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Sentenza

Sentenza n. 296/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze irrevocabili del Tribunale civile di Matera recanti la condanna del Ministero al pagamento di somme per compensi professionali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., delle sentenze irrevocabili del Tribunale civile di Matera n. 626/2025 e n. 640/2025, notificate al Ministero e concernenti la condanna al pagamento di compensi professionali relativi a giudizi sul riconoscimento del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015. Nonostante l’irrevocabilità dei titoli giudiziali e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero non ha adempiuto. È stata chiesta la fissazione di un termine per l’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili all’azione di ottemperanza e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nel merito, ha accertato che l’inerzia del Ministero costituisce violazione dell’obbligo di conformarsi alle sentenze irrevocabili del giudice ordinario. Ha precisato che l’onere di provare l’eventuale adempimento grava sul debitore e che tale prova non è stata fornita. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alle sentenze, pagando le somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, o un funzionario delegato, ponendo il relativo compenso di 300 euro a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; in tali spese rientrano omnicomprensivamente anche le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali al giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal Collegio.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la dichiarazione dell’obbligo di esecuzione e per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Disciplina il rito camerale applicabile, il cui termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il decorso del termine di centoventi giorni prima dell’esecuzione forzata dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine risultava infruttuosamente decorso.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È richiamato quale fonte del beneficio economico oggetto dei giudizi civili cui si riferiscono i compensi professionali riconosciuti al ricorrente.

  • art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002

    È stato utilizzato quale parametro per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.

  • D.M. 10/3/2014 n. 55

    È stato richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’esecuzione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario recante una condanna pecuniaria a carico dell’amministrazione.
  • L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza irrevocabile del giudice ordinario integra violazione dell’obbligo di conformarsi al comando giurisdizionale e giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il debitore pubblico che deduca l’avvenuto adempimento ha l’onere di fornire la relativa prova; in mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione integrale del titolo, detraendo soltanto quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta, con efficacia sostitutiva condizionata all’ulteriore inadempimento dell’amministrazione.
  • Le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza rientrano omnicomprensivamente nelle spese di lite del giudizio di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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