Cassazione Penale, Sentenza n. 5583/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che confermava la condanna per danneggiamento seguito da incendio (capo A, art. 423 c.p.) e la dichiarazione di prescrizione rispetto al capo B (art. 367 c.p.). Il ricorrente deduceva sei motivi: insufficiente e lacunosa motivazione ai sensi dell'art. 192 co. 2 c.p.p.; errore di qualificazione (art. 423 vs art. 424 c.p.); mancata dimostrazione del movente (interesse a ottenere il lido a prezzo inferiore) e rilievo erroneo di prove testimoniali (in particolare la deposizione di Daniel Duro); violazione del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.); insufficiente motivazione rispetto alla simulazione di reato contestata al capo B; rigetto della concessione delle attenuanti generiche (art. 133 e art. 62-bis c.p.). Inoltre istanza di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 612 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e ha confermato il convincimento delle corti di merito. Ha ritenuto congruo e unitario il percorso motivazionale formato dalla sentenza di primo grado e da quella di appello; ha confermato la valutazione del compendio indiziario (deposizione di Duro, riscontro di tracce di combustibile, comunicazioni intimidatorie attribuite a incarichi del ricorrente tramite il coimputato Conoscenti, la conoscenza precoce dell'incendio da parte di Cimino rispetto al suo arrivo, gli interessi economici/finanziamenti a favore dell'acquirente e la stipula di polizza assicurativa) e quindi la responsabilità penale per art. 423 c.p. Ha escluso la riqualificazione in art. 424 c.p., ritenendo invece provato il pericolo per la pubblica incolumità e il dolo. Ha rigettato le censure sulla motivazione e sull'oltre ogni ragionevole dubbio, ritenendo che la difesa non abbia indicato elementi concreti a sostegno di ricostruzioni alternative plausibili; ha respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; ha negato la sospensione dell'esecuzione delle condanne civili. Conseguenze processuali: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e al ristoro delle spese di difesa delle parti civili come liquidato.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
Applicato alla fattispecie: il reato di danneggiamento seguito da incendio è ritenuto configurato poiché dall'azione incendiaria è derivato un pericolo di incendio con conseguenze tali da rilevare come reato contro la pubblica incolumità; il dolo generico è stato ritenuto provato.
art. 424 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per una possibile riqualificazione; la Corte ha escluso l'applicazione di tale norma perché in presenza di volontà di causare un evento di dimensioni tali da costituire pericolo per la pubblica incolumità si applica l'art. 423 e non l'art. 424.
art. 367 cod. pen.
Contestata la simulazione di reato (capo B); la corte di merito ha ritenuto provate attività dissimulatorie con finalità di locupletazione e ha valutato la questione con gli indizi acquisiti; in cassazione la censura sulla simulazione è stata respinta.
art. 192 co. 2 cod. proc. pen.
Richiesta dalla difesa come vizio di motivazione: la Corte di Cassazione ha affermato che la motivazione delle corti di merito (primo e secondo grado) forma un corpo unitario e che, valutati unitariamente gli indizi, la motivazione è adeguata ai parametri dell'art. 192 co.2.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al principio di giudizio oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia individuato elementi concreti capaci di rendere razionalmente fondato il dubbio alternativo, per cui il principio non è stato violato.
art. 133 e art. 62-bis cod. pen.
Richiamati in tema di circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che, alla luce della personalità e della gravità del fatto, non sussistessero elementi per riconoscere le attenuanti generiche.
art. 612 cod. proc. pen.
Istanza di sospensione dell'esecuzione civile: respinta perché non è dimostrato il grave e irreparabile danno né un'elevata probabilità di annullamento del giudicato.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la determinazione dell'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha irrogato la somma di euro 3.000.
artt. 82 e 83 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamati per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili; la Corte ha disposto la liquidazione con separato decreto dallo stesso organo di appello.
Massime di principio
- In processi basati su prova indiziaria il giudice deve valutare prima la singola rilevanza di ogni indizio (precisione e attitudine dimostrativa) e poi il loro concorso unitario: una valutazione atomistica della difesa è insufficiente.
- Le sentenze di primo e secondo grado possono formare un unico percorso motivazionale: la motivazione di appello può validamente riferirsi a quella di primo grado purché emerga un complesso argomentativo unitario e congruo.
- La motivazione per relationem è ammissibile a condizione che il provvedimento richiamato sia congruo, conosciuto o ostensible e che risulti che il giudice d'appello abbia effettivamente meditato e condiviso le ragioni richiamate.
- Per distinguere tra art. 423 e art. 424 c.p. occorre accertare la volontà dell'agente: se c'è la volontà di causare un evento di portata tale da creare pericolo per la pubblica incolumità si applica l'art. 423; se l'incendio è evento non voluto o limitato, può prevalere l'art. 424 o il semplice danneggiamento.
- Per confutare una condanna fondata su indizi, la difesa deve indicare elementi concreti che rendano plausibile un'alternativa razionalmente fondata; mere ipotesi congetturali non sono sufficienti a creare un dubbio ragionevole.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico e richiede la dimostrazione di circostanze personali o fattuali speciali che giustifichino una diminuzione della gravità della pena.
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili richiede la prova di danno grave e irreparabile e di elevata probabilità di successo dell'impugnazione; senza questi presupposti la sospensione viene normalmente respinta.
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