Sentenza del 07/12/2016 n. 25119 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento di Euro 257.979,62 relativa all'anno d'imposta 2003, derivante dalla rettifica di una plusvalenza da cessione d'azienda. La contribuente sosteneva che l'avviso di accertamento presupposto non fosse stato regolarmente notificato. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR deducendo, da un lato, che il giudice d'appello avesse esaminato d'ufficio una questione non sollevata nel ricorso introduttivo e, dall'altro, che la notifica fosse comunque valida ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e della disciplina sulle notifiche postali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che nel processo tributario le invalidità dell'atto, anche se qualificate come nullità, non siano normalmente rilevabili d'ufficio e debbano essere dedotte tempestivamente nel ricorso introduttivo. La contribuente aveva contestato la notifica dell'avviso solo in appello, sicché la CTR non avrebbe potuto esaminare la questione. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare all'Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000, oltre spese prenotate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 18, comma 2, 19, 24, comma 2 e 57
Il processo tributario ha natura impugnatoria: il giudizio è delimitato dai motivi specificamente dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo. Non possono essere introdotte per la prima volta in appello questioni non sollevate in primo grado.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti; non può esaminare d'ufficio una contestazione nuova non compresa nell'oggetto originario del giudizio.
Art. 140 c.p.c.
Disciplina la notificazione quando il destinatario è irreperibile o non è possibile eseguire la consegna diretta. Nel caso concreto, il motivo è stato dichiarato assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
Regola le modalità di notificazione degli atti tributari, anche mediante rinvio alle forme previste dal codice di procedura civile e dalla normativa sulle notifiche postali.
Legge n. 890/1982
Disciplina le notificazioni a mezzo posta. La Corte non ha tuttavia deciso definitivamente la validità della notifica sulla base di questa normativa, poiché ha ritenuto preclusa la contestazione per tardiva deduzione.
Art. 1335 c.c.
Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario. La presunzione può essere superata solo provando l'impossibilità, senza colpa del destinatario, di averne avuto cognizione; nel caso concreto la contribuente non ha fornito una prova sufficiente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, eventuali vizi di notifica dell'atto presupposto devono essere contestati già nel ricorso introduttivo contro l'atto impugnato; introdurli per la prima volta in appello può comportare la preclusione della questione.
- La qualificazione legislativa di un vizio come nullità non implica necessariamente che il giudice tributario possa rilevarlo d'ufficio in ogni stato e grado: occorre verificare la disciplina processuale applicabile.
- Quando un atto recettizio è pervenuto all'indirizzo del destinatario, opera una presunzione di conoscenza. Il destinatario deve dimostrare concretamente di non aver potuto conoscerlo per una causa non imputabile.
- Deduzioni generiche, come l'assenza per motivi di salute o altri motivi non documentati, normalmente non bastano a superare la presunzione di conoscenza dell'atto.
- È opportuno contestare immediatamente e in modo specifico ogni aspetto della notifica, indicando le irregolarità riscontrate e producendo la relativa documentazione, inclusi avviso di ricevimento, comunicazione di avvenuto deposito e dati identificativi della raccomandata.
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