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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso possessorio relativo a una particella fondiaria formalmente intestata al comune ma gravata da diritti di uso civico. I ricorrenti sostenevano di esercitare sul fondo un possesso corrispondente al pascolo del bestiame per alcune settimane in primavera e autunno e allo sfalcio periodico dell'erba in estate, da tempo immemorabile. Lamentavano che il comune avesse posto in essere atti di spoglio e turbativa: demolizione di una recinzione storica realizzata negli anni Settanta, successiva realizzazione di un percorso ghiaioso dopo la rimozione della restante parte della recinzione, e infine costruzione di una nuova recinzione all'interno del percorso. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non sufficientemente allegata la diminuzione apprezzabile del possesso; la corte d'appello aveva confermato, qualificando i diritti come uso civico su bene comunale e ritenendo non provata la lesione possessoria, anche sulla base di fotografie che mostravano il pascolo regolarmente esercitato nel maggio 2018. In cassazione il ricorrente proponeva sette motivi avverso la sentenza di appello, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con adesione del controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dalla parte ricorrente e dell'adesione della parte controricorrente. Ne è conseguita la declaratoria di estinzione del processo di cassazione. La Corte ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia preclude la statuizione sulle spese di lite, e ha escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, relativo al raddoppio del contributo unificato per l'impugnazione non vittoriosa.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già versato, previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte aderisce alla rinuncia, il giudizio si estingue senza decisione sul merito.
  • L'adesione alla rinuncia da parte del controricorrente preclude alla Corte di cassazione la statuizione sulle spese di lite.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o comunque non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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