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Sentenza

Sentenza n. 214/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’annullamento: - della determina n. 4220 prot. n. 0069457/2023 del 04/09/2023 - notificata in data 07/09/2023 alla sig.ra Tucci Laura ed in data 22/09/2023 alla sig.ra Grassi Stefania - avente ad oggetto l’annullamento della Nota interlocutoria prot. 83478 del 16/11/2021; - della Nota interlocutoria prot. 69208 del 29/09/2021; - della conclusione ed archiviazione del procedimento sanzionatorio rubricato al n. A14/2020, prot. n. 34368 del 19/05/2021; - della determina dirigenziale n. 1688, prot. n. 27746 del 26/04/2021; - della SCIA n. 37/2019 prot. n. 25435 del 08/04/2019 ed atti conseguenti tra cui comunicazione di fine lavori prot. 54030 del 08/07/2019 ed attestazione di agibilità prot. 57319 del 30/07/2019; - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo, ancorché non conosciuto, ivi espressamente ricompresi tutti gli eventuali atti e/o provvedimenti richiamati nei provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202301408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determina comunale di annullamento di una nota interlocutoria e ulteriori atti relativi a una SCIA edilizia, alla conclusione di un procedimento sanzionatorio, alla fine lavori e all’agibilità

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento contro la determina comunale n. 4220 del 4 settembre 2023, avente a oggetto l’annullamento della nota interlocutoria del 16 novembre 2021, nonché contro gli ulteriori atti indicati in epigrafe, tra cui una precedente nota interlocutoria, la conclusione e archiviazione di un procedimento sanzionatorio, una determina dirigenziale, una SCIA edilizia e gli atti conseguenti relativi alla fine dei lavori e all’agibilità. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio non è stato deciso nel merito. Nel corso del processo le ricorrenti hanno dichiarato, con note del 22 dicembre 2025 e dell’8 gennaio 2026, di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione si fonda sulla dichiarazione espressa delle ricorrenti, ribadita prima della definizione nel merito, di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha promosso, escludendo la possibilità per il giudice di decidere nel merito quando la parte dichiari di non voler più ottenere la pronuncia. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle circostanze del giudizio e della declaratoria di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione di annullamento determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando intervenga prima della decisione nel merito.
  • In virtù del principio della domanda, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una domanda di annullamento quando il soggetto che ha instaurato il giudizio dichiari di non voler più ottenere la pronuncia richiesta.
  • Il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso; pertanto, la sopravvenuta rinuncia sostanziale alla decisione, espressa mediante la dichiarazione di carenza di interesse, impedisce la prosecuzione del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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