Sentenza del 03/04/2019 n. 2008 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - ICI - Ricorso contro avviso di accertamento per decadenza e diritto all'esenzione - Respinto - Appello per carenza di motivazione - Respinto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. impugnava l’avviso di accertamento ICI per il 2010, notificato il 17 gennaio 2016, chiedendo di accertare la decadenza e di annullare l’atto. Sosteneva di avere diritto all’esenzione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 e dal regolamento comunale perché l’immobile era destinato ad attività sanitaria e assistenziale. In appello lamentava inoltre che l’avviso fosse motivato per omesso versamento, e non per carenza dei requisiti di esenzione; richiamava il riconoscimento dell’esenzione per le annualità 2006 e 2007 e contestava che le prestazioni extra-convenzione si svolgessero negli immobili accertati, affermando che l’attività sanitaria era accreditata dalla Regione Lazio. Il Comune eccepiva l’inammissibilità della censura sulla motivazione perché nuova e contestava comunque la sussistenza dei requisiti oggettivi dell’esenzione per il 2010.
La decisione
La Commissione respinge l’appello. Dichiara inammissibile, quale domanda nuova, la censura secondo cui l’avviso sarebbe stato motivato con riferimento al solo omesso versamento, perché introdotta in appello su una causa petendi e su presupposti di fatto non prospettati in primo grado. Respinge le censure di merito: per il 2010 non è stata provata la conduzione esclusivamente non commerciale dell’attività sanitaria e assistenziale; la sola destinazione dell’immobile a un’attività contemplata dalla legge e le previsioni statutarie non bastano. Non risulta inoltre adeguatamente provato che le prestazioni extra-convenzione fossero svolte in un immobile diverso; la differenza tra il volume d’affari dichiarato, pari a euro 5.469.370,00, e i corrispettivi riconosciuti dalla Regione Lazio, pari a euro 3.348.198,72, è ritenuta indicativa dello svolgimento di attività commerciale. La decadenza non viene riconosciuta: la sentenza di primo grado l’aveva esclusa e l’appello è respinto. A. è condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 700, oltre oneri se dovuti.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992
Nella fattispecie, tale prova non è stata fornita dalla parte, che incentra le tesi sulla circostanza che gli immobili oggetto di accertamento sono destinati allo svolgimento di una delle attività indicate alla lett. i) del menzionato art. 7 senza soffermarsi sulle modalità di svolgimento di tale attività che, come si è detto, deve avvenire in forma esclusivamente non commerciale.
L’esenzione non dipende dalla sola natura sanitaria o assistenziale dell’attività né dalla destinazione dell’immobile: occorre dimostrare che, nell’anno d’imposta interessato, l’attività sia stata concretamente svolta in forma esclusivamente non commerciale.
Massime di principio
- Chi invoca l’esenzione ICI per attività sanitaria o assistenziale deve provare le modalità concrete di svolgimento dell’attività nell’annualità accertata; statuto, finalità non lucrative o destinazione dell’immobile, da soli, non sono sufficienti.
- Il riconoscimento dell’esenzione per anni precedenti non dimostra automaticamente il diritto per un’annualità successiva, che va valutata autonomamente sulla base dei requisiti e delle prove riferibili a quel periodo.
- Una censura basata su fatti o ragioni giuridiche non introdotti in primo grado può essere considerata domanda nuova e risultare inammissibile in appello, se modifica la causa petendi e introduce un nuovo tema di indagine.
- Per sostenere che attività remunerate o extra-convenzione si svolgono in immobili diversi da quelli accertati, il contribuente deve fornire riscontri adeguati; dati economici complessivi possono concorrere alla valutazione delle modalità commerciali dell’attività.
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