Cassazione Civile, Ordinanza n. 15835/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di un terreno adibito a uliveto agirono per ottenere la reintegra nel possesso e il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione del fondo nell'ambito di una procedura espropriativa promossa dall'ente locale e realizzata anche da una società poi fallita. In primo grado il tribunale riconobbe il risarcimento solo per una piccola porzione di terreno occupata sine titulo (circa 698 mq) e ritenne inammissibili le domande riferite all'attività svolta iure publicum e alla parte di terreno oggetto del provvedimento di occupazione d'urgenza. In appello i proprietari contestarono: la ritenuta cessazione dell'occupazione illegittima alla data indicata dal primo giudice; la mancata considerazione che il decreto di esproprio aveva riguardato una superficie inferiore rispetto a quella occupata d'urgenza, con conseguente illegittimità sopravvenuta per la differenza; e il mancato riconoscimento del deprezzamento del reliquato per asserita inutilizzabilità edificatoria. La corte territoriale dichiarò nuove, e quindi inammissibili, le domande relative alla porzione non espropriata e al danno da inutilizzabilità, e rigettò il resto dell'appello. In cassazione i ricorrenti denunciarono, tra l'altro, violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'errata qualificazione come nuove delle domande, vizi di motivazione e violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. e delle norme sulle confessioni, sostenendo che l'occupazione non si fosse mai realmente cessata o, in subordine, che la sua cessazione fosse stata accertata su basi probatorie errate, con conseguente errata quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto il rilievo di novità, in appello, delle domande relative alla porzione di 587 mq poi non espropriata e al danno da inutilizzabilità edificatoria della porzione di 698 mq, osservando che si trattava di pretese fondate su fatti e cause petendi diversi da quelli dedotti in primo grado e non tempestivamente introdotti. Ha inoltre escluso vizi di motivazione decisivi nella sentenza impugnata, chiarendo che la domanda relativa alla porzione di 698 mq era stata comunque esaminata nel merito quanto al quantum, e che la censura sulla cessazione dell'occupazione non reggeva perché dagli atti emergeva l'avvenuto rilascio del bene, mentre gravava sui danneggiati l'onere di allegare e provare la durata dell'illecito. La Corte ha anche rilevato che l'erroneo richiamo alla valenza confessoria di una dichiarazione tecnica non incideva sull'esito, sorretto da ulteriori e autonome ragioni. Condanna alle spese in favore del Comune e dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
"Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio"
in appello non sono proponibili domande nuove; la loro introduzione comporta inammissibilità rilevabile d'ufficio.
art. 112 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non vi fonda la decisione, ritenendo pertinente soprattutto l'art. 345 c.p.c.
art. 115 c.p.c.
la Corte esclude che la decisione si basi su fatti non contestati in modo decisivo; rileva invece che il fatto dell'avvenuto rilascio era emergente dagli atti e che il dato temporale dell'illecito doveva essere allegato e provato dagli attori.
art. 2697, comma 1, c.c.
l'onere di allegare e provare la durata dell'occupazione illegittima, quale elemento costitutivo della pretesa risarcitoria, incombeva sui danneggiati.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla dedotta carenza motivazionale, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza impugnata non inesistente, eventualmente solo non del tutto chiara su alcuni passaggi.
art. 132, nn. 3 e 4, c.p.c.
la motivazione è ritenuta non mancante; eventuali profili di insufficienza non integrano nullità.
art. 156, comma 2, c.p.c.
richiamato per dedotto vizio formale, ma escluso per mancanza di nullità effettiva.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione, ma la Corte non ravvisa un difetto radicale di motivazione.
art. 1362 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie così come prospettata.
art. 1363 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie così come prospettata.
art. 2058 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma la Corte non vi fonda alcuna soluzione decisoria specifica nel caso di specie.
art. 1168 c.c.
richiamato dai ricorrenti per la tutela possessoria, ma la Corte si concentra sulla novità delle domande e sull'onere di prova del danno.
art. 100 c.p.c.
menzionato senza pertinenza decisiva al caso.
artt. 2730, 2731, 2733, 2735 c.c.
richiamati in relazione alla pretesa efficacia confessorio-probatoria della dichiarazione tecnica, ma la Corte esclude che una simile confessione possa attribuirsi al consulente tecnico di parte.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello è inammissibile la proposizione di domande nuove: la novità va valutata confrontando fatti costitutivi e causa petendi, non la sola identità materiale, anche parziale, del bene oggetto della controversia.
- Una domanda che introduca un diverso fatto genetico del diritto azionato, o che sia fondata su un evento sopravvenuto non dedotto tempestivamente in primo grado, non può essere recuperata in appello come mera specificazione di una domanda originaria.
- Ai fini del risarcimento del danno da occupazione illegittima, la durata dell'occupazione è un elemento costitutivo della pretesa; pertanto il danneggiato deve allegare e provare con precisione il periodo di protrazione dell'illecito.
- La mancata perfetta chiarezza della motivazione non determina nullità se la decisione consente comunque di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e di comprendere le rationes decidendi.
- La valenza confessoria di una dichiarazione non può essere attribuita a un consulente tecnico di parte, poiché la confessione richiede la disponibilità del diritto e l'imputabilità della dichiarazione alla parte stessa.
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