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Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento della Giunta della Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, inviato tramite pec l' 11.05.2023, con cui è stata comunicata la non ammissibilità della domanda di aiuto n. 61248 presentata dal sig. Fucili per mancanza del requisito di progetto di cui al par. 5.1.3 del bando e del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 149 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza sempre in data 11.05.2023, nella parte in cui la ditta ricorrente è stata inserita tra quelle non ammesse a finanziamento; nonché di tutti gli atti connessi e correlati, ed in via subordinata di tutti gli atti presupposti, con cui è stato avviato e concluso il provvedimento di non ammissibilità del contributo, tra i quali in particolare: - del bando della Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Bando Misura 4.1 - investimenti in immobilizzazioni materiali nella parte in cui al par. 6.1.4 si prevede che “in ogni caso la correzione di errore palese non può mai determinare l' aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno”; nonché del par. 5.5.2 del bando laddove si prevede che “tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell' istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare”; - del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 480 dell' 08.07.2022 con cui si è consentito, per le domande di sostegno presentate a valere sul bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, la ridefinizione dei costi degli investimenti riferiti alle categoria di opere edili per le quali il bando prevede l'utilizzo del computo metrico semplificato qualora si riscontri l' applicazione anomala di specifici elementi del medesimo computo; - della comunicazione inviata tramite pec il 04.08.2022 dalla Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con cui – in forza del Decreto n. 480 dell' 08.07.2022 - è stato ridefinito in maniera ingiustificata il costo dell' investimento agricolo della ditta del Fucili Franco (indicato di seguito in narrativa come investimento n. 1), aumentandolo ad € 484.426,38, anziché ad € 403.683,87; - del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 668 del 27.10.2022 con cui si è rettificato il bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, prevedendo l' ulteriore fattispecie di errore palese nell' ipotesi di priorità correttamente richiesta in riferimento al settore, ma con una scelta al suo interno della Tipologia di investimento prioritaria errata; - della comunicazione ex art. 10bis della L. 241/1990 del 18.01.2023 con cui la Regione Marche anticipava la non ammissibilità della domanda presentata dal sig. Fucili; - del verbale della seduta del CCM n. 19 del 3.3.2023 con cui è stato parzialmente accolto il riesame proposto dalla ditta ricorrente e di cui non si conosce il contenuto; - del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 150 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza in data 11.05.2023, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ditta ricorrente tra quelle ammesse a finanziamento; - delle motivazioni adottate dalla Regione Marche che hanno portato alla comunicazione del provvedimento di non ammissibilità caricate sul portale SIAR e di cui - per la maggior parte - la difesa di parte ricorrente non ha cognizione (si è formulata al riguardo apposita istanza di accesso agli atti che è rimasta ad oggi priva di riscontro e ci si riserva quindi ogni e più ampia deduzione); - della pec pervenuta dalla Regione Marche, Dipartimento Sviluppo economico, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Competitività delle Imprese – SDA MC del 16.06.2023 con cui è stata rigettata l' istanza di revisione in autotutela presentata dal ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ditta Fucili Franco il 21/11/2023: - del provvedimento della Giunta della Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, inviato tramite pec l' 11.05.2023, con cui è stata comunicata la non ammissibilità della domanda di aiuto n. 61248 presentata dal sig. Fucili per mancanza del requisito di progetto di cui al par. 5.1.3 del bando e del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 149 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza sempre in data 11.05.2023, nella parte in cui la ditta ricorrente è stata inserita tra quelle non ammesse a finanziamento; nonché di tutti gli atti connessi e correlati, ed in via subordinata di tutti gli atti presupposti, con cui è stato avviato e concluso il provvedimento di non ammissibilità del contributo, tra i quali in particolare: - del bando della Regione Marche Servizio Politiche Agroalimentari – Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Bando Misura 4.1 - investimenti in immobilizzazioni materiali nella parte in cui al par. 6.1.4 si prevede che “in ogni caso la correzione di errore palese non può mai determinare l' aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno”; nonché del par. 5.5.2 del bando laddove si prevede che “tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo. Nello svolgimento dell' istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare”; - del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 480 dell' 08.07.2022 con cui si è consentito, per le domande di sostegno presentate a valere sul bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, la ridefinizione dei costi degli investimenti riferiti alle categoria di opere edili per le quali il bando prevede l'utilizzo del computo metrico semplificato qualora si riscontri l' applicazione anomala di specifici elementi del medesimo computo; - della comunicazione inviata tramite pec il 04.08.2022 dalla Regione Marche – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale con cui – in forza del Decreto n. 480 dell' 08.07.2022 - è stato ridefinito in maniera ingiustificata il costo dell' investimento agricolo della ditta del Fucili Franco (indicato di seguito in narrativa come investimento n. 1), aumentandolo ad € 484.426,38, anziché ad € 403.683,87; - del decreto del Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale n. 668 del 27.10.2022 con cui si è rettificato il bando della sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole” Annualità 2021, prevedendo l' ulteriore fattispecie di errore palese nell' ipotesi di priorità correttamente richiesta in riferimento al settore, ma con una scelta al suo interno della Tipologia di investimento prioritaria errata; - della comunicazione ex art. 10bis della L. 241/1990 del 18.01.2023 con cui la Regione Marche anticipava la non ammissibilità della domanda presentata dal sig. Fucili e delle motivazioni ivi riportate, di cui la difesa della ditta ricorrente ha preso visione solamente a seguito del deposito effettuato da controparte in data 01.09.2023 non essendo più visibili sul relativo portale; - del verbale della seduta del CCM n. 19 del 3.3.2023 con cui è stato parzialmente accolto il riesame proposto dalla ditta ricorrente e delle motivazioni ivi riportate, di cui la ditta ricorrente ha preso visione solamente a seguito del deposito effettuato da controparte in data 01.09.2023, non avendo avuto riscontro all' istanza di accesso agli atti formulata; - del decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC n. 150 del 28.04.2023, di cui il ricorrente è venuto a conoscenza in data 11.05.2023, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ditta ricorrente tra quelle ammesse a finanziamento; - delle motivazioni adottate dalla Regione Marche che hanno portato alla comunicazione del provvedimento di non ammissibilità caricate sul portale SIAR e di cui - per la maggior parte - la difesa di parte ricorrente non ha cognizione (si è formulata al riguardo apposita istanza di accesso agli atti che è rimasta ad oggi priva di riscontro e ci si riserva quindi ogni e più ampia deduzione); - della pec pervenuta dalla Regione Marche, Dipartimento Sviluppo economico, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Competitività delle Imprese – SDA MC del 16.06.2023 con cui è stata rigettata l' istanza di revisione in autotutela presentata dal ricorrente; - nonché di tutti gli atti presupposti, inerenti e consequenziali, e comunque connessi e correlati, tra i quali i seguenti: - della DGR. 1138/2021, depositata in data 01.09.2023 dalla difesa della Regione Marche, per quanto interesse alla ditta ricorrente, nella parte in cui si prevede la metodologia da applicare per determinare il costo dei manufatti rurali (fabbricati a servizio delle attività agricole) delle tipologie ammissibili nell'ambito delle sotto misure 4.1, che si basa sulla predisposizione di costi unitari a mq per le varie componenti di un fabbricato e sull' identificazione di coefficienti di correzione che tengono conto di alcune particolari condizioni quali accessibilità dell' opera, altezza del fabbricato, maglia costruttiva, tipo di copertura, zona altimetrica e zona sismica; nonché dell' elenco riportato nella anzidetta delibera dei costi unitari di riferimento e dei coefficienti da utilizzare ai fini del calcolo, ottenuto dalla moltiplicazione del costo unitario della componente per il coefficiente; - della conseguente scheda di costo rettificata sulla base dei criteri stabiliti dalla DGR 1138/2021 della ditta Fucili Franco depositata dalla Regione Marche costituendosi in giudizio l' 01.09.2023; - del Decreto del Dirigente del Settore Competitività delle Imprese – SDA MC della Regione Marche n. 331 del 27.09.2023 nella parte in cui – nonostante l' incremento della dotazione finanziaria del bando disposto dalla DGR 1247 del 10.08.2023 e lo scorrimento della graduatoria – non ha inserito comunque la ditta Fucili tra quelle finanziabili;

Giustizia amministrativa202300320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ammissione a finanziamento della domanda di aiuto n. 61248, gli atti istruttori e presupposti, il rigetto dell'istanza di autotutela e il successivo provvedimento di scorrimento della graduatoria che non ha inserito l'impresa tra quelle finanziabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa agricola aveva presentato una domanda di aiuto per sette investimenti nell'ambito della sottomisura 4.1 del Programma di sviluppo rurale Marche 2014-2020. Dopo una ridefinizione dei costi dell'investimento n. 1 e un riesame parzialmente favorevole, l'amministrazione dichiarava la domanda non ammissibile per il mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto dal bando, in conseguenza della non ammissibilità o della riduzione di alcuni investimenti e del mancato riconoscimento della priorità settoriale per altri. Con il primo motivo sono stati dedotti violazione della lex specialis, difetto di motivazione, illogicità, irrazionalità manifesta e travisamento, lamentando in particolare la mancata indicazione del punteggio finale e l'aumento del costo dell'investimento n. 1 senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo è stata contestata l'eccessiva rigidità e il formalismo del bando e della relativa applicazione, soprattutto con riferimento alle strutture per l'allevamento dei suini e alla recinzione dell'invaso. Con il terzo motivo sono state dedotte illegittimità derivata e ulteriori violazioni della disciplina della procedura, sostenendo l'ammissibilità e la rilevanza settoriale di vari investimenti, nonché la violazione del contraddittorio per la riduzione del costo dell'investimento n. 7. Con il quarto motivo è stata lamentata la violazione del legittimo affidamento derivante dall'esito parzialmente positivo del riesame. I motivi aggiunti hanno impugnato anche il successivo decreto di scorrimento della graduatoria, sulla base dei medesimi vizi, oltre a contestare gli atti e le motivazioni conosciuti solo dopo il deposito della documentazione regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti, ritenendo questi ultimi ammissibili perché il successivo decreto era stato impugnato per illegittimità derivata e le memorie avevano precisato le censure alla luce dei documenti successivamente conosciuti. Quanto alla motivazione, il giudice ha ritenuto che il punteggio fosse ricavabile dall'insieme degli atti del procedimento, inclusi i verbali di riesame e di autotutela, e che la ricorrente ne avesse compreso i criteri, avendo contestato proprio il calcolo del punteggio. La disciplina del bando distingue tra ammissibilità dei singoli investimenti, riconoscimento della priorità settoriale e raggiungimento della soglia minima di punteggio per la domanda complessiva; l'esito parzialmente positivo del riesame non garantiva quindi l'ammissione al finanziamento. La ridefinizione del costo dell'investimento n. 1 è stata ritenuta legittima perché fondata sulla correzione di errori della procedura automatizzata di computo metrico, prevista dal bando per gli errori palesi, e previamente comunicata all'impresa. Il costo non risultava inoltre contestato specificamente nel merito. Le censure generali contro il formalismo del bando sono state respinte perché le relative disposizioni erano chiare e non erano state tempestivamente impugnate. È stata ritenuta legittima la mancata modifica del settore di priorità indicato nella domanda, anche per esigenze di semplificazione e par condicio. Per l'investimento n. 1 il mancato riconoscimento della priorità settoriale è stato ritenuto corretto, poiché il piano non documentava l'attrezzatura necessaria alla lavorazione delle sementi e prevedeva in concreto un intervento di semplice magazzinaggio e stoccaggio. La separazione del fienile dagli altri interventi non era prevista dal bando né era stata richiesta in sede di riesame. L'investimento n. 2 era stato ammesso e aveva ottenuto la priorità settoriale, ma non era sufficiente a raggiungere la soglia minima. Per l'investimento n. 3 la priorità non era riconoscibile perché la recinzione dell'invaso era stata riferita a un settore non pertinente; l'errore palese introdotto dalla modifica del bando riguardava una tipologia d'investimento errata all'interno del settore corretto, non la mancata indicazione del settore corretto. Per l'investimento n. 4 era corretta la mancata attribuzione della priorità ad abbeveratoi e capannine, non rientranti nell'elenco delle opere prioritarie per il pascolo e l'allevamento brado o semibrado. L'investimento n. 5 era stato ammesso e aveva ottenuto la priorità, sicché sul punto non vi era più materia di contestazione. L'investimento n. 7 era stato riammesso con priorità, ma il relativo costo era stato legittimamente rettificato in base ai codici del computo ritenuti pertinenti. La censura procedimentale è stata comunque respinta anche ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso e la ricorrente non aveva formulato contestazioni specifiche sul calcolo. È stata esclusa la lesione del legittimo affidamento, poiché il riesame parzialmente favorevole aveva comportato soltanto il ricalcolo del punteggio e non aveva creato un'aspettativa qualificata sull'ammissione della domanda. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della procedura e della mancata disponibilità di alcuni documenti al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 5.1.3 del bando della sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014-2020

    punteggio minimo di 0,15 come soglia necessaria per l'ammissibilità del progetto

    La domanda complessiva è ammissibile solo se raggiunge la soglia minima di punteggio, anche quando singoli investimenti siano ammissibili o abbiano ottenuto una priorità settoriale.

  • art. 5.5 del bando della sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014-2020

    tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno; in nessun caso il punteggio può aumentare

    Le priorità devono essere riferite al settore e alle tipologie indicate nella domanda; non è consentito modificare successivamente il settore di priorità.

  • artt. 6.1.3 e 6.1.4 del bando della sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014-2020

    Le domande di sostegno e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente ... purché il beneficiario abbia agito in buona fede

    L'amministrazione può correggere errori palesi, anche incidendo sui costi e sui criteri di selezione, quando la correzione sia fondata sulla valutazione del caso concreto e sia comunicata al beneficiario.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di specifiche riduzioni di spesa è stata ritenuta comunque inidonea a determinare l'annullamento, anche in considerazione della disciplina speciale del bando e dell'assenza di contestazioni specifiche sul calcolo.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    La violazione procedimentale non comporta l'annullamento quando il contenuto dell'atto è vincolato e il contraddittorio non avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di concessione di contributi regolati da una lex specialis, l'ammissibilità dei singoli investimenti, il riconoscimento delle priorità settoriali e il raggiungimento della soglia minima di punteggio sono parametri distinti; l'ammissione di alcuni investimenti o il riconoscimento di alcune priorità non comportano automaticamente l'ammissibilità della domanda complessiva.
  • Quando i criteri di attribuzione del punteggio sono automatici e risultano ricostruibili dall'insieme degli atti istruttori e dei verbali di riesame, la mancata indicazione numerica del punteggio finale non determina, di per sé, un difetto assoluto di motivazione, se il destinatario ha potuto comprendere e contestare le ragioni della decisione.
  • La correzione di un errore palese nella procedura di calcolo dei costi è legittima quando sia prevista dalla lex specialis, sia fondata su un accertamento dell'errore nell'elaborazione automatizzata, sia comunicata al beneficiario e non sia oggetto di una contestazione specifica nel merito.
  • In una procedura selettiva, la modifica successiva del settore di priorità indicato nella domanda non è consentita quando la lex specialis impone che i criteri siano dichiarati al momento della presentazione, poiché il vincolo tutela la semplificazione procedurale e la par condicio.
  • La violazione del contraddittorio procedimentale non conduce all'annullamento di un provvedimento vincolato quando il ricorrente non contesti specificamente il calcolo o gli elementi sostanziali posti a fondamento dell'atto e risulti palese che una partecipazione ulteriore non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
  • L'esito parzialmente favorevole del riesame di una domanda di contributo non determina un legittimo affidamento sull'ammissione al finanziamento quando il bando subordina comunque l'ammissione al raggiungimento di una soglia minima di punteggio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini del procedimento e silenzio
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiLegittimo affidamentoEccesso di potere

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