitolo. Per l’anno 2002 è inoltre autorizzata una spesa aggiuntiva di 500.000 euro per il programma di politica attiva verso gli emigrati, comprensiva dell’intervento urgente per l’America Latina.
Decorrenza
Le principali disposizioni operative della legge decorrono dal 1° gennaio 2003. Alcuni interventi iniziali, in particolare quelli urgenti per l’America Latina e le misure finanziarie del 2002, sono invece immediatamente riferiti all’esercizio 2002 e non hanno più applicazione attuale.
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