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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34262/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo per il 2006, ha emesso avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci per maggiori ricavi d'impresa e maggior IVA relativi alla cessione di nove unità immobiliari a Spoleto. L'Ufficio ha determinato presuntivamente maggiori corrispettivi valorizzando vari elementi (valori comunali per aree fabbricabili, valori indicati in contratti preliminari, stime trimestrali di un'agenzia immobiliare, valori negli atti di mutuo). La società e i soci hanno impugnato gli avvisi ritenendoli non sufficientemente motivati, contestando l'omessa allegazione dei documenti a supporto (due scritture private, due perizie, la stima dell'agenzia) e l'uso di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per la determinazione del valore medio al mq.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Commissione tributaria regionale avesse fornito motivazione adeguata, basata su una serie di indizi concreti e concordanti ritenuti idonei a fondare la determinazione dei maggiori ricavi; ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata allegazione dei documenti in Cassazione (mancata produzione delle copie degli atti impugnati); ha confermato che un unico elemento può essere decisivo solo se dotato di gravità, precisione e concordanza e che nel caso concreto erano presenti più elementi corroboranti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia (complessivi Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • art.360 cod.proc.civ.

    Norma procedurale usata per censurare vizi di motivazione (num.5) e violazione di legge (num.3) nei motivi di cassazione; la Corte applica i criteri di rilevanza per i vizi denunciati.

  • art.3, comma 3, legge n.241/1990

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione dell'atto amministrativo (presunta carenza motivazionale degli avvisi di accertamento); la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio nel caso concreto.

  • art.7 legge n.212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti)

    Richiamato in relazione al diritto del contribuente ad atti motivati e trasparenti; la Corte ha ritenuto che la motivazione degli atti e del giudice di merito fosse sufficiente.

  • art.42 del d.P.R. n.600/1973

    Richiamato con riferimento ai requisiti formali e di motivazione degli atti impositivi; non ha consentito l'annullamento degli accertamenti nella specie.

  • art.56 del d.P.R. n.633/1972

    Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione degli atti ai fini IVA; la mancata allegazione di documenti non è stata ritenuta decisiva in Cassazione per carenza di motivazione.

  • art.39, primo comma, lett. d) del d.P.R. n.600/1973

    Dispositivo che disciplina la determinazione del valore normale e l'uso di presunzioni fiscali; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette l'uso di presunzioni purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.

  • art.54 del d.P.R. n.633/1972

    Norma analoga per l'IVA sulla determinazione del valore normale; la Corte ha confermato che le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se adeguatamente corroborate.

  • art.24, comma 5, legge n.88/2009

    Richiamata per spiegare la reintroduzione della presunzione semplice (eliminando la presunzione legale relativa introdotta dall'art.35 del d.l. n.223/2006); conseguenza: il giudice può valutare presunzioni purché rispettino i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art.35 del d.l. n.223/2006 conv. in legge n.248/2006

    Citata storicamente per evidenziare la modifica normativa precedente che aveva introdotto una presunzione legale di corrispondenza tra prezzo e valore normale, poi soppressa; utile a chiarire il regime delle presunzioni applicabile.

  • art.2727 cod.civ.

    Norma sulle prove per presunzioni; la Corte ricorda che la censura ex art.2727 è rilevante solo se sussiste il vizio di sussunzione (cioè errore nell'applicare il criterio probatorio)—non basta manifestare diverso convincimento.

Massime di principio

  • Gli accertamenti fiscali basati su presunzioni sono ammissibili purché gli indizi su cui si fondano siano gravi, precisi e concordanti; più indizi coerenti rafforzano la fondatezza dell'accertamento.
  • Un singolo elemento probatorio può sostenere un accertamento se possiede da solo i requisiti di gravità, precisione e concordanza; tuttavia dati OMI (osservatorio immobiliare) da soli non sono generalmente sufficienti e devono essere corroborati.
  • In Cassazione le doglianze sulla motivazione del giudice di merito devono evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà del ragionamento decisorio; il semplice diverso convincimento non è sufficiente.
  • Le censure relative alla carenza documentale degli atti impositivi possono essere dichiarate inammissibili in Cassazione se non vengono riprodotti e allegati gli specifici atti impugnati e se la doglianza resta generica.
  • Le eccezioni fondate sugli artt.2727/2729 c.c. (prova per presunzioni) possono rilevare solo quando si dimostri un errore di sussunzione del giudice (qualificazione degli indizi e loro idoneità probatoria), non quando si contesti solo la valutazione degli stessi.

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