Cassazione Penale, Sentenza n. 5884/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello contestando: (1) l'identificazione quale autore, per presunto travisamento della prova e discrepanze nella descrizione degli abiti tra il primo riconoscimento e il verbale di sequestro redatto ore dopo; (2) la responsabilità per il reato di ricettazione per presunta mancanza di prova certa sulla provenienza del ciclomotore (possibile alterazione del numero di telaio); (3) in un motivo aggiunto tardivo, l'omessa citazione in appello della parte civile presente nel giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti impugnazioni di merito che sollecitano una diversa valutazione delle prove senza criticare specificamente la motivazione della sentenza impugnata; il terzo motivo, aggiunto oltre termini e non connesso ai primi, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la nullità da omissione di citazione soggetta a eccezione esclusiva della parte pretermessa. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata redatta in forma semplificata per non particolare complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 568 cod. proc. pen.
La Corte applica il principio che per proporre impugnazione occorre averne interesse: l'eccezione di nullità per mancata citazione della parte civile può essere sollevata solo dalla parte illegittimamente pretermessa, non dall'imputato.
Giurisprudenza Sez. U
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Rv. 246324
Richiamata per il principio che il dolo nella ricettazione può manifestarsi anche nella forma del dolo eventuale; la consapevolezza della provenienza da delitto può ricavarsi dalle circostanze e dagli indizi.
Giurisprudenza Sez. 2 e Sez. 1
Sez. 2, n. 42052 del 19/6/2019, Rv. 277609; Sez. 2, n. 20193 del 19/4/2017, Rv. 270120; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713; Sez. 1, n. 29486 del 26/6/2013, Rv. 256108; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Rv. 235897
Consolidato orientamento secondo cui la provenienza da delitto della cosa ricevuta può desumersi dalla natura del bene, dai segni identificativi e dalle modalità di custodia o ricezione, specialmente se il possessore non fornisce giustificazioni ragionevoli.
Giurisprudenza Sez. 4
Sez. 4, n. 47288 del 19/10/2014, Rv. 261071; Sez. 4, n. 3462 del 21/11/2007, Rv. 238744
Principio secondo cui il difetto di citazione del responsabile civile o della parte pretermessa integra una nullità che può essere fatta valere solo dalla parte pretermessa; l'imputato non ha interesse giuridicamente apprezzabile a sollevare tale nullità.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle prove (travisiamento della prova) è frequentemente dichiarato inammissibile se non esplicita criticamente e specificamente i punti della motivazione della sentenza impugnata.
- Le questioni di fatto e la rivalutazione delle prove vanno sollevate nel merito; in Cassazione occorre invece mostrare errori di diritto o vizi specifici nella motivazione.
- La prova della ricettazione può essere ricavata da indizi convergenti, segni identificativi del bene e dall'assenza di giustificazioni plausibili del possessore; il dolo può essere anche eventuale.
- Motivi aggiunti tardivamente e non connessi ai motivi originari possono essere dichiarati inammissibili per difetto di correlazione e tempestività.
- Le nullità di citazione di una parte civile o responsabile civile competono a tutela della parte pretermessa; l'imputato non ha in genere interesse a far valere tale nullità.
- La proposizione di ricorsi infondati o inammissibili può comportare condanna alle spese e all'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.
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