Sentenza del 29/03/2017 n. 8046 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento parziale, ai fini IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 2003, contestando maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dalla vendita di immobili. L'accertamento si fondava su documentazione extracontabile rinvenuta dalla Guardia di Finanza, costituita da annotazioni riferibili a immobili e corrispettivi, nonché sull'esiguità dei prezzi risultanti dalla contabilità rispetto al mercato immobiliare della zona e sulle quotazioni OMI. La società ha contestato la legittimità dell'accertamento parziale, l'utilizzabilità delle annotazioni extracontabili, l'estensione della presunzione a tutte le vendite dell'anno e l'impiego delle quotazioni OMI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha stabilito che l'accertamento parziale può fondarsi anche su elementi indiziari e presuntivi, non essendo necessari dati certi. La contabilità in nero e gli appunti personali dell'imprenditore possono costituire elementi probatori validi, idonei a trasferire sul contribuente l'onere di fornire una prova contraria. Le quotazioni OMI, invece, non costituiscono da sole prova sufficiente del maggior corrispettivo, ma possono essere utilizzate come elemento indiziario integrativo insieme ad altri dati. Nel caso concreto, le quotazioni OMI erano state utilizzate unitamente alla documentazione extracontabile e all'esiguità dei prezzi dichiarati. Alcune censure sono state dichiarate inammissibili per novità o per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis
gli uffici possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi acquisiti, il reddito o il maggior reddito imponibile
L'accertamento parziale è legittimo anche quando gli elementi disponibili abbiano natura indiziaria o presuntiva, purché siano idonei a far emergere un reddito non dichiarato o superiore a quello dichiarato.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5
Prevede, per l'IVA, una disciplina analoga a quella dell'accertamento parziale prevista dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Consente la rettifica dei ricavi anche mediante presunzioni semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Regolano l'onere della prova e le presunzioni semplici. Gli elementi presuntivi devono essere logicamente attendibili e, secondo il principio generale, gravi, precisi e concordanti; non è ammessa una presunzione fondata esclusivamente su un'altra presunzione priva di adeguato supporto.
Codice civile, artt. 2709 e seguenti
La nozione di scritture contabili può comprendere anche documenti extracontabili e appunti personali che registrino quantitativamente o monetariamente operazioni d'impresa, attribuendo loro valore indiziario.
Codice di procedura civile, artt. 112, 115 e 360
Disciplinano, rispettivamente, i limiti della pronuncia giudiziale, la valutazione delle prove e i motivi di ricorso per cassazione. Il ricorso deve esporre in modo autosufficiente gli elementi necessari per consentire alla Corte di verificare le censure.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
L'accertamento parziale non preclude ulteriori accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria entro i termini ordinari.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13 e 14
Rilevano nella determinazione della base imponibile IVA e del valore delle operazioni, ma non consentono di fondare automaticamente il maggior corrispettivo sulle sole quotazioni di mercato.
Legge n. 88 del 2009, art. 24, comma 5
Ha eliminato la presunzione legale di corrispondenza tra corrispettivo effettivo e valore normale degli immobili, ripristinando la necessità di una valutazione basata su presunzioni semplici e altri elementi probatori.
Quotazioni OMI
Sono strumenti di ausilio e indirizzo per la valutazione estimativa e forniscono indicazioni di larga massima. Da sole non dimostrano l'esistenza di maggiori corrispettivi, ma possono concorrere alla prova se accompagnate da ulteriori elementi.
Massime di principio
- Un accertamento fiscale parziale può essere emesso anche sulla base di indizi e presunzioni, non soltanto di prove documentali certe, quando gli elementi raccolti rendano plausibile l'esistenza di redditi non dichiarati.
- Appunti personali, agende, prospetti e altra documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa possono avere valore probatorio significativo, soprattutto se riportano importi, operazioni o dati coerenti con l'attività aziendale.
- Il contribuente deve fornire una prova contraria concreta e documentata; la semplice contestazione generica dell'interpretazione degli appunti o dei valori di mercato può non essere sufficiente.
- Le quotazioni OMI non possono, da sole, giustificare la rettifica dei ricavi immobiliari. Devono essere utilizzate come elemento integrativo insieme ad altri indizi, quali documentazione extracontabile, caratteristiche degli immobili, prezzi dichiarati anormalmente bassi e andamento del mercato.
- L'estensione della presunzione a più operazioni deve essere motivata mediante elementi comuni alle vendite interessate, come l'omogeneità degli immobili, della zona, del periodo e dei prezzi dichiarati.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale trascrivere o indicare puntualmente gli atti e le prove su cui si fondano le censure; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
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